Cass. civ. n. 7835 del 23 settembre 1994

Testo massima n. 1


L'anticipazione «salvo buon fine» su ricevute bancarie trova la sua specifica disciplina non nella legge, ma nel contratto e nella prassi bancaria, alle quali fonti non occorre riferirsi ai fini dell'inquadramento giuridico dell'operazione, con la conseguenza che, ove sia nelle medesime fonti stabilito il carattere oneroso della utilizzazione, da parte del cliente, delle somme anticipate dalla banca prima dell'effettiva esazione delle medesime, il rapporto si configura come strumento per l'erogazione del credito e non è riconducibile allo schema del mandato all'incasso.