14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3542 del 5 agosto 1977
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il mancato adempimento entro un termine essenziale non dà luogo a risoluzione del contratto, se l’inadempimento non sia imputabile all’obbligato almeno a titolo di colpa, ma corrisponda alla mancata prestazione dell’altra parte, divenuta temporaneamente impossibile. In tal caso, infatti, l’obbligato può invocare l’
exceptio inadimpleti contractus, restando per la temporanea impossibilità sospeso il termine essenziale.
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