Avvocato.it

Art. 2087 — Tutela delle condizioni di lavoro

Art. 2087 — Tutela delle condizioni di lavoro

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro [ Cost. 37, 41 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 16026/2018

Il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 c.c., è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dimostrando di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo, con l’unico limite del cd. rischio elettivo, da intendere come condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito, che aveva escluso la responsabilità del datore in un caso di infortunio mortale occorso ad un lavoratore, investito dal treno mentre operava un controllo degli scambi ferroviari sul rilievo che l’intervento era stato effettuato in anticipo rispetto all’orario prefissato).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 12437/2018

E’ configurabile il “mobbing” lavorativo ove ricorra l’elemento obiettivo, integrato da una pluralità di comportamenti del datore di lavoro, e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio del datore medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato entrambi gli elementi, individuabili, il primo, nello svuotamento progressivo delle mansioni della lavoratrice e, il secondo, nell’atteggiamento afflittivo del datore di lavoro, all’interno di un procurato clima di estrema tensione in azienda).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 26684/2017

Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, l’elemento qualificante, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell’illegittimità dei singoli atti bensì nell’intento persecutorio che li unifica, sicché la legittimità dei provvedimenti può rilevare indirettamente perché, in difetto di elementi probatori di segno contrario, sintomatica dell’assenza dell’elemento soggettivo che deve sorreggere la condotta, unitariamente considerata; parimenti la conflittualità delle relazioni personali all’interno dell’ufficio, che impone al datore di lavoro di intervenire per ripristinare la serenità necessaria per il corretto espletamento delle prestazioni lavorative, può essere apprezzata dal giudice per escludere che i provvedimenti siano stati adottati al solo fine di mortificare la personalità e la dignità del lavoratore.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 24217/2017

In materia esercizio di attività pericolose ed esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto, la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando un’ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di regole d’esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e d’indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che – riconosciuto il nesso di causalità tra affezione ed esposizione alle polveri da absesto – aveva ritenuto la responsabilità del datore di lavoro sul presupposto che ad esso, Autorità portuale di Venezia, all’epoca di svolgimento del rapporto di lavoro – anni dal 1968 al 2000 – dovesse essere ben nota la pericolosità delle fibre di amianto, materiale il cui uso è sottoposto a particolari cautele fin dal principio del secolo scorso, indipendentemente dal grado di concentrazione di fibre in relazione a periodi temporali di esposizione per attività lavorativa).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 14468/2017

In tema di responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., posto che, ai fini del superamento della presunzione di cui all’art. 1218 c.c., grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all’attività svolta, e di aver adottato tutte le misure che, in considerazione della peculiarità dell’attività e tenuto conto dello stato della tecnica, siano necessarie per tutelare l’integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza, il vizio strutturale del macchinario, quale fatto liberatorio, non può prescindere dalla prova circostanziata, da parte del datore di lavoro, dell’assolvimento dei suddetti obblighi di protezione specifici.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 11311/2017

L’art. 2087 c.c. che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all’imprenditore l’adozione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, obbligandolo a provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori, benché da lui non dipendenti, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico-organizzativi dell’opera da eseguire.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 10319/2017

Il lavoratore che agisca, nei confronti del datore di lavoro, per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa dellla controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 c.c.. In particolare, nel caso di omissione di misure di sicurezza espressamente previste dalla legge, o da altra fonte vincolante, c.d. nominate, la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore; viceversa, ove le misure di sicurezza debbano essere ricavate dall’art. 2087 c.c., c.d. innominate, la prova liberatoria è generalmente correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, quali anche l’assolvimento di puntuali obblighi di comunicazione. (Nella specie, la S.C., ha cassato la sentenza impugnata che, pur non avendo ravvisato un’ipotesi di rischio elettivo, aveva escluso, per difetto di specifiche indicazioni da parte del lavoratore sulle cautele adottabili, la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio subito dal dipendente durante la discesa dalla cabina di guida di un autocarro ribaltata ed in pendenza).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 798/2017

Ai sensi degli artt. 2087 c.c. e 7 del d.l.vo n. 626 del 1994, quest’ultimo applicabile “ratione temporis”, che disciplina l’affidamento di lavori in appalto all’interno dell’azienda, il committente, nella cui disponibilità permanga l’ambiente di lavoro, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell’impresa appaltatrice, e che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l’appaltatrice nell’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all’attività appaltata. In tema di infortuni sul lavoro e di cd. rischio elettivo, premesso che la “ratio” di ogni normativa antinfortunistica è quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela, la responsabilità esclusiva del lavoratore sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, cosi da porsi come causa esclusiva dell’evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. In assenza di tale contegno, l’eventuale coefficiente colposo del lavoratore nel determinare l’evento è irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell’entità del risarcimento dovuto.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 20051/2016

