10 Gen Art. 1176 — Diligenza nell’adempimento
Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata [ 2104, 2145 2, 2174, 2224 1, 2232, 2236 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 17022/2018
In tema di responsabilità sanitaria, l’omessa acquisizione del consenso informato preventivo al trattamento sanitario – fuori dai casi in cui lo stesso debba essere praticato in via d’urgenza e il paziente non sia in grado di manifestare la propria volontà – determina la lesione in sé della libera determinazione del paziente, quale valore costituzionalmente protetto dagli artt. 32 e 13 Cost., quest’ultimo ricomprendente la libertà di decidere in ordine alla propria salute ed al proprio corpo, a prescindere quindi dalla presenza di conseguenze negative sul piano della salute, e dà luogo ad un danno non patrimoniale autonomamente risarcibile, ai sensi dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c.
Cass. civ. n. 17010/2018
Non sussiste la responsabilità professionale del notaio che abbia omesso di indicare la presenza di iscrizioni ipotecarie su immobili trasferiti mediante atto da lui rogato quando sia provato che il contraente interessato a tale informazione conosceva l’esistenza di quelle formalità. (Nella specie, la S.C. in un giudizio risarcitorio promosso dagli acquirenti di un immobile nei confronti del notaio richiesto della redazione dell’atto pubblico di compravendita, ha ritenuto idoneo ad attestare la conoscenza, da parte dei compratori, dell’ipoteca gravante sul bene il fatto che nel contratto fosse stata inserita una clausola, sia pure seguita da annotazione di annullamento, contenente l’impegno della parte venditrice a provvedere alla cancellazione dell’iscrizione pregiudizievole).
Cass. civ. n. 6688/2018
In tema di attività medico-chirurgica, grava sul sanitario che esegua un esame diagnostico l’obbligo di informare il paziente, in forma completa e con modalità congrue al livello di conoscenze scientifiche dello stesso, sugli esiti dell’accertamento, sul grado di rischio delle patologie riscontrate e sulla necessità ed urgenza di ulteriori approfondimenti diagnostici, dal cui inadempimento può conseguire in capo al paziente un danno da perdita di “chance” di guarigione o di sopravvivenza. Questo danno presuppone che il paziente, benché malato grave o anche gravissimo, abbia tuttavia ancora dinanzi – ove la condotta medica fosse corretta – la possibilità di uscire da tale situazione mediante una guarigione o una sopravvivenza di entità consistente, misurabile in termini di anni (cd. lungo-sopravvivenza), e si distingue dal diverso pregiudizio alla qualità della vita nel tempo conclusivo dell’esistenza, il quale presuppone, invece, che il paziente versi nella condizione di malato terminale, la cui sopravvivenza – sempre nell’ipotesi di condotta medica corretta – sia circoscritta ad un tempo limitato, misurabile in termini di poche settimane o di pochi mesi.
Cass. civ. n. 2369/2018
In tema di responsabilità medica, ove l’atto terapeutico, necessario e correttamente eseguito “secundum legem artis”, non sia stato preceduto dalla preventiva informazione esplicita del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, può essere riconosciuto il risarcimento del danno alla salute per la verificazione di tali conseguenze, solo ove sia allegato e provato, da parte del paziente, anche in via presuntiva, che, se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi a detto intervento ovvero avrebbe vissuto il periodo successivo ad esso con migliore e più serena predisposizione ad accettarne le eventuali conseguenze (e sofferenze). (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, relativamente all’asseverata mancanza di consenso di una paziente rispetto ad un intervento di salpingectomia quale complicanza di un parto cesareo, aveva affermato la responsabilità del medico senza valutare se la paziente, ove adeguatamente informata dell’intervento di sterilizzazione tubarica, avrebbe rifiutato la prestazione).
Cass. civ. n. 2060/2018
L’obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell’equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull’operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, sicchè rientra tra gli obblighi di ogni singolo componente di una equipe chirurgica, sia esso in posizione sovra o sotto ordinata, anche quello di prendere visione, prima dell’operazione, della cartella clinica contenente tutti i dati per verificare la necessità di adottare particolari precauzioni imposte dalla specifica condizione del paziente ed eventualmente segnalare, anche senza particolari formalità, il suo motivato dissenso rispetto alle scelte chirurgiche effettuate ed alla scelta stessa di procedere all’operazione, potendo solo in tal caso esimersi dalla concorrente responsabilità dei membri dell’equipe nell’inadempimento della prestazione sanitaria. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la concorrente responsabilità del secondo aiuto di una equipe chirurgica il quale, pur avendo correttamente eseguito i compiti di sua stretta competenza, aveva omesso di rilevare che il paziente versava in condizioni fisiche alterate, individuabili attraverso gli esami ematici presenti nella cartella, tali da sconsigliare altamente l’intervento operatorio, peraltro non necessario né urgente).
Cass. civ. n. 25111/2017
Non sussiste la responsabilità professionale del notaio che abbia omesso di indicare la presenza di vincoli limitativi della proprietà su immobili trasferiti mediante atto da lui rogato quando sia provato che il contraente interessato a tale informazione conosceva certamente dell’esistenza di quei vincoli (nella specie per averli costituiti), non ravvisandosi in tale ipotesi né la violazione del dovere di diligenza qualificata previsto dall’art. 1176 c.c., da doversi comunque interpretare alla stregua del canone generale di buona fede, né il nesso di causalità tra l’omessa informazione e la stipulazione dell’atto traslativo.
Cass. civ. n. 22820/2017
Il notaio che, chiamato a stipulare un contratto di compravendita immobiliare, ometta di accertarsi dell’esistenza di iscrizioni ipotecarie e di pignoramenti sull’immobile, può essere condannato al risarcimento per equivalente commisurato, quanto al danno emergente, all’entità delle somme che gli acquirenti devono corrispondere per soddisfare i creditori e liberare l’immobile dalle formalità pregiudizievoli, al fine di conservarne la proprietà.
Cass. civ. n. 12482/2017
Il notaio incaricato della redazione ed autenticazione di un contratto preliminare per la compravendita di un immobile, non può limitarsi a procedere al mero accertamento della volontà delle parti ed a sovraintendere alla compilazione dell’atto, occorrendo anche che egli si interessi delle attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto medesimo e del risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse. (Nella specie, in cui le parti avevano pattuito un termine di nove anni per la stipula del definitivo, la S.C. ha ritenuto che rientrava nel cd. “dovere di consiglio”, gravante sul notaio ex art. 42, comma 1, lett. a), del codice di deontologia notarile, avvertire le parti della durata triennale degli effetti della trascrizione del preliminare, ai sensi dell’art. 2645-bis, comma 3, c.c., e, conseguentemente, degli ulteriori adempimenti necessari a garantire la sicurezza dell’operazione).
Cass. civ. n. 11208/2017
In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, in presenza di un intervento operatorio che – sebbene eseguito in conformità alle “leges artis” e non determinativo di alcun peggioramento della condizione patologica del paziente – non abbia prodotto alcun risultato di tipo terapeutico, e ciò in ragione dell’omessa esecuzione degli interventi preparatori necessari al suo buon esito da parte della struttura sanitaria, nonché di quelli successivi di natura riabilitativa occorrenti al medesimo scopo, ricorre un inesatto adempimento della struttura per avere dato luogo ad una ingerenza priva di utilità nella sfera psico-fisica del paziente, alla quale consegue un danno di natura non patrimoniale ravvisabile sia nella limitazione del proprio agire, sofferta dal paziente per il tempo occorso per le fasi preparatorie, di esecuzione e postoperatorie dell’intervento, sia nella sofferenza derivante tanto da tale limitazione, quanto dalla successiva percezione della inutilità del trattamento subìto.
