Cass. civ. n. 1350 del 11 maggio 1971
Testo massima n. 1
L'offerta al pubblico è una proposta rivolta alla generalità. La vendita in tale forma deve essere voluta dal venditore offerente e deve essere disciplinata nei modi di legge.
L'offerta al pubblico è una proposta rivolta alla generalità. La vendita in tale forma deve essere voluta dal venditore offerente e deve essere disciplinata nei modi di legge.