In materia di obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c. gravano sul datore di lavoro specifici obblighi di informazione del lavoratore, al fine di evitare il rischio specifico della lavorazione, insuscettibili di essere assolti mediante indicazioni generiche (quali, nella specie, di “svuotare la carriola con il badile, per renderla più leggera” o di “non sollevarla quando completamente piena” rispetto ad un danno verificatosi a causa del sollevamento manuale del carico), in quanto in tal modo la misura precauzionale non risulta adottata dal datore di lavoro ma l’individuazione dei suoi contenuti è inammissibilmente demandata al lavoratore; né l’obbligo di controllo può ritenersi esaurito nell’accertamento della prassi seguita in azienda, esigendosi, viceversa, una verifica riferita ai singoli lavoratori, attraverso specifici preposti e con riferimento ad ogni fase lavorativa rischiosa.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 18503/2016

In materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell’art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all’amianto, l’obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all’art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall’inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l’esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell’esonero da responsabilità, l’affermazione dell’ignoranza della nocività dell’amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, “threshold limit value”) poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l’adozione delle misure di prevenzione prescritte.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 3291/2016

Ai sensi dell’art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l’adozione di condizioni lavorative “stressogene” (cd. “straining”), e a tal fine il giudice del merito, pur se accerti l’insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di “mobbing”, è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti – per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto – possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell’esistenza di questo più tenue danno.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2209/2016

Ai fini dell’accertamento della responsabilità del datore di lavoro per un infortunio sul luogo di lavoro, incombe sul lavoratore l’onere di provare di aver subito un danno, la nocività dell’ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedirlo e, tra queste, di aver vigilato circa l’effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente, non potendo essere ragione di esonero totale da responsabilità l’eventuale concorso di colpa di altri dipendenti, se non quando la loro condotta rappresenti la causa esclusiva dell’evento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, individuati elementi di colpa nella condotta di altri dipendenti, aveva esonerato da ogni responsabilità il datore di lavoro senza accertarne l’esclusione da ogni addebito in merito alla violazione degli obblighi di vigilanza e prevenzione).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 9945/2014

Ai fini della sussistenza della responsabilità ex art. 2087 cod. civ., è irrilevante l’assenza di doglianze mosse dal lavoratore, così come l’ignoranza delle particolari condizioni in cui sono prestate le mansioni affidate ai dipendenti, che, salvo prova contraria, si presumono conosciute dal datore di lavoro in quanto espressione ed attuazione concreta dell’assetto organizzativo adottato dall’imprenditore. (Nella specie, il dipendente, deceduto per infarto del miocardio, era stato costretto, ancorché non per sollecitazione diretta, a conformare i propri ritmi di lavoro all’esigenza di realizzare lo smaltimento delle proprie incombenze, nei tempi richiesti dalla natura e dalla molteplicità degli incarichi affidatigli).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2038/2013

L’art. 2087 c.c. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. Né la riconosciuta dipendenza delle malattie da una “causa di servizio” implica necessariamente, o può far presumere, che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell’ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell’organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall’ambito dell’art. 2087 c.c., che riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici. (Nella specie, in sede di merito era stata accertata la dipendenza da causa di servizio di talune infermità contratte da un dipendente, e lo stesso aveva successivamente invocato la responsabilità risarcitoria del datore per “mobbing” in relazione alle medesime patologie; la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva respinto per difetto di prova la domanda, ed ha affermato il principio su esteso).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 17092/2012

L’art. 2087 c.c., che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all’imprenditore l’adozione di misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, tenuto al dovere di provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori anche se non dipendenti da lui, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico – organizzativi dell’opera da eseguire.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 14375/2012

Nel caso in cui il datore di lavoro non adotti, a norma dell’art. 2087 c.c., tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e le condizioni di salute dei prestatori di lavoro, il lavoratore ha – in linea di principio – la facoltà di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute, essendo coinvolto un diritto fondamentale protetto dall’art. 32 Cost.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 14192/2012

La responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 c.c. non è una responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa, quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro, previo accertamento, tramite consulenza tecnica d’ufficio, dell’idoneità a fini preventivi delle strisce antiscivolo poste sui gradini della scala, dalla quale il lavoratore era caduto).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 13956/2012

La responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d’esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, sanzionando anche, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell’attività lavorativa per esposizione all’amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1994/2012

Il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell’integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell’infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l’incolumità di quest’ultimo nonostante la sua imprudenza o negligenza; pertanto, la condotta imprudente del lavoratore attuativa di uno specifico ordine di servizio, integrando una modalità dell’iter produttivo del danno “imposta” dal regime di subordinazione, va addebitata al datore di lavoro, il quale, con l’ordine di eseguire un’incombenza lavorativa pericolosa, determina l’unico efficiente fattore causale dell’evento dannoso. (Nella specie, relativa ad infortunio per caduta, la S.C., in applicazione del principio, ha respinto il ricorso, avendo il giudice di merito correttamente addebitato al datore di lavoro l’imprudenza del lavoratore che, per raggiungere un motore elettrico, si era recato su una tettoia inclinata e ghiacciata, scavalcando il parapetto, in quanto comandato ad eseguire il lavoro malgrado la pericolosità del luogo e senza adozione di cautele).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 7272/2011