Cass. civ. n. 9251/2017
In tema di responsabilità medica da nascita indesiderata, la mancanza della mano sinistra del nascituro non è una malformazione idonea a determinare un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, requisito imposto dall’art. 6, lett. b), della l. n. 194 del 1978 per far luogo all’interruzione della gravidanza dopo i primi 90 giorni dal suo inizio, sicché, non potendosi legittimamente ricorrere all’aborto, dall’omessa diagnosi dell’anomalia fetale non può derivare un danno risarcibile.
Cass. civ. n. 5004/2017
In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, il ginecologo di fiducia della gestante che riscontri, tramite esame specialistico, un’alterazione cromosomica o altre anomalie del feto, non può limitarsi a comunicare tale dato alla propria paziente, indirizzandola al laboratorio di analisi per ulteriori approfondimenti, atteso che gli obblighi di informazione a suo carico devono estendersi a tutti gli elementi idonei a consentire a quest’ultima una scelta informata e consapevole, sia nel senso della interruzione della gravidanza, che della sua prosecuzione, non sottacendo, in tal caso, l’illustrazione delle problematicità da affrontare; a propria volta, il laboratorio di analisi ed il genetista non possono limitarsi alla verifica della esistenza della anomalia, reindirizzando la paziente al ginecologo di fiducia ma, a specifica richiesta della gestante, devono soddisfare le sue richieste di informazione anche in relazione alle più probabili conseguenze delle anomalie riscontrate
Cass. civ. n. 243/2017
In tema di responsabilità medica, qualora risulti che un ginecologo, al quale una gestante si sia rivolta per accertamenti sull’andamento della gravidanza e sulle condizioni del feto, abbia omesso di prescrivere l’amniocentesi, esame che avrebbe evidenziato la peculiare condizione dello stesso (“sindrome di down”), la mera circostanza che, due mesi dopo quella prestazione, la gestante abbia rifiutato di sottoporsi ad ulteriori accertamenti prenatali non elide l’efficacia causale dell’inadempimento del medico quanto alla perdita della “chance” di conoscere lo stato del feto sin dal momento in cui quell’inadempimento si è verificato; conseguentemente, ove la gestante lamenti di aver subito un danno alla salute psico-fisica, per aver scoperto la condizione del figlio solo al termine della gravidanza, la perdita di quella “chance” deve essere considerata parte del danno ascrivibile all’inadempimento del medico.
Cass. civ. n. 12516/2016
In tema di responsabilità medico-chirurgica, la ricorrenza di un fattore naturale può costituire causa esclusiva dell’evento pregiudizievole ove il danneggiante provi che lo stesso derivi da una circostanza a sé non imputabile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che, in un caso di amputazione di un dito subita dalla paziente per la complicanza di un intervento chirurgico, non aveva accolto la domanda risarcitoria poiché era emerso che le lesioni erano derivate da una evoluzione fibrocicatriziale più abbondante dell’usuale, senza che, peraltro, il giudice di merito avesse valutato, in base alle risultanze istruttorie, se la reazione fibrocicatriziale o altri fattori naturali fossero stati causa esclusiva dell’evento).
Cass. civ. n. 11906/2016
In tema di responsabilità dell’avvocato verso il cliente, è configurabile imperizia del professionista allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito “ex ante” e non “ex post”, sulla base dell’esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità – in astratto o con riferimento al caso concreto – tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente.
Cass. civ. n. 11789/2016
L’affermazione della responsabilità del medico per i danni celebrali da ipossia patiti da un neonato, ed asseritamente causati dalla ritardata esecuzione del parto, esige la prova – che deve essere fornita dal danneggiato – della sussistenza di un valido nesso causale tra l’omissione dei sanitari ed il danno, prova da ritenere sussistente quando, da un lato, non vi sia certezza che il danno cerebrale patito dal neonato sia derivato da cause naturali o genetiche e, dall’altro, appaia più probabile che non che un tempestivo o diverso intervento da parte del medico avrebbe evitato il danno al neonato; una volta fornita tale prova in merito al nesso di causalità, è onere del medico, ai sensi dell’art. 1218 c.c., dimostrare la scusabilità della propria condotta.
Cass. civ. n. 7768/2016
In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, anche la struttura presso la quale il paziente risulti ricoverato risponde della condotta colposa dei sanitari, a prescindere dall’esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa, atteso che la diretta gestione della struttura sanitaria identifica il soggetto titolare del rapporto con il paziente. (Omissis).
Cass. civ. n. 6209/2016
In tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell’accertamento dell’eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito, che aveva escluso la responsabilità dei sanitari nonostante non risultassero per sei ore annotazioni sulla cartella clinica di una neonata, nata poi con grave insufficienza mentale causata da asfissia perinatale, così da rendere incomprensibile se poteva essere più appropriata la rilevazione del tracciato cardiotocografico rispetto alla mera auscultazione del battito cardiaco del feto).
Cass. civ. n. 3893/2016
In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, ove si individui in un pregresso stato morboso del paziente/danneggiato (o, come nella specie, in una sua peculiare condizione genetica, qual è la “sindrome di Down”) un antecedente privo di interdipendenza funzionale con l’accertata condotta colposa del sanitario, ma dotato di efficacia concausale nella determinazione dell’unica e complessiva situazione patologica riscontrata, allo stesso non può attribuirsi rilievo sul piano della ricostruzione del nesso di causalità tra detta condotta e l’evento dannoso, appartenendo ad una serie causale del tutto autonoma rispetto a quella in cui si inserisce il contegno del sanitario, bensì unicamente sul piano della determinazione equitativa del danno, potendosi così pervenire – sulla base di una valutazione da effettuarsi, in difetto di qualsiasi automatismo riduttivo, con ragionevole e prudente apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto – solamente ad una delimitazione del “quantum” del risarcimento.
Cass. civ. n. 2177/2016
In tema di attività medico-chirurgica, il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell’intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all’uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico, né rilevando, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell’informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone. (Omissis).
Cass. civ. n. 21090/2015
In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l’osservanza da parte di un nosocomio – pubblico o privato – delle dotazioni ed istruzioni previste dalla normativa vigente per le prestazioni di emergenza non è sufficiente ad escludere la responsabilità per i danni subiti da un paziente in conseguenza della loro esecuzione, essendo comunque necessaria – in forza del concluso contratto di “spedalità” – l’osservanza delle comuni regole di diligenza e prudenza, che impongono a quelle strutture di tenere, in concreto e per il tramite dei propri operatori, condotte comunque adeguate alle condizioni del paziente, adottando di volta in volta le determinazioni più idonee a scongiurare l’esito infausto.
Cass. civ. n. 19883/2015
La diligenza esigibile dalla P.A. nel compimento dei propri atti, ivi compresa l’adozione di provvedimenti amministrativi, va valutata col criterio dettato dagli artt. 1176, comma 2, c.c., applicabile anche alle ipotesi di responsabilità extracontrattuale, che, riferito all’amministrazione pubblica, richiede un comportamento rispettoso della legge, efficiente e tempestivo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui la corte di merito aveva escluso la responsabilità di un’amministrazione comunale per avere, da un lato, adottato provvedimenti di decadenza ed annullamento di una concessione edilizia sul presupposto della loro contrarietà al piano regolatore, in realtà mai entrato in vigore, attendendo, peraltro, più di due anni per pervenire a tale determinazione, nonché, dall’altro, per avere dichiarato la decadenza dalla concessione per l’inerzia del titolare ex art. 4 della l. n.10 del 1977, nonostante la mancata ultimazione dei lavori fosse stata causata dall’amministrazione stessa, in forza dei provvedimenti suddetti, poi annullati dal giudice amministrativo).
