10 Gen Art. 2026 — Pegno
Posted at 20:45h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo V – Dei titoli di credito > Capo IV – Dei titoli nominativi
La costituzione in pegno di un titolo nominativo [ 2786 ] può farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola “in garanzia” o altra equivalente.
Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura [ 2014 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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