Art. 2026 – Codice civile – Pegno
Fonti > Codice Civile > Libro Quarto - Delle obbligazioni > Titolo V - Dei titoli di credito > Capo IV - Dei titoli nominativi
La costituzione in pegno di un titolo nominativo [2786] può farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola "in garanzia" o altra equivalente.
Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura [2014].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.