Cass. civ. n. 19212/2015
In tema di attività medico-chirurgica, il medico viene meno all’obbligo di fornire idonea ed esaustiva informazione al paziente, al fine di acquisirne un valido consenso, non solo quando omette del tutto di riferirgli della natura della cura prospettata, dei relativi rischi e delle possibilità di successo, ma anche quando ne acquisisca con modalità improprie il consenso, sicché non può ritenersi validamente prestato il consenso espresso oralmente dal paziente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha negato che – in relazione ad un intervento chirurgico effettuato sulla gamba destra di un paziente, privo di conoscenza della lingua italiana e sotto narcosi – potesse considerarsi valida modalità di acquisizione del consenso informato all’esecuzione di un intervento anche sulla gamba sinistra, l’assenso prestato dall’interessato verbalmente nel corso del trattamento).
Cass. civ. n. 18610/2015
Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall’assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell’ente), accanto a quelli di tipo “latu sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizioni del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell’ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto.
Cass. civ. n. 16990/2015
Il notaio richiesto della redazione di un atto pubblico di trasferimento immobiliare ha l’obbligo di compiere le attività preparatorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti e, in particolare, è tenuto ad effettuare le visure catastali e ipotecarie, la cui eventuale omissione è fonte di responsabilità per violazione non già dell’obbligo di diligenza professionale qualificata, ma della clausola generale della buona fede oggettiva o correttezza, ex art. 1175 c.c., quale criterio determinativo ed integrativo della prestazione contrattuale, che impone il compimento di quanto utile e necessario alla salvaguardia degli interessi della controparte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda risarcitoria nei confronti del notaio, il quale aveva rettificato un atto di compravendita – da lui stesso redatto – inserendovi un appezzamento di giardino, retrostante il fabbricato compravenduto, senza effettuare le visure che avrebbero permesso di accertare la diversa titolarità del terreno).
Cass. civ. n. 12218/2015
In tema di responsabilità professionale sanitaria, l’eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l’esistenza di un valido legame causale tra l’operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l’accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare la lesione.
Cass. civ. n. 10133/2015
In tema di responsabilità professionale, il notaio, che è obbligato alla verifica dell’esistenza di formalità pregiudizievoli sul bene oggetto di compravendita, ma non è tenuto ad una condotta in concreto eccessivamente onerosa, ha l’onere probatorio di delimitare l’ambito della diligenza da lui esigibile, allegando e dimostrando non solo l’estensione (quantitativa e temporale) degli accertamenti esperiti, ma anche di quelle esperibili, nonché la regolarità o meno delle registrazioni effettuate dalla conservatoria ed altresì l’idoneità della specifica irregolarità contestata a rendere infruttuose eventuali ricerche del titolo reso pubblico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la condanna, non avendo il notaio offerto la prova né delle visure effettuate né di quelle esperibili, in ragione delle condizioni di lavoro della conservatoria nei giorni immediatamente precedenti la stipula dell’atto).
Cass. civ. n. 6438/2015
In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, il primario ospedaliero, in ferie al momento del contatto sociale, del ricovero e dell’intervento, non può essere chiamato a rispondere delle lesioni subite da un paziente della struttura ospedaliera solo per il suo ruolo di dirigente, non essendo configurabile una sua responsabilità oggettiva.
Cass. civ. n. 3390/2015
In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l’accertamento del nesso causale – da compiersi secondo il criterio della “preponderanza dell’evidenza” (altrimenti definito anche del “più probabile che non”) – implica una valutazione della idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi logici la decisione con cui il giudice di merito aveva affermato la responsabilità di una struttura sanitaria, in relazione alla paralisi degli arti inferiori subita da un paziente sottoposto ad un intervento di trombectomia, per essere stato omesso un trattamento preventivo a base di eparina, sebbene lo stesso non fosse previsto da alcun protocollo, ma solo raccomandato in via precauzionale nella letteratura scientifica perché in astratto idoneo a prevenire tale complicanza, attesa l’oggettiva gravità del rischio, sul piano causale, a carico del paziente per le sue particolari condizioni personali, trattandosi di soggetto fumatore, affetto da diabete e, verosimilmente, da vascolopatia).
Cass. civ. n. 2854/2015
In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l’acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico, di talché l’errata esecuzione di quest’ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell’obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti – rispettivamente, all’autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all’integrità psicofisica – pregiudicati nelle due differenti ipotesi. (In forza di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il giudice di merito aveva ritenuto assorbito, nel risarcimento del danno da mancata acquisizione del consenso informato, anche il pregiudizio cagionato da un medico ortopedico per avere imprudentemente sottoposto ad intervento di artroscopia un paziente affetto da gotta, esponendolo al rischio – poi effettivamente concretizzatosi – di riacutizzazione flogistica).
Cass. civ. n. 22338/2014
In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, posto che l’esecuzione della prestazione professionale implica una diligenza qualificata ai sensi del secondo comma dell’art. 1176 cod. civ., è in colpa il medico che, in presenza di un paziente che non possa essere adeguatamente curato nella struttura ospedaliera in cui si trova, ometta di attivarsi per tentare di disporne il trasferimento in altra più idonea struttura.
Cass. civ. n. 22225/2014
In tema di responsabilità medico-chirurgica, allorché la consulenza tecnica d’ufficio – che pure di norma presenta in tale ambito natura “percipiente” – formuli una valutazione, sull’efficienza ezùiologica della condotta della struttura sanitaria rispetto all’evento di danno come “meno probabile che non”, tale esito è correttamente ignorato dal giudice, atteso che, in applicazione del criterio della regolarità causale e della certezza probabilistica, l’affermazione della riferibilità causale del danno all’ipotetico responsabile presuppone, all’opposto, una valutazione nei termini di “più probabile che non”.
Cass. civ. n. 19731/2014
In tema di attività medico-chirurgica, il consenso informato va acquisito anche qualora la probabilità di verificazione dell’evento sia così scarsa da essere prossima al fortuito o, al contrario, sia così alta da renderne certo il suo accadimento, poiché la valutazione dei rischi appartiene al solo titolare del diritto esposto e il professionista o la struttura sanitaria non possono ometterle in base ad un mero calcolo statistico.
Cass. civ. n. 19658/2014
L’accettazione di un degente presso una struttura ospedaliera comporta l’assunzione di una prestazione strumentale e accessoria – rispetto a quella principale di somministrazione delle cure mediche, necessarie a fronteggiare la patologia del ricoverato – avente ad oggetto la salvaguardia della sua incolumità fisica e patrimoniale, quantomeno dalle forme più gravi di aggressione. (Principio enunciato dalla S.C. con riferimento all’ipotesi di uccisione di una paziente, verificatasi all’interno di una struttura ospedaliera ad opera di un infermiere dipendente che non era stato tempestivamente sospeso dal servizio, nonostante le evidenti manifestazioni di squilibrio mentale dal medesimo rivelate per tutta la notte in cui avvenne l’omicidio, sicché l’evento delittuoso risultava la conseguenza di una palese carenza organizzativa interna alla struttura sanitaria).
Cass. civ. n. 18244/2014
Incorre in responsabilità professionale il notaio che rogiti un contratto di compravendita immobiliare senza compiere le visure dei pubblici registri per verificare la libertà e disponibilità dell’immobile; tuttavia il danno risarcibile derivante da tale condotta non si identifica necessariamente col prezzo pagato dall’acquirente ma con la situazione economica nella quale il medesimo si sarebbe trovato qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. – con riferimento al caso in cui il prezzo di una compravendita immobiliare risultava essere stato corrisposto quasi per intero dall’acquirente in data anteriore alla stipulazione dell’atto notarile – ha identificato il danno risarcibile unicamente nel versamento della parte residua del corrispettivo, ritenendo che il pregiudizio anteriormente subito dal cliente appartenesse ad una serie causale del tutto indipendente dalla condotta del notaio).
