Cass. civ. n. 4783 del 13 luglio 1983

Testo massima n. 1


Anche nell'appalto continuativo o periodico di servizi trova applicazione l'art. 1671 c.c., in tema di recesso unilaterale del committente, in relazione all'esigenza di evitare che lo stesso resti vincolato pure quando sia venuta meno la sua fiducia nell'appaltatore, ovvero non abbia più interesse ai servizi medesimi, con la conseguenza che tale recesso può essere esercitato in qualsiasi momento dopo la conclusione o la rinnovazione del contratto, salvo l'obbligo del recedente di tenere indenne l'appaltatore di servizi prestati fino alla data del recesso, nonché delle spese sostenute e del mancato guadagno fino al giorno in cui il rapporto avrebbe dovuto avere normale svolgimento.

Testo massima n. 2


Il contratto d'appalto continuativo o periodico di servizi, non disdettato in tempo utile a norma dell'art. 1569 c.c. (richiamato dal successivo art. 1677), si rinnova per il tempo previsto nel contratto stesso o dagli usi, oppure a tempo indeterminato.

Normativa correlata