Cass. civ. n. 29323 del 15 dicembre 2008

Testo massima n. 1


In materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro, il d.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955, con indicazioni che hanno trovato conferma nel sistema delineato dal d.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994, prevede una distribuzione di responsabilità ripartita in via gerarchica tra datore di lavoro, dirigenti e preposti, figura, quest'ultima, che ricorre nel caso in cui il datore di lavoro, titolare di una attività aziendale complessa ed estesa, operi per deleghe secondo vari gradi di responsabilità, e che presuppone uno specifico addestramento a tale scopo, nonché il riconoscimento, con mansioni di caposquadra, della direzione esecutiva di un gruppo di lavoratori e dei relativi poteri per l'attribuzione di compiti operativi nell'ambito dei criteri prefissati, non assumendo rilievo esimente, invece, la dedotta insufficiente qualifica contrattuale ricoperta dal dipendente. Ne consegue che, ove l'infortunio sia occorso al preposto per la mancata individuazione delle modalità esecutive di intervento e dei relativi mezzi di protezione da adottare, va esclusa la responsabilità del datore di lavoro trattandosi di profili e di decisioni operative di competenza del delegato. (Nella specie, il caposquadra - ritenendo inidonee allo scopo l'uso delle scale e delle cinture di sicurezza messe a disposizione dell'azienda - si era avventurato su un'intercapedine che non aveva retto al suo peso, con conseguente caduta da una altezza di circa sette metri; la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto la correttezza della decisione di merito che aveva imputato alla responsabilità del preposto la concreta scelta delle modalità esecutive, restando irrilevanti le censure sull'inadeguatezza delle scale e degli altri mezzi di protezione a disposizione).