Cass. civ. n. 11522/2014
In tema di danno alla persona, conseguente a responsabilità medica, l’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, sul quale sia possibile intervenire soltanto con un intervento cosiddetto palliativo, determinando un ritardo della possibilità di esecuzione dello stesso, cagiona al paziente un danno alla persona per il fatto che, nelle more, egli non ha potuto fruire di tale intervento e, quindi, ha dovuto sopportare le conseguenze del processo morboso e particolarmente il dolore, posto che la tempestiva esecuzione dell’intervento palliativo avrebbe potuto, sia pure senza la risoluzione del processo morboso, alleviare le sue sofferenze.
Cass. civ. n. 8940/2014
L’art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”, fermo restando, in tali casi, “l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile”, non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l’irrilevanza della colpa lieve.
Cass. civ. n. 4790/2014
L’avvocato, i cui obblighi professionali sono di mezzi e non di risultato, è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente. Ne consegue che il professionista, ove una soluzione giuridica, pure opinabile ed, eventualmente, non condivisa e convintamente ritenuta ingiusta ed errata dal medesimo, sia stata tuttavia riaffermata dalle Sezioni Unite della Corte regolatrice (come, nella specie, con riguardo alla validità della notifica della sentenza presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, in mancanza di elezione di domicilio della controparte nel circondario in cui ha sede l’autorità adita, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione del provvedimento), non è esentato dal tenerne conto per porre in essere una linea difensiva volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito, alla prevedibile applicazione dell’orientamento ermeneutico da cui pur dissente.
Cass. civ. n. 27751/2013
Il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, impone che quest’ultimo fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l’intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità ed eventuali conseguenze, sia pure infrequenti, col solo limite dei rischi imprevedibili, ovvero degli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo l’ “id quod plerumque accidit”, in quanto, una volta realizzatisi, verrebbero comunque ad interrompere il necessario nesso di casualità tra l’intervento e l’evento lesivo.
Cass. civ. n. 20379/2013
La responsabilità del difensore non è attenuata nel caso in cui il cliente abbia tenuto dei comportamenti su consiglio o comunque con l’assistenza del difensore medesimo, ove si tratti di comportamenti la cui illiceità non sia di immediata evidenza per un soggetto non esperto in materie giuridiche: è, infatti, compito del difensore indirizzare le scelte del cliente in senso conforme alla legge, se dal caso astenendosi dalla difesa ove gli siano richiesti comportamenti non ortodossi. (In ossequio a tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso di un avvocato, il quale era stato condannato per i danni subiti da un Comune per essere stato egli nominato arbitro in relazione ad una vertenza per la quale aveva in precedenza svolto attività difensiva in favore del Comune stesso, ritenendo la Corte irrilevante che il Comune fosse a conoscenza di tale circostanza al momento della sua nomina ad arbitro).
Cass. civ. n. 19493/2013
In tema di responsabilità professionale del notaio per tardiva trascrizione dell’atto di compravendita, il mancato guadagno derivante all’acquirente dall’impossibilità di rivendere il bene a terzi, per la presenza del vincolo ipotecario nel frattempo iscritto, non giustifica, di regola, un risarcimento a carico del notaio, non assumendo la mancata vendita carattere di definitività, sì da determinare un corrispondente, definitivo, depauperamento del patrimonio nel suo concreto valore, salvo il concorso di particolari fattori (mancato impiego del numerario in attività vantaggiose, impossibilità di realizzare in futuro lo stesso prezzo per il quale si è ricevuta offerta per effetto del mutamento di valori immobiliari, etc.).
Cass. civ. n. 18612/2013
Le obbligazioni inerenti all’esercizio dell’attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall’art. 1176, secondo comma, c.c., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione. Sotto tale profilo, rientra nella ordinaria diligenza dell’avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del suo cliente, i quali, di regola, non richiedono speciale capacità tecnica, salvo che, in relazione alla particolare situazione di fatto, che va liberamente apprezzata dal giudice di merito, si presenti incerto il calcolo del termine. Non ricorre tale ipotesi, con la conseguenza che il professionista può essere chiamato a rispondere anche per semplice negligenza, ex art. 1176, secondo comma, c.c., e non solo per dolo o colpa grave ai sensi dell’art. 2236 c.c., allorché l’incertezza riguardi non già gli elementi di fatto in base ai quali va calcolato il termine, ma il termine stesso, a causa dell’incertezza della norma giuridica da applicare al caso concreto. Parimenti, l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione relativa all’applicabilità del termine di prescrizione in caso di mancata proposizione della querela non esime il professionista dall’obbligo di diligenza richiesto dall’art. 1176 c.c..
Cass. civ. n. 18334/2013
Il medico-chirurgo viene meno all’obbligo a suo carico in ordine all’ottenimento del cosiddetto consenso informato ove non fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili sull’intervento chirurgico che intende eseguire e, soprattutto, sul bilancio rischi/vantaggi dell’intervento stesso, “a fortiori” ove ricorrano fattori di pericolo che sconsiglino l’intervento, neppure cogentemente necessario.
Cass. civ. n. 15305/2013
Il notaio che, chiamato a stipulare un contratto di compravendita immobiliare, ometta di accertarsi dell’esistenza di iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli sull’immobile, risponde del danno patito dall’acquirente, essendo comunque tenuto all’esecuzione del contratto di prestazione d’opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all’art. 1176, comma secondo, c.c., a nulla rilevando se sia configurabile anche una responsabilità del venditore che abbia garantito la libertà del bene da ipoteca, vincoli o pesi di altra natura.
Cass. civ. n. 14865/2013
In tema di responsabilità professionale del notaio, qualora egli non adempia correttamente la propria prestazione, compresa quella attinente alle attività preparatorie (tra cui il compimento delle visure catastali ed ipotecarie), la responsabilità contrattuale sussiste nei confronti di tutte le parti dell’atto rogato, se da tale comportamento abbiano subito danni e purché non lo abbiano esonerato da tali attività.
Cass. civ. n. 7269/2013
Nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno cosiddetto da nascita indesiderata (ricorrente quando, a causa del mancato rilievo da parte del sanitario dell’esistenza di malformazioni congenite del feto, la gestante perda la possibilità di abortire) è onere della parte attrice allegare e dimostrare che, se fosse stata informata delle malformazioni del concepito, avrebbe interrotto la gravidanza; tale prova non può essere desunta dal solo fatto che la gestante abbia chiesto di sottoporsi ad esami volti ad accertare l’esistenza di eventuali anomalie del feto, poiché tale richiesta è solo un indizio privo dei caratteri di gravità ed univocità.
Cass. civ. n. 2638/2013
La responsabilità dell’avvocato – nella specie per omessa proposizione di impugnazione – non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell’attività professionale, occorrendo verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.
