Art. 2027 – Codice civile – Ammortamento
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, l'intestatario o il giratario di esso può farne denunzia all'emittente e chiedere l'ammortamento del titolo in conformità delle norme relative ai titoli all'ordine.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di azioni nominative, durante il termine stabilito dall'articolo 2016 il ricorrente può esercitare i diritti inerenti alle azioni, salva, se del caso, la prestazione di una cauzione [2018].
L'ammortamento estingue il titolo, ma non pregiudica le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto il nuovo titolo [2019].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 18098/2020
La notificazione del decreto di ammortamento è inidonea ad interrompere la prescrizione del credito, atteso che detta notificazione non è un atto volto ad esercitare il diritto di credito, ma ha pacificamente la funzione di impedire che il pagamento eseguito nelle mani di un soggetto, detentore del titolo, diverso dal notificante sia valido. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva escluso efficacia interrutiva della prescrizione alla notificazione di un decreto di ammortamento relativo ad un assegno bancario).
Cass. civ. n. 5701/2011
In tema di titoli di credito al portatore, il rilascio del duplicato di buoni nominativi e di libretti nominativi o al portatore, a norma dell'art. 15 della legge 30 luglio 1951 n. 948, estingue soltanto nei confronti dell'istituto emittente i diritti del detentore, conservando però a quest'ultimo il diritto di agire nei confronti dell'ammortante, facendo valere la propria qualità di titolare del credito attraverso una domanda di adempimento dell'obbligazione (se risultante dal titolo di cui è stato disposto l'ammortamento) o attraverso una domanda di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., mentre deve escludersi la configurabilità di un'azione d'indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., sia perché difetta il requisito della sussidiarietà, sia perchè in tema di titoli di credito allorché il legislatore ha ritenuto che l'azione esperibile rientri nella previsione di cui all'art. 2041 cod. civ., lo ha sempre precisato in termini non equivoci. (Rigetta, App. Salerno, 19/09/2005).