Art. 1287 – Codice civile – Decadenza dalla facoltà di scelta
Fonti > Codice Civile > Libro Quarto - Delle obbligazioni > Titolo I - Delle obbligazioni in generale > Capo VII - Di alcune specie di obbligazioni > Sezione II - Delle obbligazioni alternative
Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore.
Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo.
Se la scelta è rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa è fatta dal giudice [1349; 81].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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