14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8089 del 14 giugno 2000
Testo massima n. 1
L’anticipazione bancaria si configura come «sottospecie» del contratto di apertura di credito, caratterizzata dalla circostanza di essere necessariamente accompagnata da una garanzia reale, normalmente prestata in proporzione della somma posta a disposizione dall’istituto di credito. Ne consegue che, se una nuova garanzia reale viene a costituirsi per i crediti già sorti o che potrebbero sorgere in base ad una precedente apertura di credito, essa non può legittimamente considerarsi concessa per un credito contestualmente creato, ed è, pertanto, soggetta a revocatoria fallimentare ex art. 671. fall.
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