14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1742 del 14 marzo 1986
Posted at 16:16h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi di inosservanza del termine essenziale, costituisce impedimento alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1457 c.c., il comportamento contrario a buona fede della controparte quando per l’adempimento si richieda la cooperazione di entrambi i contraenti.
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