14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3530 del 21 maggio 1983
Posted at 16:41h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’ applicabilità delle singole norme via via dettate per l’appalto d’opera e l’appalto di servizi non deriva dal riferimento delle stesse all’uno o all’altro, bensì dalla loro compatibilità o incompatibilità con il contenuto specifico del rapporto. Conseguentemente nel caso di appalto d’opera a tempo indeterminato, va riconosciuta all’appaltatore la facoltà di recesso prevista dagli artt. 1677, 1569 c.c. per l’appalto di servizi, con l’obbligo di un congruo preavviso.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]