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Art. 2792 — Divieto di uso e disposizione della cosa

Art. 2792 — Divieto di uso e disposizione della cosa

Il creditore non può, senza il consenso del costituente, usare della cosa [ 1770, 2803 ], salvo che l’uso sia necessario per la conservazione di essa [ 2790 ]. Egli non può darla in pegno [ 2784 ] o concederne ad altri il godimento.

In ogni caso, deve imputare l’utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale [ 2791, 2802 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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