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore in conseguenza della mancata adozione da parte del datore di adeguate misure di sicurezza delle condizioni di lavoro, ai sensi dall’art. 2087 c.c., decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile solo ove l’illecito sia istantaneo, ossia si esaurisca in un tempo definito, ancorchè abbia effetti permanenti, mentre ove, l’illecito sia permanente e si sia perciò protratto nel tempo, il termine prescrizionale inizia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 14946/2009

In tema di malattia professionale ed infortuni sul lavoro, va esclusa la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c. ove la normativa specifica sulla pericolosità ambientale delle attività inerenti la prestazione lavorativa (nella specie, per aver fatto bruciare, come combustibile, in una stufa all’interno del locale di lavorazione delle traversine ferroviarie impregnate con una miscela di olio di catrame e pentaclorofenolo) sia stata introdotta solo in epoca successiva ai fatti che hanno dato causa all’infermità, dovendosi escludere, in tale eventualità, la colpa dell’azienda, mentre resta fermo, in ogni caso, il diritto dell’interessato a vedersi riconosciuto, a tutela del danno subito, un equo indennizzo, la cui attribuzione prescinde da ogni profilo di colpa.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 3785/2009

In tema di responsabilità del datore di lavoro per mancato rispetto dell’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 cod. civ è necessario che l’evento dannoso sia riferibile a sua colpa, non potendo esso essere ascritto al datore medesimo a titolo di responsabilità oggettiva. Il relativo accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto che le lesioni subite da un portalettere scivolato su una lastra di ghiaccio non fossero riferibili a colpa delle Poste Italiane s.p.a., atteso che nessuna norma, legale o contrattuale, imponeva a detto datore di lavoro di dotare i portalettere di scarpe antiscivolo e che non risultavano violate le norme di comune prudenza, potendo le condizioni metereologiche ed ambientali mutare anche nel corso della giornata lavorativa, senza che ciò fosse facilmente prevedibile in anticipo). Per “mobbing” si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psicofisica del lavoratore; d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 45/2009

In tema di tutela antinfortunistica nelle esternalizzazioni delle fasi del processo produttivo, ove lavoratori dipendenti da più imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo, i cui rischi interferiscano con l’opera o con il risultato dell’opera di altri soggetti (lavoratori dipendenti o autonomi), tali rischi concorrono a configurare l’ambiente di lavoro ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 547 del 1955, sicché ciascun datore di lavoro è obbligato, ex art. 2087 cod. civ., ad informarsi sui rischi derivanti dall’opera o dal risultato dell’opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo e a dare le conseguenti informazioni ed istruzioni ai propri dipendenti, atteso che tale obbligo – non derogabile in virtù della notorietà dell’impresa presso la quale vengono inviati i dipendenti medesimi – si pone in sintonia con la normativa vigente in tema di organizzazione del lavoro delle odierne realtà produttive complesse (v d.P.R. cit. n. 547 del 1955 ed art. 7 del d.lgs. n. 626 del 1994).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 29323/2008

In materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro, il d.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955, con indicazioni che hanno trovato conferma nel sistema delineato dal d.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994, prevede una distribuzione di responsabilità ripartita in via gerarchica tra datore di lavoro, dirigenti e preposti, figura, quest’ultima, che ricorre nel caso in cui il datore di lavoro, titolare di una attività aziendale complessa ed estesa, operi per deleghe secondo vari gradi di responsabilità, e che presuppone uno specifico addestramento a tale scopo, nonché il riconoscimento, con mansioni di caposquadra, della direzione esecutiva di un gruppo di lavoratori e dei relativi poteri per l’attribuzione di compiti operativi nell’ambito dei criteri prefissati, non assumendo rilievo esimente, invece, la dedotta insufficiente qualifica contrattuale ricoperta dal dipendente. Ne consegue che, ove l’infortunio sia occorso al preposto per la mancata individuazione delle modalità esecutive di intervento e dei relativi mezzi di protezione da adottare, va esclusa la responsabilità del datore di lavoro trattandosi di profili e di decisioni operative di competenza del delegato. (Nella specie, il caposquadra – ritenendo inidonee allo scopo l’uso delle scale e delle cinture di sicurezza messe a disposizione dell’azienda – si era avventurato su un’intercapedine che non aveva retto al suo peso, con conseguente caduta da una altezza di circa sette metri; la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto la correttezza della decisione di merito che aveva imputato alla responsabilità del preposto la concreta scelta delle modalità esecutive, restando irrilevanti le censure sull’inadeguatezza delle scale e degli altri mezzi di protezione a disposizione).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 22893/2008

