10 Gen Art. 1457 — Termine per una delle parti
Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell’interesse dell’altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l’esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all’altra parte entro tre giorni.
In mancanza, il contratto si intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 14426/2016
L’accertamento in ordine alla essenzialità del termine per l’adempimento, ex art. 1457 c.c., è riservato al giudice di merito e va condotto alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto, di modo che risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo, che non può essere desunta solo dall’uso dell’espressione “entro e non oltre”, riferita al tempo di esecuzione della prestazione, se non emerga, dall’oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l’utilità prefissatasi. (Nella specie, la S.C. ha escluso la possibilità di considerare essenziale, in mancanza di ulteriori elementi che ne attestassero l’improrogabilità, la data di consegna di un plico, convenuta in un contratto di trasporto con la dicitura “entro il”, negando al mittente il risarcimento dei danni correlati alla perdita di contributi comunitari, quale conseguenza della mancata esecuzione della prestazione nel rispetto del termine pattuito).
Cass. civ. n. 3645/2007
In tema di contratto preliminare di compravendita, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non costituisce normalmente un termine essenziale, il cui mancato rispetto legittima la dichiarazione di scioglimento del contratto. Tale termine può ritenersi essenziale, ai sensi dell’art. 1457 c.c., solo quando, all’esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto (e, quindi, insindacabile in sede di legittimità se logicamente ed adeguatamente motivata in relazione a siffatti criteri), risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine.
Cass. civ. n. 16096/2003
In tema di risoluzione contrattuale ed in ipotesi di contratto preliminare, anche quando l’accordo negoziale preveda un termine specifico per l’adempimento, esso non è da intendersi di carattere essenziale ogni qualvolta il ritardo, anche di alcuni mesi, non faccia venire meno l’interesse alla conclusione dell’affare.
Cass. civ. n. 8881/2000
In presenza di un termine essenziale la risoluzione di diritto del contratto prescinde ad una indagine sulla rilevanza dell’inadempimento (essendo stata tale importanza valutata anticipatamente dai contraenti) postulando solo la sussistenza e l’imputabilità dell’inadempimento stesso.
Cass. civ. n. 1045/1998
Il termine per la stipulazione del contratto definitivo non è di per sé essenziale, ma lo diviene solo per volontà dei contraenti o per la natura e l’oggetto del contratto, quando l’utilità economica avuta presente dalle parti possa essere perduta per effetto dell’inutile decorso di quel termine.
Cass. civ. n. 8233/1997
Il termine per l’inadempimento indicato nel contratto deve ritenersi essenziale quando la sua improrogabilità risulti dalle espressioni adoperate dai contraenti anche senza l’uso di formule sacramentali ovvero dalla natura e dall’oggetto del contratto, la cui utilità economica avuta presente dai contraenti sarebbe perduta per effetto dell’inutile decorso del termine pattuito.
Cass. civ. n. 10751/1996
(…) ne consegue che, ove le parti abbiano fatto uso di espressioni specifiche e inequivoche, non è necessario un accertamento ulteriore teso ad escludere (anche sulla base di altri elementi) un interesse all’adempimento oltre il termine previsto. (Nella specie l’essenzialità del termine era stata espressamente convenuta dalle parti che avevano altresì esplicitamente previsto la risoluzione del contratto in caso di inosservanza del termine).
Cass. civ. n. 2347/1995
Il termine per l’adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c., solo quando, all’esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall’uso dell’espressione «entro e non oltre» quando non risulti dall’oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l’utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (nella specie i giudici di merito avevano ritenuto non essenziale il termine che le parti, adoperando l’espressione «entro e non oltre», avevano fissato per formalizzare in atto pubblico una scrittura privata di compravendita immobiliare, ed avevano rigettato la domanda di risoluzione proposta dal venditore, osservando che il termine era stato fissato nel preminente interesse del venditore medesimo e che gli ostacoli da lui frapposti alla stipula del rogito notarile, in occasione del quale gli sarebbe stato corrisposto il residuo prezzo della compravendita, dimostravano la mancanza di un suo pressante interesse a conseguire il pagamento nel termine previsto. La S.C. ritenendo congruamente motivata e quindi incensurabile tale decisione ha ribadito il principio di cui alla massima).
Cass. civ. n. 1674/1995
Nei contratti a prestazioni corrispettive, lo stabilire se il termine convenuto per l’esecuzione delle prestazioni di una delle parti sia fissato nell’interesse esclusivo della stessa, della controparte o di entrambe, è accertamento che non può essere svolto sulla base del solo dato formale ed estrinseco dell’essere stato il termine previsto per la prestazione di quella determinata parte, ma che deve necessariamente estendersi alla funzione che i contraenti, avuto riguardo alla natura ed oggetto di detta prestazione, nonché al suo rapporto di sinallagmaticità con la controprestazione, abbiano in concreto voluto assegnare al termine medesimo, nel quadro dell’attuato regolamento negoziale dei reciproci interessi. Nell’espletamento di questa indagine, non può giovare alla configurazione del termine di adempimento convenuto per la prestazione di una parte come di un termine stabilito nell’interesse ed a favore esclusivo dell’altra, salvo che con valenza puramente indiziaria, la circostanza che — come nella specie — a carico della sola parte debitrice di quella prestazione sia stato previsto, per l’ipotesi di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una «penale».
Cass. civ. n. 8195/1993
L’essenzialità del termine apposto ad un contratto preliminare di compravendita per la stipulazione del contratto definitivo ed il pagamento del saldo del prezzo comporta, in caso di colposa inosservanza del detto termine, la risoluzione di diritto del preliminare, a norma dell’art. 1457 c.c., prescindendo dall’indagine sull’importanza dell’inadempimento, salvo rinuncia anche implicita da parte del creditore, dopo la scadenza del termine, all’essenzialità dello stesso.
