10 Gen Art. 1847 — Assicurazione delle merci
Posted at 20:29h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo III – Dei singoli contratti > Capo XVII – Dei contratti bancari > Sezione IV – Dell’anticipazione bancaria
La banca deve provvedere per conto del contraente all’assicurazione delle merci date in pegno se, per la natura, il valore o l’ubicazione di esse, l’assicurazione risponde alle cautele d’uso.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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