Cass. civ. n. 20995/2012
Il notaio che, dopo avere costituito un fondo patrimoniale, ometta di curare la relativa annotazione in margine all’atto di matrimonio, risponde nei confronti dei proprietari dei beni conferiti nel fondo del danno da essi patito in conseguenza dell’inopponibilità del vincolo di destinazione ai creditori, a nulla rilevando che sia stata comunque eseguita la trascrizione dell’atto, giacché quest’ultima non rende la costituzione del fondo patrimoniale opponibile ai terzi quando sia mancata la suddetta annotazione, nemmeno nel caso in cui i terzi stessi ne avessero conoscenza. La circostanza che una legge ambigua od una giurisprudenza contrastata rendano incerta l’effettiva sussistenza dell’obbligo per il notaio di eseguire un adempimento teoricamente necessario per la validità o l’opponibilità dell’atto da lui rogato, non esclude la responsabilità dello stesso nel caso in cui, in seguito, quell’adempimento dovesse risultare effettivamente dovuto, avendo questi il preciso obbligo, impostogli dall’art. 1176, comma secondo, c.c., di osservare un principio di precauzione ed adottare la condotta più idonea a salvaguardare gli interessi del cliente.
Cass. civ. n. 20984/2012
Il consenso del paziente all’atto medico non può mai essere presunto o tacito, ma deve essere fornito espressamente, dopo avere ricevuto un’adeguata informazione, anch’essa esplicita; presuntiva, per contro, può essere la prova che un consenso informato sia stato dato effettivamente ed in modo esplicito, ed il relativo onere ricade sul medico.
Cass. civ. n. 17143/2012
La diligenza esigibile dal medico nell’adempimento della sua prestazione professionale, pur essendo quella “rafforzata” di cui al secondo comma dell’art. 1176 c.c., non è sempre la medesima, ma varia col variare del grado di specializzazione di cui sia in possesso il medico, e del grado di efficienza della struttura in cui si trova ad operare. Pertanto dal medico di alta specializzazione ed inserito in una struttura di eccellenza è esigibile una diligenza più elevata di quella esigibile, dinanzi al medesimo caso clinico, da parte del medico con minore specializzazione od inserito in una struttura meno avanzata.
Cass. civ. n. 16754/2012
Nel caso in cui il medico ometta di segnalare alla gestante l’esistenza di più efficaci test diagnostici prenatali rispetto a quello in concreto prescelto, impedendole così di accertare l’esistenza d’una una malformazione congenita del concepito, quest’ultimo, ancorché privo di soggettività giuridica fino al momento della nascita, una volta venuto ad esistenza, ha diritto ad essere risarcito da parte del sanitario con riguardo al danno consistente nell’essere nato non sano, e rappresentato dell’interesse ad alleviare la propria condizione di vita impeditiva di una libera estrinsecazione della personalità, a nulla rilevando né che la sua patologia fosse congenita, né che la madre, ove fosse stata informata della malformazione, avrebbe verosimilmente scelto di abortire.
Cass. civ. n. 16549/2012
La responsabilità del notaio per non avere rilevato l’esistenza di un’iscrizione ipotecaria pregiudizievole, in occasione di una compravendita immobiliare, deve escludersi quando l’errore sia stato causato da una condotta negligente del conservatore dei registri immobiliari, che abbia reso di fatto impossibile l’individuazione dell’iscrizione ipotecaria con l’uso dell’ordinaria diligenza professionale.
Cass. civ. n. 16254/2012
La diligenza esigibile dal professionista o dall’imprenditore, nell’adempimento delle obbligazioni assunte nell’esercizio delle loro attività, è una diligenza speciale e rafforzata, di contenuto tanto maggiore quanto più sia specialistica e professionale la prestazione a loro richiesta. Nella controversia concernente l’inadempimento contrattuale del professionista, pertanto, questi, per andare esente da un giudizio di condanna, ha l’onere di provare che l’insuccesso è dipeso da causa a lui non imputabile anche quando la prestazione richiestagli richiedeva la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, posto che problemi speciali esigono dal professionista una competenza speciale. Né a tale conclusione osta l’art. 2236 c.c., il quale non esonera affatto il professionista-debitore da responsabilità nel caso di insuccesso di prestazioni complesse, ma si limita a dGettare un mero criterio per la valutazione della sua diligenza.
Cass. civ. n. 10616/2012
La clinica privata risponde dei danni derivati al paziente dall’insuccesso di un intervento chirurgico, anche quando l’operatore non sia un suo dipendente; allo stesso modo, il medico, che opera in una clinica privata, risponde dei danni derivati dal difetto delle apparecchiature di quest’ultima, dovendo personalmente accertarsi della loro efficienza (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità del chirurgo che, operando in una clinica privata, aveva causato un danno al paziente a causa del difettoso funzionamento di un bisturi elettrico).
Cass. civ. n. 10296/2012
Il notaio incaricato della stipula di un atto di compravendita immobiliare risponde dei danni patiti dall’acquirente a causa dell’assenza nell’immobile dei requisiti per il rilascio del certificato di abitabilità, a nulla rilevando che la mancanza di quei requisiti potesse essere agevolmente accertata dall’acquirente stesso, quando non sia dimostrato che il professionista abbia informato il cliente di tale situazione e delle sue possibili conseguenze. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva escluso l’inadempimento del notaio con riferimento al contratto di prestazione d’opera professionale, ritenendo lo stesso notaio in grado di percepire, in base ai titoli di provenienza, la mancata consonanza dell’immobile compravenduto rispetto ai vincoli imposti in un atto d’obbligo intercorso tra il costruttore ed il Comune, e perciò tenuto a sollecitare l’attenzione delle parti stipulanti su detta situazione).
Cass. civ. n. 443/2012
Al fine di valutare la condotta del debitore di una prestazione professionale in termini di esatto adempimento, è necessario che vi sia certezza in ordine all’oggetto della prestazione, la quale costituisce un “prius” logico rispetto all’analisi della diligenza nell’adempimento. (Nell’enunciare detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto dovuto il compenso al professionista, il quale aveva eseguito la progettazione di un edificio in un’area, poi risultata inedificabile ma, nel momento dell’esecuzione dell’incarico, ragionevolmente suscettibile di futura edificazione, per l’allora favorevole prognosi sull’approvazione del piano di lottizzazione).
Cass. civ. n. 16543/2011
Il diritto al consenso informato del paziente, in quanto diritto irretrattabile della persona, va comunque e sempre rispettato dal sanitario, a meno che non ricorrano casi di urgenza, rinvenuti a seguito di un intervento concordato e programmato, per il quale sia stato richiesto ed ottenuto il consenso, e tali da porre in gravissimo pericolo la vita della persona – bene che riceve e si correda di una tutela primaria nella scala dei valori giuridici a fondamento dell’ordine giuridico e del vivere civile -, o si tratti di trattamento sanitario obbligatorio. Tale consenso è talmente inderogabile che non assume alcuna rilevanza, al fine di escluderlo, il fatto che l’intervento “absque pactis” sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto, per la semplice ragione che, a causa del totale “deficit” di informazione, il paziente non è posto in condizione di assentire al trattamento, consumandosi nei suoi confronti, comunque, una lesione di quella dignità che connota l’esistenza nei momenti cruciali della sofferenza fisica e/o psichica.
Cass. civ. n. 10927/2011
In tema di contratto di appalto, la responsabilità dell’appaltatore per i vizi dell’opera sussiste ancorché essi siano riconducibili ad una condizione posta in essere da un terzo (nella specie la diversa impresa esecutrice dei lavori di sottofondo del pavimento poi completato dall’appaltatore), essendo invero questi tenuto verso il committente, per aver assunto un’obbligazione di risultato e non di mezzi, a realizzare l’opera a regola d’arte e rispondendo anche per le condizioni imputabili allo stesso committente o a terzi se, conoscendole o potendole conoscere con l’ordinaria diligenza, non le abbia segnalate all’altra parte, né abbia adottato gli accorgimenti opportuni per far conseguire il risultato utile, salvo che, in relazione a tale situazione, ottenga un espresso esonero di responsabilità.