La condotta vessatoria consapevolmente posta in essere dal datore di lavoro finalizzata ad isolare od espellere il dipendente dal contesto lavorativo (cosiddetto “mobbing”) si differenzia, pur potendola ricomprendere, da quella discriminatoria per motivi sindacali: richiedendosi, nel primo caso, una pluralità di atti e comportamenti (eventualmente anche leciti in sé considerati) unificati dall’intento di intimorire psicologicamente il dipendente e funzionali alla sua emarginazione, attuandosi, invece, la discriminazione per motivi sindacali, anche attraverso un unico atto o comportamento e connotandosi di illiceità di per sé, in quanto diretta a realizzare una diversità di trattamento o un pregiudizio in ragione della partecipazione del lavoratore ad attività sindacali, a prescindere da un intento di emarginazione. Ne consegue che la domanda con cui si deduca, quale autonomo motivo di illegittimità della condotta datoriale, il “mobbing” ha una `causa
petendi” differente rispetto alla domanda diretta alla repressione di atti discriminatori per ragioni sindacali e, ove venga introdotta per la prima volta in appello, va dichiarata inammissibile.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 9817/2008

In materia di responsabilità datoriale nei confronti del lavoratore per danni da infortunio sul lavoro a causa di inadempimento all’obbligo contrattuale di sicurezza (art. 2087 c.c.) si applicano le regole civilistiche sull’inadempimento (art. 1218 c.c.) e, tra queste, anche quella del concorso di colpa del creditore (art. 1227, primo comma, c.c.) e ciò diversamente dal regime di tutela previdenziale degli infortuni sul lavoro, in forza del quale l’Istituto assicuratore è tenuto a pagare la rendita nella sua interezza anche in caso di concorso del lavoratore nella causazione della lesione della propria integrità psicofisica.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 23162/2007

L’art. 2087 c.c., il quale fa carico al datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità del dipendente, introduce un dovere che trova fonte immediata e diretta nel rapporto di lavoro e la cui inosservanza, ove sia stata causa di danno, può essere fatta valere con azione risarcitoria. Tuttavia è pur sempre necessario che siano ravvisabili, nella condotta del datore di lavoro, profili di colpa cui far risalire il danno all’integrità fisica patito dal dipendente. Pertanto, quando l’espletamento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza sia incompatibile con lo stato di salute del lavoratore e comporti l’aggravamento di una preesistente malattia, non può ritenersi responsabile il datore di lavoro per non aver adottato le misure idonee a tutelare l’integrità fisica del dipendente, ove non risulti che egli era a conoscenza dello stato di salute di quest’ultimo e dell’incompatibilità di tale stato con le mansioni affidategli.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 16003/2007

Il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall’art. 1218 c.c., il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinseci alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio subito da un dipendente, addetto alle operazioni di aggancio alle gru dei tubi destinati al sottosuolo, in conseguenza del distacco di un tubo di acciaio dall’imbracatura che doveva sorreggerlo, ritenendo che il lavoratore, al quale non poteva addebitarsi alcuna manovra azzardata o rischiosa, non avesse fornito la prova della colpa del datore di lavoro, ma omettendo di indagare se l’infortunio fosse dipeso da un posizionamento del tubo nell’imbracatura non effettuato a regola d’arte e limitandosi a constatare, invece, che il lavoratore era stato dotato delle idonee misure protettive individuali, quali casco e guanti).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 11622/2007

Il dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro a norma dell’art. 2087 c.c., assolto con l’adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare il verificarsi dell’evento dannoso ed anche con l’adozione di misure relative all’organizzazione del lavoro, tali da evitare che lavoratori inesperti siano coinvolti in lavorazioni pericolose, si atteggia in maniera particolarmente intensa nei confronti dei lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti, esaltandosi in presenza di apprendisti nei cui confronti la legge pone precisi obblighi di formazione e addestramento, tra i quali primeggia l’educazione alla sicurezza del lavoro (art. 11, legge n. 25 del 1955). Conseguentemente, l’accertato rispetto delle norme antinfortunistiche di cui agli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 626 del 1994 e dell’allegato VI a tale decreto, non esonera, il datore di lavoro, dall’onere di provare di aver adottato tute le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell’evento, con particolare riguardo all’assetto organizzativo del lavoro, specie quanto ai compiti dell’apprendista, alle istruzioni impartitegli, all’informazione e formazione sui rischi nelle lavorazioni, senza che in contrario possa assumere rilievo l’imprudenza dell’infortunato nell’assumere, come nella specie, un’iniziativa di collaborazione nel cui ambito l’infortunio si sia verificato (principio affermato in controversia in cui era rimasto infortunato un apprendista marmista, in ambiente di lavoro ove si montavano glossi blocchi di marmo, mentre tentava di aiutare due esperti operai a collocare una lastra di marmo sul banco di lavoro. La Corte territoriale, con decisione cassata con rinvio dalla S.C., aveva escluso la responsabilità datoriale sul presupposto che il datore fosse esonerato dall’onere di aver adottato tutte le cautele, anche quelle relative all’assetto del lavoro e/o all’informazione e formazione dell’apprendista, sol perché erano risultate escluse alcune specifiche violazioni delle norme antinfortunistiche e l’evento si era prodotto per un ritenuto eccesso di zelo dell’apprendista).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 5221/2007

