Art. 1288 – Codice civile – Impossibilità di una delle prestazioni
Fonti > Codice Civile > Libro Quarto - Delle obbligazioni > Titolo I - Delle obbligazioni in generale > Capo VII - Di alcune specie di obbligazioni > Sezione II - Delle obbligazioni alternative
L'obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione [1174, 1346], o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti [1256].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
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