Cass. civ. n. 8312/2011
In tema di responsabilità professionale dell’avvocato, la mancata indicazione al giudice delle prove indispensabili per l’accoglimento della domanda costituisce, di per sé, manifestazione di negligenza del difensore, salvo che egli dimostri di non aver potuto adempiere per fatto a lui non imputabile o di avere svolto tutte le attività che, nella particolare contingenza, gli potevano essere ragionevolmente richieste, tenuto conto, in ogni caso, che rientra nei suoi doveri di diligenza professionale non solo la consapevolezza che la mancata prova degli elementi costitutivi della domanda espone il cliente alla soccombenza, ma anche che il cliente, normalmente, non è in grado di valutare regole e tempi del processo, né gli elementi che debbano essere sottoposti alla cognizione del giudice, così da rendere necessario che egli, per l’appunto, sia indirizzato e guidato dal difensore, il quale deve fornirgli tutte le informazioni necessarie, pure al fine di valutare i rischi insiti nell’iniziativa giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità professionale del difensore – il quale, in un giudizio risarcitorio a seguito di sinistro stradale, aveva chiesto fissarsi l’udienza di precisazione delle conclusioni senza aver dato corso alle prove sulle modalità del fatto, sulla responsabilità e sull’entità dei danni – reputando, erroneamente, che gravasse sul cliente l’onere di provare di aver fornito al difensore la lista testimoniale, là dove, invece, era onere di quest’ultimo dimostrare di aver sollecitato adeguatamente il cliente a siffatta comunicazione). L’omessa comunicazione al cliente dell’avvenuta notificazione della sentenza di condanna (nella specie, al pagamento delle spese processuali per il rigetto della domanda di risarcimento danni a seguito di sinistro stradale), fino a far decorrere il termine per impugnare, costituisce grave negligenza e fonte di responsabilità professionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato, per vizio di motivazione, la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza della responsabilità professionale del difensore in forza dell’apodittica affermazione che non sussistevano ragioni sufficienti “a rendere accoglibile un’impugnazione, sia in fatto sia in diritto”).
Cass. civ. n. 6829/2011
In tema di intermediazione mobiliare, la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest’ultimo sarebbe legittimato a riceverle, non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell’attività dello stesso e la consumazione dell’illecito, e non preclude, pertanto, la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell’intermediario preponente; né un tal fatto può essere addotto dall’intermediario come concausa del danno subito dall’investitore, in conseguenza dell’illecito consumato dal promotore, al fine di ridurre l’ammontare del risarcimento dovuto. Le disposizioni di legge e regolamentari dettate in ordine alle modalità di corresponsione al promotore finanziario dell’equivalente pecuniario dei titoli acquistati o prenotati, infatti, sono dirette unicamente a porre a suo carico un obbligo di comportamento al fine di tutelare l’interesse del risparmiatore e non possono, quindi, logicamente interpretarsi come fonte di un onere di diligenza a carico di quest’ultimo, tale da comportare un addebito di colpa (concorrente, se non addirittura esclusiva) in capo al soggetto danneggiato dall’altrui atto illecito, e salvo che la condotta del risparmiatore presenti connotati di “anomalia”, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali ad esempio il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni, l’esperienza acquisita nell’investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso “iter” funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche. La disposizione dell’art. 5, comma Quarto, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, secondo la quale la società di intermediazione mobiliare è responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, anche se tali danni siano conseguenti a loro responsabilità accertata in sede penale, richiede un rapporto di “necessaria occasionalità” tra incombenze affidate e fatto del promotore, che è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all’esercizio delle incombenze di cui è investito. Né rileva che il comportamento del promotore abbia esorbitato dal limite fissato dalla società, essendo sufficiente che la sua condotta sia stata agevolata e resa possibile dall’inserimento del promotore stesso nell’attività della società d’intermediazione mobiliare e si sia realizzata nell’ambito e coerentemente alle finalità in vista delle quali l’incarico è stato conferito, in maniera tale da far apparire al terzo in buona fede che l’attività posta in essere, per la consumazione dell’illecito, rientrasse nell’incarico affidato.
Cass. civ. n. 4422/2011
Non è fonte di responsabilità professionale, per il legale che sia stato incaricato della presentazione di una dichiarazione di successione in prossimità della scadenza del relativo termine e in mancanza della documentazione necessaria per il tempestivo adempimento della prestazione, omettere di consigliare al cliente di accettare l’eredità con beneficio di inventario, in modo da farlo beneficiare della proroga prevista per tale ipotesi dalla legge, trattandosi di una deviazione dell’atto dal suo scopo precipuo.
Cass. civ. n. 3847/2011
Il medico che operi all’interno di una clinica privata, ne sia o meno dipendente, ha sempre il dovere di informare il paziente di eventuali carenze o limiti organizzativi o strutturali della clinica stessa (come, nella specie, la mancanza di una adeguata struttura di rianimazione neonatale); ove ciò non faccia, egli risponde in solido con la clinica del danno patito dal paziente in conseguenza di quel “deficit” organizzativo o strutturale, ove possa presumersi che il paziente, se correttamente informato, si sarebbe avvalso di altra struttura sanitaria.
Cass. civ. n. 18360/2010
In tema di responsabilità professionale, il difensore che, in corso di giudizio, dichiari erroneamente la sussistenza di una causa interruttiva del processo (nella specie, l’avvenuta fusione per incorporazione della società patrocinata), provocandone effettivamente l’interruzione, è responsabile dei danni, da liquidarsi in via equitativa, patiti dal proprio cliente in conseguenza del ritardo nella conclusione della causa (la cui risarcibilità trova conferma anche nella disciplina sulla responsabilità dello Stato per l’eccessiva durata dei processi, di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89), non potendo costituire causa di esenzione da tale responsabilità il solo fatto che sussistano ritardi già accumulati durante il corso del giudizio, giacché il sovrapporsi di nuove dilazioni aggrava le conseguenze dannose dell’illecito.
Cass. civ. n. 17506/2010
La responsabilità professionale dell’avvocato può scaturire anche da una scelta processuale che, pur di per sé non erronea o controproducente, nondimeno ritardi la realizzazione dell’interesse del cliente. E, pertanto, manifestamente infondato, ai sensi del combinato disposto degli arti. 360 bis e 375 c.p.c., il ricorso col quale si censuri la sentenza di merito che abbia fatto applicazione del suddetto principio. (Nella fattispecie la negligenza professionale è consistita nella instaurazione di un giudizio ordinario invece di un ricorso monitorio nonostante l’idonea prova scritta del credito. Principio affermato ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c.).
Cass. civ. n. 16905/2010
Sebbene incorra in responsabilità professionale il notaio il quale roghi un contratto di compravendita immobiliare senza accertare l’esistenza di una trascrizione pregiudizievole sull’immobile, il danno risarcibile derivato da tale condotta non si identifica col prezzo pagato dall’acquirente se, al momento della stipula, tale prezzo era già stato interamente pagato. Ricorrendo tale ipotesi, l’unico danno risarcibile ascrivibile al notaio è costituito dalle spese connesse al rogito.
Cass. civ. n. 15726/2010
L’opera professionale di cui richiesto il notaio non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell’atto, ma si estende alle attività preparatorie e successive perché sia assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto e del risultato pratico perseguito dalle parti; pertanto, il notaio che abbia la conoscenza o anche il solo sospetto di un’iscrizione pregiudizievole gravante sull’immobile oggetto della compravendita deve informarne le parti, quando anche egli sia stato esonerato dalle visure, essendo tenuto comunque all’esecuzione del contratto di prestazione d’opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all’art. 1176, secondo comma, c.c. e della buona fede.