La responsabilità ex art. 2087 c.c. è configurabile quando la lesione del bene tutelato derivi dalla violazione dell’obbligo che incombe al datore di lavoro di adottare idonee misure a tutela della salute del lavoratore subordinato e della personalità morale, e di controllare e vigilare che esse siano osservate da parte dei lavoratori, trattandosi, pur sempre, di misure antinfortunistiche, richieste dalle oggettive caratteristiche dell’attività di lavoro e dalle condizioni dei singoli lavoratori, non riscontrabili ove la violazione dedotta attenga a doveri di contenuto diverso e niente affatto riferibili, alla tutela delle condizioni fisiche e della personalità morale dei dipendenti. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva escluso la responsabilità datoriale,
ex art. 2087 c.c., per asserita violazione dell’obbligo di mantenere comportamenti atti a tutelare la dignità e la personalità morale della lavoratrice, affetta da astenia a causa della condotta omissiva datoriale per non aver dato seguito, e neppure risposto, alla domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 12445/2006

Posta la natura contrattuale della re sponsabilità incombente sul datore di lavoro in relazione al disposto dell’art. 2087 c.c., sul piano
della ripartizione dell’onere probatorio al lavoratore spetta lo specifico onere di riscontrare il fatto costituente inadempimento dell’obbligo di sicurezza nonché il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento stesso ed il danno da lui subito, mentre — in parziale deroga al principio generale stabilito dall’art. 2697 c.c. — non è gravato dall’onere della prova relativa alla colpa del datore di lavoro danneggiante, sebbene concorra ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento, onere che, invece, incombe sul datore di lavoro e che si concreta nel provare la non imputabilità dell’inadempimento. Diversamente, invece, si atteggia il contenuto dei rispettivi oneri probatori a seconda che le misure di sicurezza — asseritamente omesse — siano espressamente e specificamente definite dalla legge (o da altra fonte ugualmente vincolante), in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici (quali le misure previste dal D.L.vo n. 626 del 1994 e successive integrazioni e modificazioni, come dal precedente D.P.R. n. 547 del 1955), oppure debbano essere ricavate dallo stesso art. 2087 c.c., che impone l’osservanza del generico obbligo di sicurezza. Nel primo caso — riferibile alle misure di sicurezza cosiddette «nominate» — il lavoratore ha l’onere di provare soltanto la fattispecie costitutiva prevista dalla fonte impositiva della misura stessa — ovvero il rischio specifico che si intende prevenire o contenere — nonché, ovviamente, il nesso di causalità materiale tra l’inosservanza della misura ed il danno subito. La prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro dell’insussistenza dell’inadempimento e del nesso eziologico tra quest’ultimo e il danno. Nel secondo caso — in cui si discorre di misure di sicurezza cosiddette «innominate» — la prova liberatoria a carico del datore di lavoro (fermo restando il suddetto onere probatorio spettante al lavoratore) risulta invece generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 4774/2006

L’illecito del datore di lavoro nei confronti del lavoratore consistente nell’osservanza di una condotta protratta nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all’emarginazione del dipendente (c.d. mobbing) — che rappresenta una violazione dell’obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall’art. 2087 c.c. — si può realizzare con comportamenti materiali o provvedimentali dello stesso datore di lavoro indipendentemente dall’inadempimento di specifichi obblighi contrattuali previsti dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato. La sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze deve essere verificata — procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi — considerando l’idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell’azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in assenza della violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito impugnata che, con congrua motivazione, si era attenuta a tali criteri escludendo la configurabilità, in capo al datore di lavoro, di un disegno persecutorio realizzato mediante i vari comportamenti indicati dal lavoratore come vessatori).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 4184/2006

