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Art. 1677 — Prestazione continuativa o periodica di servizi

Art. 1677 — Prestazione continuativa o periodica di servizi

Se l’appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione [ 1559 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4783/1983

Anche nell’appalto continuativo o periodico di servizi trova applicazione l’art. 1671 c.c., in tema di recesso unilaterale del committente, in relazione all’esigenza di evitare che lo stesso resti vincolato pure quando sia venuta meno la sua fiducia nell’appaltatore, ovvero non abbia più interesse ai servizi medesimi, con la conseguenza che tale recesso può essere esercitato in qualsiasi momento dopo la conclusione o la rinnovazione del contratto, salvo l’obbligo del recedente di tenere indenne l’appaltatore di servizi prestati fino alla data del recesso, nonché delle spese sostenute e del mancato guadagno fino al giorno in cui il rapporto avrebbe dovuto avere normale svolgimento. Il contratto d’appalto continuativo o periodico di servizi, non disdettato in tempo utile a norma dell’art. 1569 c.c. (richiamato dal successivo art. 1677), si rinnova per il tempo previsto nel contratto stesso o dagli usi, oppure a tempo indeterminato.

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Cass. civ. n. 47/1983

Con riguardo ai contratti di durata (nella specie, appalto continuativo di servizi), per i quali le parti (ovvero la legge o gli usi) prevedano la tacita rinnovazione in difetto di recesso da esercitarsi entro un determinato termine di preavviso, la disdetta, ove condizionata ad un fatto successivo alla scadenza di detto termine, è inidonea ad escludere quella rinnovazione, comportando un’illegittima restrizione del periodo di preavviso in danno dell’altra parte.

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Cass. civ. n. 3530/1983

L’applicabilità delle singole norme via via dettate per l’appalto d’opera e l’appalto di servizi non deriva dal riferimento delle stesse all’uno o all’altro, bensì dalla loro compatibilità o incompatibilità con il contenuto specifico del rapporto. Conseguentemente nel caso di appalto d’opera a tempo indeterminato, va riconosciuta all’appaltatore la facoltà di recesso prevista dagli artt. 1677, 1569 c.c. per l’appalto di servizi, con l’obbligo di un congruo preavviso.

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