Cass. civ. n. 15718/2010
Posto che, in generale, la circostanza che l’errore commesso dall’avvocato nel giudizio di primo grado possa essere rimediato attraverso la proposizione dell’appello contro la sentenza sfavorevole non è sufficiente, di per sé, ad escludere che la parte abbia risentito e continui a risentire danno dalla lamentata negligenza, deve ritenersi affetta da vizio di motivazione la sentenza che escluda la responsabilità professionale del difensore allorquando la soccombenza sia dipesa da errori di impostazione attinenti alla sfera processuale o alla corretta evocazione in giudizio dei soggetti legittimati passivi (come nella specie), siccome riconducibili a competenze squisitamente tecniche, senza che risultino esaminati i profili relativi all’ascrivibilità del rigetto della domanda risarcitoria a colpa dell’assistito o all’emergenza di fatti idonei a dimostrare la mancanza di colpa del legale nonché i profili relativi all’imputabilità dell’omessa proposizione dell’appello a colpa del cliente o non, piuttosto, alla responsabilità del professionista.
Cass. civ. n. 15717/2010
L’attività del difensore, anche in caso di controversie di notevole difficoltà e tali da esporre il cliente ad un elevato rischio di soccombenza (c.d. “cause, presumibilmente, perse ab initio”), deve essere svolta con diligenza al fine di limitare od escludere il pregiudizio riconducibile alla posizione del cliente, anche sollevando le eccezioni relative ad eventuali errori di carattere sostanziale o processuale della controparte. Pertanto, il difensore può non accettare una causa per la quale prevede già dall’inizio la soccombenza del suo assistito, ma non può accettarla e, poi, disinteressarsene del tutto, con il pretesto che trattasi di una “causa persa”, senza nemmeno attivarsi per trovare una soluzione transattiva, essendo tale comportamento comunque doveroso ove si accetti di difendere una causa rischiosa per il proprio cliente. In caso di assoluta inerzia del difensore viene, conseguentemente, a configurarsi la sua responsabilità professionale, avendo comunque esposto il cliente all’incremento del pregiudizio iniziale, se non altro a causa delle spese processuali a cui lo stesso va incontro, per la propria difesa e per quella della parte avversa. L’attività del difensore, anche in caso di controversie di notevole difficoltà e tali da esporre il cliente ad un elevato rischio di soccombenza (c.d. essere svolta con diligenza al fine di limitare od escludere il pregiudizio riconducibile alla posizione del cliente, anche sollevando le eccezioni relative ad eventuali errori di carattere sostanziale o processuale della controparte. Pertanto, il difensore può non accettare una causa per la quale prevede già dall’inizio la soccombenza del suo assistito, ma non può accettarla e, poi, disinteressarsene del tutto, con il pretesto che trattasi di una “causa persa”, senza nemmeno attivarsi per trovare una soluzione transattiva, essendo tale comportamento comunque doveroso ove si accetti di difendere una causa rischiosa per il proprio cliente. In caso di assoluta inerzia del difensore viene, conseguentemente, a configurarsi la sua responsabilità professionale, avendo comunque esposto il cliente all’incremento del pregiudizio iniziale, se non altro a causa delle spese processuali a cui lo stesso va incontro, per la propria difesa e per quella della parte avversa.
Cass. civ. n. 15698/2010
Il medico-chirurgo viene meno all’obbligo di informare adeguatamente il paziente ed ottenerne il consenso all’atto medico, ove non gli fornisca, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l’intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità.
Cass. civ. n. 3079/2010
In tema di responsabilità professionale, in caso di attività di diritto privato svolta da un Comune, il notaio che roghi un atto in cui detto ente figura come parte, in presenza di una delibera della Giunta municipale che abbia autorizzato la stipulazione, non ha il dovere di controllare i poteri di rappresentanza del sindaco, atteso che questi ultimi derivano non già da un rapporto di mandato, ma da una relazione di immedesimazione organica, sicché non può trovare applicazione il divieto, imposto al notaio dall’art. 54 del r.d. 10 settembre 1914, n. 1326, di rogare atti nei quali intervengano persone non debitamente autorizzate o rappresentate.
Cass. civ. n. 2847/2010
In tema di responsabilità professionale del medico, in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell’arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un’adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento, non potendo altrimenti ricondursi all’inadempimento dell’obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute. In tema di responsabilità professionale del medico, l’inadempimento dell’obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori – anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all’informazione – tutte le volte in cui siano configurabili, a carico del paziente, conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale di apprezzabile gravità derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all’autodeterminazione in se stesso considerato, sempre che tale danno superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e che non sia futile, ossia consistente in meri disagi o fastidi.
Cass. civ. n. 24544/2009
L’avvocato, nell’adempimento della propria prestazione professionale, è tenuto ad informare il cliente sulle conseguenze del compimento o del mancato compimento degli atti del processo, e, se del caso, a sollecitarlo nel compimento di essi ovvero, sussistendo le condizioni, a dissuaderlo della loro esecuzione. Pertanto, la circostanza che il cliente abbia omesso di fornire indicazioni al proprio avvocato circa la propria intenzione di proporre o meno impugnazione avverso una sentenza sfavorevole non esclude la responsabilità del professionista per mancata tempestiva proposizione dell’appello, se questi non aveva provveduto ad informare il cliente sulle conseguenze dell’omessa impugnazione.
Cass. civ. n. 21589/2009
La nomina di un nuovo difensore in sostituzione di quello precedente presso il quale la parte aveva eletto domicilio non fa venir meno a carico di quest’ultimo gli obblighi connessi alla ricezione degli atti per i quali sia avvenuta la domiciliazione, ivi compreso l’obbligo di informare il nuovo difensore dell’avvenuta notifica di sentenze emesse nei confronti della parte successivamente alla cessazione dell’incarico. Tale obbligo rientra infatti nel più generale dovere di diligenza professionale cui l’avvocato è tenuto nei confronti del cliente, anche in caso di rinuncia o revoca del mandato o (come nella specie) risoluzione consensuale del rapporto, e dalla relativa responsabilità il domiciliatario non può essere esonerato se non in virtù della prova, posta a suo carico, di avere dato notizia della notifica al nuovo difensore.
Cass. civ. n. 15895/2009
L’avvocato, il quale ometta di depositare il ricorso per cassazione nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., è responsabile nei confronti del cliente del danno da questi patito in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza a lui sfavorevole, a nulla rilevando che la tardività del deposito sia ascrivibile a sua colpa esclusiva o se sussista, eventualmente, anche la responsabilità di coloro (collaboratori o terzi) di cui il professionista si sia avvalso per l’espletamento dell’incarico ricevuto.
Cass. civ. n. 12354/2009
In terna di responsabilità civile del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall’insufficiente o inadeguata attività del professionista; pertanto – poiché l’art. 1223 c.c. postula la dimostrazione dell’esistenza concreta di una danno, consistente in una diminuzione patrimoniale – la responsabilità dell’avvocato per la mancata comunicazione al cliente dell’avvenuto deposito di una pronuncia sfavorevole – con conseguente preclusione della possibilità di proporre impugnazione – può essere affermata solo se il cliente dimostri che l’impugnazione, ove proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta.
Cass. civ. n. 11569/2009
Il notaio, avendo l’obbligo di accertare la capacità legale di contrarre delle parti dell’atto rogando, è responsabile del danno patito dall’acquirente di un immobile venduto da persona già dichiarata fallita al momento della stipula, a meno che non dimostri che nemmeno con l’uso della diligenza professionale da lui esigibile avrebbe potuto accertare l’esistenza della sentenza dichiarativa di fallimento.
