14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8419 del 21 febbraio 2017
Testo massima n. 1
In tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all’art. 630, comma primo, lett. a ], cod. proc. pen., deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni; ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti. [ Fattispecie nella quale la Corte ha escluso il contrasto di giudicati fra la sentenza di condanna emessa nei confronti di un imputato per il reato di falsità ideologica in atti di P.G. e quella di assoluzione del medesimo dal reato di concorso in falsa testimonianza, rilevando che le due decisioni avevano ad oggetto accertamenti di fatto diversi, fra i quali non era ravvisabile alcun nesso di inconciliabilità ontologica ].
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