10 Gen Art. 2569 — Diritto di esclusività
Posted at 20:31h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo VIII – Dell’azienda > Capo III – Del marchio
Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
In mancanza di registrazione, il marchio è tutelato a norma dell’articolo 2571.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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