10 Gen Art. 1286 — Facoltà di scelta
La scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo.
La scelta diviene irrevocabile con l’esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all’altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo.
Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine stabilito, essa è fatta dal giudice [ 81 disp. att. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 21061/2009
In materia di obbligazioni, ove l’adempimento sia possibile nel concorso di due o più prestazioni poste in posizione di reciproca parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell’indispensabile scelta tra una di esse, se la scelta è rimessa alla volontà di un terzo, l’obbligazione diviene eseguibile soltanto con la relativa dichiarazione comunicata alle parti; ne consegue che prima di tale momento, non potendo il debitore adempiere in alcun modo, l’inadempimento non sussiste, non essendo propriamente configurabile in difetto della verificazione del suddetto presupposto.
Cass. civ. n. 3/1997
Nelle obbligazioni con prestazioni alternative o con facoltà alternativa (caratterizzate, le prime, dalla deduzione nel vincolo obbligatorio di più prestazioni poste sul piano di parità, e le seconde da più prestazioni poste in subordinazione tra loro, in modo che il debitore può liberarsi eseguendo la prestazione secondaria solo se rispetto ad essa sia stata esercitata, dal soggetto a cui è rimessa, la facoltà di scelta), aventi ad oggetto prestazioni continuate o periodiche, la volontà negoziale può legittimamente riconoscere, al soggetto cui sia rimessa la facoltà di scelta, il potere di operare in futuro l’opzione inizialmente operata.
Cass. civ. n. 2616/1988
Con riguardo alle obbligazioni alternative, nelle quali due o più prestazioni vengono poste su una posizione di reciproca parità, restando rimessa alla volontà del debitore o del creditore la scelta di una di esse, questa diventa irrevocabile a norma dell’art. 1286 c.c. con l’esecuzione di una delle prestazioni ovvero con la dichiarazione di scelta comunicata all’altra parte, salvo che, ove la scelta spetti al debitore, la possibilità della prestazione scelta sia legata o condizionata ad un’attività o collaborazione del creditore e, per essere venuta meno questa, la prestazione non possa essere eseguita, essendo in tal caso il debitore liberato dall’obbligazione qualora non preferisca eseguire (od offrire di eseguire) l’altra prestazione. (Nella specie, il giudice d’appello aveva ritenuto che al promissario acquirente, obbligato a saldare il prezzo previa accensione di nuovo mutuo a suo nome ovvero ad accollarsi il mutuo intestato al venditore, non fosse precluso, pur avendo scelto la prima alternativa, di optare successivamente per l’altra dopo aver constatato la mancanza dell’indispensabile collaborazione del venditore ad estinguere il suo mutuo ed a cancellare l’ipoteca; la S.C. ha confermato la pronuncia, enunciando i principi di cui alla massima).
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