Sul datore di lavoro gravano sia il generale obbligo di neminem laedere espresso dall’art. 2043 c.c. (la cui violazione è fonte di responsabilità extracontrattuale ), sia il più specifico obbligo di protezione dell’integrità psico-fisica del lavoratore sancito dall’art. 2087 c.c. ad integrazione ex lege delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro (la cui violazione determina l’insorgenza di una responsabilità contrattuale ). Conseguentemente, il danno biologico inteso come danno all’integrità psico-fisica della persona in sé considerata, a prescindere da ogni possibile rilevanza o conseguenza patrimoniale della lesione può in astratto conseguire sia all’una che all’altra responsabilità. Qualora la responsabilità fatta valere sia quella contrattuale, dalla natura dell’illecito (consistente nel lamentato inadempimento dell’obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore ) non deriva affatto che si versi in fattispecie di responsabilità oggettiva (fondata sul mero riscontro del danno biologico quale evento legato con nesso di causalità all’espletamento della prestazione lavorativa ), ma occorre pur sempre l’elemento della colpa ossia la violazione di una disposizione di legge o di un contratto o di una regola di esperienza. La necessità della colpa che accomuna la responsabilità contrattuale a quella aquiliana va poi coordinata con il particolare regime probatorio della responsabilità contrattuale che è quello previsto dall’art. 1218 c.c. (diverso da quello di cui all’art. 2043 c.c. ), cosicché grava sul datore di lavoro l’onere di provare di aver ottemperato all’obbligo di protezione, mentre il lavoratore deve provare sia la lesione all’integrità psico-fisica, sia il nesso di causalità tra tale evento dannoso e l’espletamento della prestazione lavorativa.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2930/2005

In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore, derivante dall’art. 2087 c.c., impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori. Tale responsabilità è esclusa solo allorquando il rischio sia stato generato da una attività che non abbia alcun rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti del tutto dai limiti di essa, mentre l’eventuale colpa del lavoratore non è idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità dell’imprenditore, sul quale grava l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non essendo sufficiente, a tal fine, che le cautele assunte dall’imprenditore garantiscano che ogni singolo apparecchio addetto alla produzione sia rispondente ai dettati antinfortunistici ed essendo invece necessario che ad ogni parte del complessivo sistema antinfortunistico approntato nell’azienda sia preposto un soggetto di indubbia professionalità e con specifiche conoscenze di quel sistema. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza impugnata che, facendo applicazione del suindicato principio di diritto, aveva accertato, con motivazione non sindacabile in sede di legittimità siccome congrua ed immune da vizi logici, la responsabilità dell’imprenditore nella dinamica del sinistro, che era consistito nello schiacciamento della mano — poi amputata — di un operaio, impegnato nella riparazione di una pressa sita in una cabina, rispetto alla quale non vi era alcun sistema di collegamento visivo ed acustico con l’addetto al quadro di comando, idoneo a coordinare con margini di rassicurante certezza i rispettivi movimenti, in modo da impedire gli accadimenti suscettibili di provocare danni ai dipendenti della società).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2444/2005

L’adempimento dell’obbligo di tutela dell’integrità fisica del lavoratore imposto dall’art. 2087 c.c. è un obbligo di prevenzione che impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo d’attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per proteggere il lavoratore dai rischi connessi tanto all’impiego d’attrezzi e macchinari quanto all’ambiente di lavoro, e deve essere verificato, nel caso di malattia derivante dall’attività lavorativa svolta, esaminando le misure in concreto adottate dal datore di lavoro per prevenire l’insorgere della patologia. (Nella specie, la Corte Cass. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione a malattia tumorale contratta da lavoratore addetto alla saldatura presso la centrale termoelettrica di Brindisi, aveva omesso ogni indagine riguardo alle misure adottate dal datore di lavoro per proteggere il dipendente dal rischio connesso all’attività lavorativa).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 16253/2004

In tema di responsabilità per gli infortuni sul lavoro, deve escludersi la responsabilità del datore di lavoro in tutti i casi in cui il comportamento abnorme del lavoratore sia di per sè solo sufficiente a determinare l’evento, essendo necessaria una rigorosa dimostrazione dell’indipendenza della condotta del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell’estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere. (Nella specie, un operaio addetto alla manutenzione aveva ricevuto ordine di installare un misuratore di portata in tempi brevissimi su un impianto ad acqua, e, poiché dinanzi all’impianto vi era una barriera che costituiva impedimento, il lavoratore, non avendo ricevuto direttive in proposito e in mancanza di strumenti più idonei per rimuoverla, utilizzava un elevatore, infortunandosi; la S.C. ha cassato la sentenza d’appello — escludente la responsabilità datoriale per l’utilizzo di uno strumento improprio — rilevando che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare e motivare in ordine al fatto che l’iniziativa del lavoratore era autonoma).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 3498/2004

In riferimento alla azione contrattuale di risarcimento del danno alla persona fondata sull’art. 2087 c.c., l’aggravamento del danno non vale a determinare lo spostamento del termine iniziale della prescrizione decennale qualora esso derivi da un mero peggioramento del processo morboso già in atto, e non sia manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella già esteriorizzatasi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che aveva collocato l’inizio della malattia professionale ipoacusia oltre dieci anni prima della proposizione dell’azione, sull’assunto che l’ipoacusia sia una malattia della quale il danneggiato non può non essere immediatamente consapevole, anche quando essa si trovi ancora allo stadio iniziale).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 12253/2003

La responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore discende sia da norme specifiche, sia dalla norma di ordine generale dell’art. 2087, c.c., che impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelarne l’integrità fisica; l’eventuale condotta colposa del dipendente può comportare l’esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando presenti il carattere dell’abnormità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell’evento, e, in difetto di tali caratteri, il comportamento colposo del lavoratore — che può sussistere anche qualora l’imprenditore non abbia adottato le misure antinfortunistiche del caso — può soltanto comportare la riduzione, in misura proporzionale, del risarcimento del danno.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 9304/2002

Ancorché il datore di lavoro sia responsabile ex art. 2087 c.c. dell’infortunio occorso al lavoratore nel luogo ed in costanza di lavoro non solo quando omessa di adottare le idonee misure protettive ma anche quando ometta esclusivamente di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non sussiste alcuna responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui l’infortunio sia provocato da un comportamento del dipendente del tutto imprevedibile ed estraneo alla stessa prestazione lavorativa, non sussistendo un obbligo generale del datore di lavoro di sorveglianza dei dipendenti affinché non compiano atti inconsulti potenzialmente lesivi della propria e dell’altrui incolumità.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 9016/2002

In tema di responsabilità per gli infortuni sul lavoro, poiché, secondo l’
id quod plerunque accidit, i dipendenti (pur per imprudenza, negligenza o inesperienza) si muovono nell’ambito dell’azienda in maniera occasionale e anche al di fuori del posto loro assegnato, il luogo di lavoro non può ritenersi limitato allo spazio strettamente necessario per il compimento dei movimenti connessi alla lavorazione, ma comprende ragionevolmente le zone adiacenti, nelle quali gli addetti possono comunque recarsi e muoversi; le misure di protezione, pertanto non sono in funzione delle specifiche mansioni del singolo lavoratore, ma dell’azienda nel suo complesso. Ne consegue che la contiguità e l’accessibilità della situazione di pericolo escludono l’imprevedibilità (e quindi l’abnormità) del comportamento del lavoratore che dal proprio posto di lavoro, per raggiungere, nell’ambito delle proprie mansioni, un più lontano spazio, acceda al luogo attiguo pericoloso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto la responsabilità del datore di lavoro in relazione all’infortunio occorso ad un dipendente che, mentre stava eseguendo lavori di manutenzione su un nastro trasportatore, passando sulla sommità di grandi tini contenenti una soluzione di acido solforico, era caduto dentro un tino che presentava una apertura non adeguatamente protetta né segnalata).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 5024/2002

Il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell’integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell’infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l’incolumità di quest’ultimo nonostante la sua imprudenza o negligenza; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui la condotta del lavoratore dipendente — in quanto attuativa di uno specifico ordine di servizio del datore di lavoro (o del dirigente preposto che ne faccia le veci) — finisca per configurarsi nell’eziologia. dell’evento dannoso come una mera modalità dell’iter produttivo del danno, tale condotta, proprio perché «imposta» in ragione della situazione di subordinazione in cui il lavoratore versa, va addebitata al datore di lavoro, il cui comportamento, concretizzantesi invece nella violazione di specifiche norme antinfortunistiche (o di regole di comune prudenza) e nell’ordine di eseguire incombenze lavorative pericolose, funge da unico efficiente fattore causale dell’evento dannoso. L’obbligo del datore di lavoro di garantire la salute del lavoratore in quanto bene primario e indisponibile sussiste anche in relazione alle condotte volontarie e di segno contrario del dipendente, sicché è configurabile, ai sensi dell’art. 2087 c.c., la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio subito da un dipendente per l’esercizio dell’attività lavorativa anche a fronte di una condotta imprudente di quest’ultimo, se tale condotta è stata determinata, o quanto meno agevolata, da un assetto organizzativo del lavoro non rispettoso delle norme antinfortunistiche, assetto conosciuto o colpevolmente ignorato dal datore di lavoro, che nulla abbia fatto per modificarlo al fine di eliminare ogni fonte di possibile pericolo.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 4129/2002

