14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10062 del 26 novembre 1994
Testo massima n. 1
Il patto di non concorrenza, previsto dall’art. 2125 c.c., può riguardare qualsiasi attività lavorativa che possa competere con quella del datore di lavoro e non deve quindi limitarsi alle sole mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto. Esso è, perciò, nullo allorché la sua ampiezza è tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che ne compromettano ogni potenzialità reddituale. Erra quindi il giudice di merito che senza procedere a tale accertamento da farsi in relazione alla concreta personalità professionale dell’obbligato abbia ritenuto nullo il patto stesso per il solo fatto di non aver circoscritto l’obbligo di astensione del lavoratore alle attività esercitate presso il datore di lavoro.
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