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Art. 2125 — Patto di non concorrenza

Art. 2125 — Patto di non concorrenza

Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto [ 1350, n. 13, 2725 ], se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.

La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata [ 2105, 2557, 2596 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 7835/2006

Nel rapporto di lavoro subordinato il patto di non concorrenza è nullo se il divieto di attività successive alla risoluzione del rapporto non è contenuto entro limiti determinati di oggetto, di tempo e di luogo, poiché l’ampiezza del relativo vincolo deve essere tale da comprimere l’esplicazione della concreta professionalità dellavoratore in limiti che non ne compromettano la possibilità di assicurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita. La valutazione circa la compatibilità del suddetto vincolo concernente l’attività con la necessità di non compromettere la possibilità di assicurarsi il riferito guadagno come pure la valutazione della congruità del corrispettivo pattuito costituiscono oggetto di apprezzamento riservato al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato.

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Cass. civ. n. 9491/2003

La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative. Infatti la limitazione allo svolgimento della attività lavorativa deve essere contenuta — in base a quanto previsto dall’art. 1255 c.c., interpretato alla luce degli artt. 4 e 35 della Carta costituzionale — entro limiti determinati di oggetto, tempo e luogo e compensate da un corrispettivo di natura altamente retributiva, con la conseguenza che è impossibile attribuire al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l’attribuzione patrimoniale pattuita.

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Cass. civ. n. 5691/2002

Il patto di non concorrenza, disciplinato dall’art. 2125 c.c., può riguardare non soltanto i dipendenti che svolgono mansioni direttive o di, alto livello, ma anche tutti coloro che, pur essendo impiegati in compiti non intellettuali (sinanche di natura esecutiva), tuttavia operino in settori in cui l’imprenditore, in ragione della specifica natura e delle peculiari caratteristiche dell’attività svolta, possa subire un concreto pregiudizio — in termini di penetrazione nel mercato e di capacità concorrenziale — della utilizzazione (sia in corso di rapporto che successivamente) da parte dei lavoratori medesimi della lunga esperienza e delle numerose conoscenze acquisite alle sue dipendenze. (Fattispecie relativa ad un commesso addetto alla vendita di capi di abbigliamento).

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Cass. civ. n. 4891/1998

Con riguardo alla congruità del corrispettivo dovuto in caso di patto di non concorrenza salva sempre la possibilità per il prestatore di lavoro di invocare, ove concretamente applicabili, le norme di cui agli am. 1448 e 1467 c.c. l’espressa previsione di nullità, contenuta nell’art. 2125 c.c., va riferita alla pattuizione non solo di compensi simbolici, ma anche di compensi manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue possibilità di guadagno, indipendentemente dall’utilità che il comportamento richiestogli rappresenta per il datore di lavoro, come dal suo ipotetico valore di mercato. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva accertato l’esistenza di un compenso di un certo rilievo duecentomila lire ogni quattro settimane più una maggiorazione non modesta delle provvigioni e quindi aveva ritenuto valido il patto).

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Cass. civ. n. 10062/1994

Il patto di non concorrenza, previsto dall’art. 2125 c.c., può riguardare qualsiasi attività lavorativa che possa competere con quella del datore di lavoro e non deve quindi limitarsi alle sole mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto. Esso è, perciò, nullo allorché la sua ampiezza è tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che ne compromettano ogni potenzialità reddituale. Erra quindi il giudice di merito che senza procedere a tale accertamento da farsi in relazione alla concreta personalità professionale dell’obbligato abbia ritenuto nullo il patto stesso per il solo fatto di non aver circoscritto l’obbligo di astensione del lavoratore alle attività esercitate presso il datore di lavoro.

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