Art. 1846 – Codice civile – Disponibilità delle cose date in pegno
Nell'anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci, la banca non può disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate. Il patto contrario deve essere provato per iscritto [2792].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 42008/2021
In tema di conto corrente bancario, ove il correntista e la banca abbiano pattuito l'anticipazione su crediti per ricevute con clausola di compensazione, l'incasso da parte della banca, anche nell'interesse del cliente, del danaro incorporato nelle ricevute bancarie consegnatele costituisce adempimento di un'obbligazione già sorta e determina la sola esigibilità del relativo credito verso la banca da parte del cliente. Pertanto, in caso di successivo fallimento di quest'ultimo, tra le operazioni di anticipazione di danaro avvenute prima della dichiarazione di fallimento e la riscossione dei crediti portati dalle suddette ricevute bancarie avvenute in epoca successiva sussistono i presupposti richiesti dall'art. 56 l.fall., per effetto della perdurante efficacia della clausola di compensazione fra i reciproci debiti restitutori, giacché il debito della banca è solo divenuto esigibile (da parte della curatela fallimentare) dopo la stessa dichiarazione di fallimento del correntista.
Cass. civ. n. 8089/2000
L'anticipazione bancaria si configura come «sottospecie» del contratto di apertura di credito, caratterizzata dalla circostanza di essere necessariamente accompagnata da una garanzia reale, normalmente prestata in proporzione della somma posta a disposizione dall'istituto di credito. Ne consegue che, se una nuova garanzia reale viene a costituirsi per i crediti già sorti o che potrebbero sorgere in base ad una precedente apertura di credito, essa non può legittimamente considerarsi concessa per un credito contestualmente creato, ed è, pertanto, soggetta a revocatoria fallimentare ex art. 671. fall.
Cass. civ. n. 4908/1999
La mera consegna di ricevute bancarie dal cliente alla banca, in difetto di specifiche pattuizioni, concreta mandato a riscuotere (eventualmente) accompagnato dall'anticipazione da parte della banca dell'importo delle ricevute stesse. Tale (eventuale) anticipazione è correlata non alla natura del documento ma alla valutazione della banca di affidamento in ordine alla futura riscossione del credito, sicché, nel caso in cui sia avvenuta la sola consegna delle ricevute, la banca è onerata della prova di specifica stipulazione — non di mandato a riscuotere ma — di cessione dei crediti.
Cass. civ. n. 7835/1994
L'anticipazione «salvo buon fine» su ricevute bancarie trova la sua specifica disciplina non nella legge, ma nel contratto e nella prassi bancaria, alle quali fonti non occorre riferirsi ai fini dell'inquadramento giuridico dell'operazione, con la conseguenza che, ove sia nelle medesime fonti stabilito il carattere oneroso della utilizzazione, da parte del cliente, delle somme anticipate dalla banca prima dell'effettiva esazione delle medesime, il rapporto si configura come strumento per l'erogazione del credito e non è riconducibile allo schema del mandato all'incasso.
Cass. civ. n. 851/1993
L'erogazione di credito da parte di un istituto bancario dietro consegna dei certificati di origine o di conformità di autoveicoli non costituisce anticipazione su pegno, di cui all'art. 1846 c.c., atteso che la consegna di detti documenti non è idonea a produrre la perdita del possesso del bene da parte del debitore, che può ancora dispone della cosa mobile, né, di conseguenza, a costituire il diritto di pegno sull'autoveicolo ai sensi dell'art. 2786 c.c.