Ai sensi dell’art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate, l’obbligo dell’imprenditore di tutelare l’integrità fisiopsichica dei dipendenti impone l’adozione — ed il mantenimento — non solo di misure di tipo igienico-sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione di detta integrità nell’ambiente od in costanza di lavoro in relazione ad attività anche non collegate direttamente allo stesso come le aggressioni conseguenti all’attività criminosa di terzi, non essendo detti eventi coperti dalla tutela antinfortunistica di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e giustificandosi l’interpretazione estensiva della predetta norma alla stregua sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute (art. 32 Cost.), sia dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) cui deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro — (Nella specie, l’impugnata sentenza — confermata dalla S.C. — aveva affermato la risarcibilità dei danni subiti da un perito industriale — assunto da una ditta specializzata in ricerche geologiche incaricata da una società, aggiudicatrice della progettazione di un canale in Etiopia, di effettuare dei sondaggi geologici — rimasto vittima di un rapimento ad opera di un gruppo di guerriglieri opponentisi al progetto, avendo rilevato che il datore di lavoro, pur a conoscenza della grave situazione di pericolo esistente nella zona dei lavori, non aveva fatto uso di una maggiore diligenza e dei propri poteri decisionali — salva la concorrente responsabilità del committente, resosi garante dell’attuazione della vigilanza sulle misure di sicurezza da adottare in concreto sul posto in relazione alla organizzazione tecnico operativa del cantiere a sé riservata — in ordine alla sorveglianza nei confronti dei propri dipendenti, nonché all’accertamento della reale situazione allo scopo di prevenire ogni possibile evento dannoso).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 5/2002

Ai fini della individuazione di un rapporto causale fra la condotta del datore di lavoro e l’infortunio lavorativo, necessario a configurare la responsabilità del primo ai sensi dell’art. 2087 c.c., assumono rilevanza non soltanto gli eventi che costituiscono una conseguenza necessitata della condotta datoriale, secondo un giudizio prognostico ex ante, ma anche tutti gli eventi possibili, rispetto ai quali la condotta medesima si ponga con un nesso di causalità adeguata; pertanto, anche una condizione lavorativa stressante può costituire fonte di responsabilità per il datore di lavoro, sempre che sia provata la sussistenza di un rapporto di causalità fra tale condizione e l’infortunio subito dal lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso a priori, respingendo le relative richieste di prova, la configurabilità di un nesso causale fra le condizioni di stress di un lavoratore in trasferta autorizzato all’uso di autoveicolo e l’incidente stradale occorso allo stesso lavoratore).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 9601/2001

La responsabilità datoriale per l’infortunio occorso ad un proprio dipendente addetto ad una macchina pericolosa non si arresta alla comune protezione del soggetto e non è esclusa per l’avvenuta osservanza delle specifiche prescrizioni contenute nella normativa antinfortunistica, allorquando l’infortunio stesso sia derivato non già dal verificarsi del pericolo previsto dalla normativa medesima e contro il quale erano dirette le prescrizioni tecniche in essa contenute, ma si sia verificato per effetto dell’intrinseca pericolosità della macchina operatrice, richiedente la predisposizione di adeguata protezione o l’applicazione di più specifiche e idonee misure di sicurezza.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 7367/2001

In tema di infortuni sul lavoro, il rischio elettivo — che ricorre quando l’evento lesivo è ricollegabile ad una particolare situazione nella quale il lavoratore è venuto a trovarsi per scelta volontaria, puramente arbitraria, che lo ha indotto ad affrontare un rischio diverso da quello inerente all’attività lavorativa — esclude non solo la tutela assicurativa del sinistro ma anche la responsabilità contrattuale del datore di lavoro per i danni subiti dal lavoratore di cui all’art. 2087 c.c. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che l’incidente stradale occorso alla lavoratrice ricorrente nello svolgimento di mansioni lavorative da eseguire al di fuori del luogo di lavoro sia era verificato in conseguenza del rischio elettivo affrontato dalla lavoratrice stessa consistente nell’utilizzazione del proprio ciclomotore senza la preventiva autorizzazione da parte dell’azienda datrice di lavoro).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1331/1999

Poiché gli obblighi che l’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro in tema di tutela delle condizioni di lavoro si estendono, nella fase dinamica dell’espletamento della prestazione, ai comportamenti necessari per prevenire possibili incidenti, per cui non è sufficiente il semplice concorso di colpa del lavoratore per interrompere il nesso causale, tuttavia l’imprenditore è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell’esorbitanza, atipicità ed eccezionalità rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, cosi da porsi come causa esclusiva dell’evento. (Nella specie è stata cassata la sentenza di merito che non aveva motivato sull’incidenza, nella causazione dell’infortunio, del comportamento del lavoratore addetto al carico e scarico dei materiali ed alla manutenzione dei mezzi di trasporto, il quale, nel tentativo di rimuovere un cavo elettrico rimasto incagliato nello stabilizzatore del camion, aveva inserito la mano nello stabilizzatore stesso senza accertarsi che il manovratore fermasse il mezzo).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 7636/1996

Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare ií lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza, ed imprudenza dello stesso: ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l’imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni l’eventuale concorso di colpa del lavoratore; con l’ulteriore conseguenza che l’imprenditore è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità e esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell’atipicità ed eccezionalità, cosi da porsi come causa esclusiva dell’evento.

[adrotate group=”8″]

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze