10 Gen Art. 1336 — Offerta al pubblico
L’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta [ 1326 ], salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.
La revoca dell’offerta, se è fatta nella stessa forma dell’offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 6930/2018
Qualora il datore di lavoro affidi la procedura di selezione del personale a una società esterna, senza tuttavia manifestare la volontà di vincolarsi ai risultati dell’operato del terzo, non si è in presenza di un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 c.c., ma di un invito a proporre, dal quale non sorge alcun vincolo giuridico, con la conseguenza che il comportamento tenuto dal datore di lavoro nella fase di informazione degli aspiranti sui risultati della selezione non può fondare una pretesa risarcitoria per violazione del generale obbligo di correttezza e buona fede, obbligo che ha sempre carattere strumentale e accessorio rispetto ad altra obbligazione di fonte contrattuale o legislativa, nella specie assente.
Cass. civ. n. 14478/2009
In tema di lavoro pubblico privatizzato, ove la P.A. abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno ed abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli, ecc.), prevedendo, altresì, il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente l’attribuzione della nuova posizione, sono rinvenibili in un siffatto comportamento gli estremi dell’offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro pubblico non solo al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l’obbligazione secondo correttezza e buona fede. Il superamento del concorso, indipendentemente dalla successiva nomina, consolida nel patrimonio dell’interessato l’acquisizione di una situazione giuridica individuale, non disconoscibile alla stregua della natura del bando, né espropriabile (in virtù dell’art. 2077, secondo comma, c.c.) per effetto di diversa successiva disposizione generale volta, come nella specie, a posticipare la decorrenza giuridica ed economica dell’inquadramento.
Cass. civ. n. 5295/2007
Costituendo il bando di concorso per l’assunzione di personale una vera e propria offerta al pubblico, all’esito della selezione, per poter reclamare la illegittimità del provvedimento di non assunzione ed invocare la conclusione del contratto di lavoro ed il correlativo diritto all’assunzione, il candidato deve avere accettato la delineata offerta in maniera conforme alla proposta contrattuale e, in particolare, deve avere indicato nella domanda di partecipazione il possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando. (Nel caso di specie la Corte ha cassato la sentenza impugnata in quanto il giudice di merito aveva ritenuto illegittima la mancata assunzione non considerando che il candidato escluso non aveva indicato nella domanda di partecipazione alla selezione di aver riportato una condanna penale all’esito di istanza di applicazione della pena o patteggiamento ex art. 444 c.p.p., nonostante il bando richiedesse l’indicazione di «ogni tipo di precedente penale»).
Cass. civ. n. 16501/2004
Ove il datore di lavoro per la copertura di posti di una determinata qualifica abbia manifestato la volontà di procedere mediante un concorso interno ed abbia, a tal fine, pubblicato un bando contenente tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli), prevedendo altresì il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente l’attribuzione della nuova posizione, è configurabile una offerta al pubblico, la quale impegna il datore di lavoro ad adempiere le obbligazioni assunte e consolida nel patrimonio dell’interessato l’acquisizione di una situazione giuridica soggettiva, vale a dire la modifica del precedente rapporto di lavoro, dalla quale il datore non può sciogliersi che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge e non per mutamento in peggio da parte di un sopravvenuto contratto collettivo. È tuttavia legittimo il patto con il quale, dopo l’espletamento del concorso, i vincitori sottoscrivano un nuovo contratto di lavoro che, secondo l’accertamento del giudice di merito, comporti lo scioglimento del precedente contratto per mutuo consenso e la sostituzione con quello nuovo, atteso che l’art. 2103 c.c. non vieta che le parti novino l’intero rapporto di lavoro, a condizione che il contratto novativo non dissimuli un patto contrario al divieto di assegnazione a mansioni inferiori previsto dalla norma citata. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato il negozio giuridico novativo, sia sulla base della mancata deduzione di alcun motivo di invalidità dello stesso, sia argomentando dal sopravvenire nelle more tra il superamento del concorso e la sottoscrizione del contratto della trasformazione dell’Amministrazione delle Poste in ente pubblico economico con la conseguente entrata in vigore del nuovo contratto collettivo “privatistico”).
Cass. civ. n. 11103/2004
Nei contratti stipulati dalla P.A. con il sistema dell’asta pubblica, l’atto di aggiudicazione — che deve essere trasfuso in un apposito processo verbale che tiene luogo del contratto, nel senso che costituisce prova legale dell’avvenuta stipula dello stesso — rappresenta un atto di accertamento della offerta migliore e, di conseguenza, dell’avvenuta formazione dell’accordo in virtù dell’incontro della proposta dell’amministrazione contenuta nel bando, e costituente proposta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c., con quella del miglior offerente. In tale sistema, non è necessario che la nomina del terzo da parte dell’aggiudicatario e la conseguente accettazione avvengano con la forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente il rispetto della forma scritta, quale è quella del bando e dell’offerta sulla cui base si è formato l’accordo delle parti.
Cass. civ. n. 11142/1998
Il bando di concorso indetto da un ente pubblico economico per l’assunzione, in regime privatistico, di personale — che costituisce un’offerta al pubblico — è un atto unilaterale incondizionatamente libero, salvo il rispetto di norme inderogabili di legge fra le quali sono da ricomprendere i principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. Ne consegue che tali principi devono considerarsi violati nell’ipotesi in cui l’ente, per escludere dall’assunzione un aspirante risultato vincitore, si avvalga di una disposizione regolamentare interna non trasfusa né richiamata nel bando di concorso, trattandosi di norma non conosciuta né conoscibile dal candidato. (Nel caso di specie l’Enel aveva ritenuto l’inidoneità fisica di un vincitore di un concorso per «operai addetti a lavori di squadra» che faceva uso di lenti, sulla base di una disposizione, dettata dallo stesso ente ma non prevista nel bando di concorso, che prescriveva una vista naturale di 7/10 in ciascun occhio senza correzione).
Cass. civ. n. 9670/1998
Nelle procedure concorsuali sottoposte a regime privatistico, in cui il bando di concorso costituisce un’offerta al pubblico, l’interesse dei concorrenti idonei non utilmente collocati in graduatoria all’assunzione è di mero fatto — salvo il sopravvenire di circostanze quali la dichiarazione di decadenza di vincitori, che determinino il cosiddetto scorrimento della graduatoria —, e di per sé non è idoneo a radicare un loro diritto neanche un accordo tra sindacati e il datore di lavoro circa l’assunzione degli idonei, il quale deve ritenersi volto a favorire l’occupazione e non ad attribuire diritti a soggetti specificamente interessati, a meno che non risulti la volontà di una pattuizione contrattuale a favore di detti terzi. (Nella specie la S.C. ha confermato l’impugnata sentenza di rigetto, sulla base del riportato principio e del rilievo che i concorrenti interessati non avevano neanche prodotto il testo dell’accordo, né allegato di essere iscritti ai sindacati stipulanti).
Cass. civ. n. 6919/1997
Nell’offerta al pubblico di contratto consensuale con effetto reale, quale la vendita, la volontà espressa dal venditore è il primo atto del procedimento della formazione progressiva del contratto, il quale ha bisogno, per produrre gli effetti propri della vendita, del solo incontro con la volontà conforme, ed espressa in forma adeguata, di altro soggetto che accetti la proprietà. Detta accettazione, una volta intervenuta, perfeziona il contratto, la cui riproduzione in forma di atto pubblico, con le modalità del contratto ripetitivo, non richiede, in caso di mancata esecuzione, una sentenza costitutiva (quale quella ex art. 2932 c.c.), non occorrendo una sostituzione di manifestazione di volontà che già v’è stata, bensì una semplice sentenza di accertamento che, supplendo alla documentazione mancante, soddisfi l’interesse della parte alla documentazione in forma pubblica del negozio. (Nella specie, la quota di un terzo di un immobile ricadeva nel compendio fallimentare ed i proprietari delle rimanenti quote autorizzavano il curatore a venderle all’aggiudicatario di quella di pertinenza del fallimento, per lo stesso prezzo che fosse risultato dall’incanto; tale autorizzazione veniva portata a conoscenza del pubblico mediante il bando di vendita ed i manifesti murali; l’aggiudicatario della quota di pertinenza fallimentare conveniva successivamente in giudizio i proprietari delle rimanenti quote per l’emissione della sentenza ex art. 2932 c.c.; il giudice del merito, qualificando come offerta al pubblico l’autorizzazione concessa dai proprietari agli organi fallimentari, accoglieva la domanda. La S.C., enunciando il principio di diritto di cui alla massima, ha cassato la sentenza del merito).
Cass. civ. n. 6590/1991
Il bando di concorso indetto per l’assunzione, in regime privatistico, di personale, all’esito di determinate procedure selettive, costituisce un’offerta al pubblico, ossia una proposta di contratto da cui deriva, in favore di coloro i quali si siano utilmente collocati nella graduatoria, la conclusione del contratto stesso. Pertanto, in caso di mancata assunzione dei vincitori, sorge a carico del proponente una responsabilità contrattuale per inadempimento e quindi l’obbligo di risarcire il danno, senza che, ai fini dell’imputabilità dell’inadempimento stesso, possano assumere rilevanza gli stati soggettivi della buona fede o del convincimento di non essere tenuto all’assunzione.
Cass. civ. n. 11568/1990
La predisposizione di apposita area per il parcheggio delle autovetture con la installazione dei cosiddetti parchimetri e l’indicazione della somma da pagare per fruire del servizio, configurano un’offerta al pubblico a norma dell’art. 1336 c.c. con riguardo al contratto atipico di posteggio, che assimilabile, quanto alla sua disciplina, al contratto di deposito, si perfeziona mediante l’introduzione, nell’apposito meccanismo, della quantità di monete richieste da parte dell’interessato senza che sia necessario l’affidamento dell’autovettura ad una persona fisica, realizzandosi la consegna mediante l’immissione del veicolo nell’area approntata. Pertanto la conclusione del contratto non è impedita dall’affermato sciopero del personale dell’azienda concessionaria del parcheggio ove la proponente non abbia provveduto alla revoca dell’offerta segnalando la revoca stessa, a norma dell’art. 1336 cpv., nelle stesse forme o in forme equipollenti.
Cass. civ. n. 2064/1988
Il bando di concorso per l’assunzione di lavoratori dipendenti non è riconducibile alla previsione dell’art. 1989 c.c. (che configura la promessa al pubblico come negozio unilaterale dotato di efficacia in deroga alla regola generale stabilita dall’art. 1987 dello stesso codice e perciò vincolante per il promittente a prescindere da manifestazioni di consenso da parte dei beneficiari), ma, essendo preordinato alla stipula di contratti di lavoro che esigono il consenso delle controparti, costituisce — ove contenga gli estremi del contratto alla cui conclusione è diretto — un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c., la quale è revocabile solo finché non ne sia intervenuta l’accettazione da parte degli interessati. Tale offerta può essere di un contratto di lavoro definitivo, il quale si perfeziona con l’accettazione del lavoratore che risulti utilmente inserito nella graduatoria dei candidati idonei, oppure preliminare, il quale si perfeziona con la semplice accettazione del candidato che chiede di partecipare al concorso ed ha per oggetto l’obbligo — per entrambe le parti, o per il solo offerente nel caso di preliminare unilaterale — della stipula del contratto definitivo con chi risulti vincitore.
Cass. civ. n. 1350/1971
L’offerta al pubblico è una proposta rivolta alla generalità. La vendita in tale forma deve essere voluta dal venditore offerente e deve essere disciplinata nei modi di legge.
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