14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 47 del 13 luglio 1983
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in Massimario
Testo massima n. 1
Con riguardo ai contratti di durata [ nella specie, appalto continuativo di servizi ], per i quali le parti [ ovvero la legge o gli usi ] prevedano la tacita rinnovazione in difetto di recesso da esercitarsi entro un determinato termine di preavviso, la disdetta, ove condizionata ad un fatto successivo alla scadenza di detto termine, è inidonea ad escludere quella rinnovazione, comportando un’illegittima restrizione del periodo di preavviso in danno dell’altra parte.
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