Art. 1285 – Codice civile – Obbligazione alternativa
Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra [1181].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 6984/2018
Non è suscettibile di esecuzione in forma specifica l'obbligazione principale assunta con falsa alternativa, che ricorre qualora sia contrattualmente prevista un'obbligazione subordinata, avente natura di sanzione per l'inadempimento, ed il debitore sia tenuto ad adempierla qualora non abbia adempiuto l'obbligazione principale; l'obbligazione con falsa alternativa si distingue sia dall'obbligazione alternativa, in cui due obbligazioni concorrono in posizione di parità e con scelta della prestazione rimessa alla volontà di una delle parti, sia dall'obbligazione facoltativa, in cui l'obbligazione principale è unica, ma è rimesso alla volontà del debitore fornire una determinata diversa prestazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non fosse suscettibile di esecuzione in forma specifica la prestazione principale dedotta in un'obbligazione con falsa alternativa, osservando che, inadempiuta l'obbligazione principale, i creditori non avevano richiesto l'adempimento dell'obbligazione subordinata).
Cass. civ. n. 26988/2013
L'obbligazione alternativa postula l'originario concorso di due o più prestazioni, dedotte in modo disgiuntivo e poste su un piano di parità, con scelta rimessa alla volontà di una delle parti, sicché non ne ricorre l'ipotesi allorquando sin dall'inizio si sia previsto il pagamento di una somma di denaro (nella specie, pari al costo di costruzione dei beni) soltanto per il caso di sopravvenuta impossibilità del trasferimento immobiliare, dedotto in via principale. Ne deriva che, nel caso di nullità dell'obbligazione principale, per indeterminabilità dell'oggetto, neppure può ritenersi integrato il presupposto per l'adempimento dell'obbligazione subordinata. (Rigetta, App. Venezia, 11/04/2007).
Cass. civ. n. 17512/2011
L'obbligazione alternativa, ai sensi dell'art. 1285 e segg. c.c., presuppone l'originario concorso di due o più prestazioni, poste in posizione di reciproca parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell'indispensabile scelta di una di esse, scelta rimessa alla volontà di una delle parti e che diventa irrevocabile con la dichiarazione comunicata alla controparte. L'obbligazione cosiddetta facoltativa, invece, postula un'obbligazione semplice, avente ad oggetto una prestazione principale, unica e determinata fin dall'origine, nonché, accanto a questa, una prestazione facoltativa - della cui effettiva ed attuale esigibilità il creditore optante abbia piena consapevolezza -, dovuta solo in via subordinata e secondaria, qualora venga preferita dal creditore stesso e costituisca, quindi l'oggetto di una sua specifica ed univoca opzione, esercitabile, peraltro, solo fino al momento in cui non vi sia stato l'adempimento della prestazione principale. (Nella specie, la S.C. ha negato la ravvisabilità di un'obbligazione alternativa in relazione a contratto di deposito irregolare avente ad oggetto la consegna di una determinata quantità di pistacchio, con facoltà del depositario di acquistarne la proprietà pagandone il prezzo, ovvero di riconsegnare la merce entro il termine convenuto, posto che il negozio concluso tra le parti non prevedeva affatto che con l'obbligazione restitutoria a favore del depositante concorresse la previsione disgiuntiva di altra prestazione con effetto solutorio).
Cass. civ. n. 12576/1995
L'obbligazione alternativa, caratterizzata dal potere di libera scelta da parte del creditore, postula l'originario concorso di due o più prestazioni, dedotte in modo disgiuntivo e senza alcun condizionamento, sicché non ne ricorre l'ipotesi allorquando sin dall'inizio si sia previsto che una di esse è dovuta solo nel caso che la prima, dedotta in via principale, sia divenuta impossibile.
Cass. civ. n. 1848/1969
Oltre che dar vita ad un'obbligazione alternativa ovvero con facoltà alternativa, le parti possono creare una falsa alternativa, che si realizza, fra l'altro, quando la seconda delle due prestazioni sia dovuta soltanto in caso di inadempimento della prima e principale, rispetto alla quale l'altra si colloca in posizione subordinata. Questa caratteristica distingue l'ipotesi di falsa alternativa da quella di obbligazione alternativa, mentre la differenza nei confronti dell'obbligazione facoltativa si coglie sotto il profilo che la prestazione secondaria è dovuta a titolo di sanzione per l'inadempimento della prestazione principale piuttosto che per determinazione volitiva del debitore, concretantesi nell'atto di scelta.