Cass. civ. n. 8911 del 29 marzo 2019

Testo massima n. 1


La responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. non è una responsabilità oggettiva, ma colposa, dovendosi valutare il difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire danni per i lavoratori, in relazione all'attività lavorativa svolta, non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a fronteggiare ogni causa di infortunio, anche quelle imprevedibili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. per la predisposizione di equipaggi cd. misti sui treni, e, di conseguenza, aveva ritenuto legittimo il rifiuto del macchinista di condurre il treno senza la presenza in cabina di un secondo agente abilitato alla condotta). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 19/07/2016).