Cass. civ. n. 1020/1992
Il requisito della colpa, nell’ipotesi di mancata osservanza del termine essenziale, non opera come elemento costitutivo della fattispecie risolutiva del contratto, ma solo come elemento eventualmente impeditivo, nel senso che nell’ipotesi di adempimento che richiede la cooperazione di entrambi i contraenti, sorge a carico di chi si oppone alla risoluzione del contratto, nonostante la scadenza del termine, l’onere di dimostrare che soltanto per effetto del comportamento della controparte, contrario a buona fede, l’adempimento non fu possibile.
Cass. civ. n. 1742/1986
Nell’ipotesi di inosservanza del termine essenziale, costituisce impedimento alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1457 c.c., il comportamento contrario a buona fede della controparte quando per l’adempimento si richieda la cooperazione di entrambi i contraenti.
Cass. civ. n. 4451/1985
Il termine contrattuale di adempimento, ove non debba considerarsi essenziale, obiettivamente, per la particolare natura della prestazione, può ritenersi tale esclusivamente in relazione alla comune volontà manifestata dalle parti, sia pure con formule non sacramentali, al momento della conclusione del contratto, la quale può essere ricostruita anche attraverso il loro comportamento posteriore, da valutare però complessivamente, e non in riferimento alla sola parte che sostenga l’essenzialità del termine entro cui la prestazione le era dovuta, senza tener conto del comportamento dell’altra parte, e sempre che l’inutile decorso di esso comporti la perdita, almeno per uno dei contraenti, dell’utilità economica del contratto.
Cass. civ. n. 3823/1983
Il termine per adempiere, la cui scadenza non sia con rigore determinata o che abbia carattere puramente indicativo, non riveste gli estremi dell’essenzialità, in senso tecnico, tale cioè da implicare, se non osservato, la risoluzione ipso iure del contratto ai sensi dell’art. 1457 c.c. e sebbene sia configurabile, pure in difetto di una qualificazione espressa in contratto, una essenzialità tacita in presenza di elementi i quali facciano ritenere che senza la stretta osservanza del termine le parti non sarebbero addivenute alla conclusione del contratto stesso, essa deve tuttavia essere insita nel contratto, non potendosi a tali effetti valorizzare ex post comportamenti di una delle parti. Tale essenzialità può anche risultare, oltre che dalla volontà espressa dalle parti, anche dalla natura del contratto, quando l’utilità economica tenuta presente nella stipulazione del contratto possa andare perduta con l’inutile decorso del termine, ma l’indagine su tali requisiti si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito insindacabile in sede di legittimità se congruamente e giuridicamente motivata.
Cass. civ. n. 3542/1977
Il mancato adempimento entro un termine essenziale non dà luogo a risoluzione del contratto, se l’inadempimento non sia imputabile all’obbligato almeno a titolo di colpa, ma corrisponda alla mancata prestazione dell’altra parte, divenuta temporaneamente impossibile. In tal caso, infatti, l’obbligato può invocare l’
exceptio inadimpleti contractus, restando per la temporanea impossibilità sospeso il termine essenziale.
Cass. civ. n. 4098/1976
In tema di indagine sull’essenzialità o meno del termine per adempiere, qualora detta essenzialità risulti prevista dalla volontà delle parti, rimane irrilevante ogni accertamento sull’oggettivo interesse del creditore all’adempimento in quel termine.
Cass. civ. n. 566/1975
La relatività e la variabilità insite nel tempo occorrente allo svolgimento di un’attività, specie quando questa sia complessa (come nel caso del tempo occorrente per provvedere all’estinzione delle passività gravanti su un immobile) sono inconciliabili con la natura del termine essenziale, il quale postula necessariamente che la scadenza sia esattamente individuata o individuabile, e non che sia determinata o determinabile in modo soltanto approssimativo.
Cass. civ. n. 1436/1972
Qualora sia stato fissato un termine essenziale per l’esecuzione di un contratto, l’inosservanza del termine produce la risoluzione di diritto del contratto a norma dell’art. 1457 c.c., senza che sia necessaria la preventiva intimazione della diffida ad adempiere.
Cass. civ. n. 934/1972
Come si desume dall’art. 1457 c.c., la parte nel cui interesse è stato fissato un termine essenziale ha sempre la facoltà di esigere la esecuzione della prestazione nonostante la scadenza del termine; tale facoltà non è perciò incompatibile con l’essenzialità del termine.
Cass. civ. n. 3194/1971
In materia negoziale l’effetto più rilevante del carattere essenziale di un termine è quello di non rendere possibile l’esecuzione tardiva (art. 1457 c.c.); nel caso di inosservanza di termine non essenziale l’inadempiente potrà evitare la condanna al risarcimento solo fornendo la prova che il ritardo è stato dovuto a causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).
Cass. civ. n. 1637/1971
Pur in presenza dell’inutile decorso di un termine essenziale, è sempre necessaria la domanda di parte affinché possa pronunciarsi la risoluzione di un contratto. Invero l’espressione «di diritto» usata in proposito dalla norma dell’art. 1457, secondo comma c.c., significa soltanto che la pronunzia giudiziale relativa ha carattere meramente dichiarativo della risoluzione stessa e che, quindi, i suoi effetti rimontano al tempo, in cui si è verificato l’evento, e non già che a tale pronuncia il giudice possa provvedere d’ufficio.
Cass. civ. n. 1502/1971
Anche nei contratti con prestazioni corrispettive il carattere essenziale del termine è considerato sempre in relazione alle singole prestazioni, nel senso che il termine è essenziale nell’interesse di ciascuna delle due parti con riferimento alla prestazione che deve essere adempiuta dalla controparte.
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