14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11568 del 3 dicembre 1990
Testo massima n. 1
La predisposizione di apposita area per il parcheggio delle autovetture con la installazione dei cosiddetti parchimetri e l’indicazione della somma da pagare per fruire del servizio, configurano un’offerta al pubblico a norma dell’art. 1336 c.c. con riguardo al contratto atipico di posteggio, che assimilabile, quanto alla sua disciplina, al contratto di deposito, si perfeziona mediante l’introduzione, nell’apposito meccanismo, della quantità di monete richieste da parte dell’interessato senza che sia necessario l’affidamento dell’autovettura ad una persona fisica, realizzandosi la consegna mediante l’immissione del veicolo nell’area approntata. Pertanto la conclusione del contratto non è impedita dall’affermato sciopero del personale dell’azienda concessionaria del parcheggio ove la proponente non abbia provveduto alla revoca dell’offerta segnalando la revoca stessa, a norma dell’art. 1336 cpv., nelle stesse forme o in forme equipollenti.
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