14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 17092 del 8 ottobre 2012
Testo massima n. 1
In tema di sicurezza sul lavoro, le prestazioni del Fondo vittime dell’amianto di cui all’art. 1, comma 241 e seguenti, della legge n. 244 del 2007, ai sensi del comma 242, non escludono e si cumulano alle prestazioni diverse dovute in favore dei lavoratori secondo disposizioni generali o speciali, quali la rendita diretta o in favore dei superstiti dovuta dall’INAIL o il risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro. [ In applicazione del principio, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza della corte territoriale che aveva ritenuto che le prestazioni dispensate dal Fondo non potevano escludere alcuno degli altri diritti stabiliti dall’ordinamento per i medesimi soggetti e che”non si poteva quindi opporre alcuna compensazione né calcolo differenziale tra le prestazioni erogate dal Fondo e il diritto al risarcimento dei danni spettanti alle stesse vittime ].
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Testo massima n. 2
L’art. 2087 c.c., che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all’imprenditore l’adozione di misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, tenuto al dovere di provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori anche se non dipendenti da lui, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico – organizzativi dell’opera da eseguire.
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