Cass. civ. n. 10743/2009
In tema di responsabilità civile per danni derivanti dall’esercizio dell’attività medico-chirurgica, la correttezza del comportamento tenuto dal medico, pur comportando il rigetto della domanda di risarcimento proposta nei suo confronti, non esclude la configurabilità di una responsabilità autonoma e diretta della struttura ospedaliera, ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile all’inadempimento delle obbligazioni ad essa facenti carico, in relazione all’insufficienza delle apparecchiature predisposte per affrontare prevedibili emergenze o complicazioni, ovvero al ritardo nel trasferimento del paziente presso un centro ospedaliero attrezzato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, in riferimento ai danni neurologici riportati da un neonato in conseguenza di un parto prematuro, avevo escluso la responsabilità non solo dal ginecologo e dei pediatri, per avere gli stessi praticato tutta l’assistenza possibile con i mezzi a disposizione, ma anche dell’Asl, pur essendo stato accertato che i rischi connessi al parto avrebbero reso opportuno il ricovero della gestante in una struttura meglio attrezzata).
Cass. civ. n. 24791/2008
Il medico viene meno all’obbligo di fornire un valido ed esaustivo consenso informato al paziente non solo quando omette del tutto di riferirgli della natura della cura cui dovrà sottoporsi, dei relativi rischi e delle possibilità di successo, ma anche quando ritenga di sottoporre (come verificatosi nella specie) al paziente, perché lo sottoscriva, un modulo del tutto generico, dal quale non sia possibile desumere con certezza che il paziente abbia ottenuto in modo esaustivo le suddette informazioni. Nel caso in cui un paziente sia ricoverato in una struttura sanitaria gestita, in virtù di apposita convenzione, da un soggetto diverso dal proprietario, dei danni causati dai medici ivi operanti è tenuto a rispondere il soggetto che ha la diretta gestione dell’ospedale, e non il proprietario, in quanto è col primo e non col secondo che il paziente stipula, per il solo fatto dell’accettazione nella struttura, il contratto atipico di spedalità. (Nella specie, un degente aveva subito danni alla persona in conseguenza di un intervento chirurgico, eseguito all’interno di una clinica di proprietà di una università privata, ma concessa in uso ad una università pubblica, e nella quale operavano medici dipendenti di quest’ultima. L’università pubblica, condannata a risarcire il danno del paziente, aveva impugnato la sentenza di merito che aveva rigettato la sua domanda di regresso – “ex” art. 2055 cod. civ. – nei confronti dell’ente proprietario dell’ospedale; la S.C. ha confermato la decisione di merito, sulla base del principio di cui in massima).
Cass. civ. n. 7857/2008
Il notaio che abbia rogato la compravendita di un immobile non ancora accatastato, in cui le parti abbiano chiesto di avvalersi delle disposizioni previste dal D.L. 14 marzo 1988, n. 70 (convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154), ai fini della valutazione automatica della imposta di registro, qualora all’atto stesso sia allegata specifica istanza per l’attribuzione della rendita catastale, è tenuto a curare la presentazione di tale istanza all’ufficio competente ovvero, ove non voglia provvedervi direttamente, deve rendere edotte di ciò le parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la responsabilità professionale del notaio che non aveva adempiuto a tale obbligo, per cui l’ufficio del registro aveva provveduto all’accertamento del valore di mercato dell’immobile al fine del pagamento dell’imposta di registro e dell’INVIM).
Cass. civ. n. 24939/2007
In tema di responsabilità del notaio, la condotta colposa consistita nell’aver omesso di accertare che il procuratore non aveva il potere di concedere ipoteca sui beni posti a garanzia di mutuo bancario, integra la responsabilità del professionista e, qualora della procura sia data lettura al momento della stipula del negozio e la stessa sia allegata al contratto, quella concorrente della banca mutuante che ha partecipato all’atto, in ragione sia dei generali obblighi di diligenza, sia della particolare qualifica professionale che un istituto di credito deve avere.
Cass. civ. n. 24759/2007
Il rapporto che s’instaura tra paziente e ente ospedaliero ha fonte in un contratto a prestazioni corrispettive, consistenti, per quanto riguarda l’ente, nell’obbligo di fornire adeguate prestazioni assistenziali attraverso la predisposizione di strutture e risorse umane efficienti. Pertanto, il rigetto della domanda nei confronti del medico, non è sufficiente ad escludere la responsabilità contrattuale del presidio ospedaliero, essendo, invece necessario, nel caso di danno a neonato conseguente a parto podalico avvenuto in emergenza, assolvere all’onere di provare di aver esattamente adempiuto secondo gli standards di professionalità, efficienza e sicurezza esigibili all’epoca del fatto o di aver operato in condizioni di emergenza tali da procurare un danno iatrogeno giustificato dall’intento di salvare la vita al neonato e alla gestante.
Cass. civ. n. 8826/2007
Il risultato «anomalo» o anormale in ragione dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull’esperienza dell’intervento medico-chirurgico, fonte di responsabilità, è da ravvisarsi non solo in presenza di aggravamento dello stato morboso, o in caso di insorgenza di una nuova patologia, ma anche quando l’esito non abbia prodotto il miglioramento costituente oggetto della prestazione cui il medico-specialista è tenuto, producendo invece, conseguenze di intervento routinario di settorinoplastica effettuato in struttura sanitaria pubblica, nel cassare la sentenza d’appello che, pur dando atto esserne conseguito un esito di «inalterazione» e quindi di sostanziale «insuccesso» sotto il profilo del pieno recupero della funzionalità respiratoria, aveva ciononostante ritenuto la condotta del medico come non integrante ipotesi di responsabilità, la S.C. ha enunziato il principio di cui in massima).
Cass. civ. n. 7707/2007
Poiché il notaio non è un destinatario passivo delle dichiarazioni delle parti, contenuto essenziale della sua prestazione professionale è il c.d. dovere di consiglio, che peraltro ha ad oggetto questioni tecniche, cioè problematiche, che una persona non dotata di competenza specifica non sarebbe in grado di percepire, collegate al possibile rischio, ad es., che una vendita immobiliare possa risultare inefficace a causa della condizione giuridica dell’immobile trasferito; tale contenuto non può essere peraltro dilatato fino al controllo di circostanze di fatto il cui accertamento rientra nella normale prudenza, come la solvibilità del compratore nella vendita con pagamento dilazionato del prezzo, o l’inesistenza di vizi della cosa. Pertanto, qualora in sede di stipula di un atto di compravendita immobiliare, l’alienante abbia dichiarato estinto il debito a garanzia del quale sia stata iscritta un’ipoteca sul bene, deve ritenersi che l’acquirente abbia controllato, secondo la diligenza normale del padre di famiglia, la veridicità di tale circostanza attraverso la richiesta di esibizione della relativa quietanza, senza che sia configurabile a carico del notaio l’obbligo professionale avente ad oggetto il consiglio di effettuare la relativa verifica.
Cass. civ. n. 2485/2007
Non incorre in responsabilità per negligenza professionale il notaio il quale, nell’ipotesi di vendita di terreni dei quali l’alienante assumeva di avere acquistato la proprietà per usucapione senza il relativo accertamento giudiziale, non abbia avvertito l’acquirente che l’acquisto poteva essere a rischio, ove nell’atto venga espressamente inserita una clausola dalla quale possa desumersi che l’acquirente era comunque consapevole di tale rischio.
Cass. civ. n. 23918/2006
In tema di responsabilità del medico per i danni causati al paziente, l’inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto, ipso facto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività professionale e, in particolare, del dovere della diligenza, per il quale trova applicazione il parametro della diligenza professionale fissato dall’art. 1176, secondo comma, c.c., da commisurarsi alla natura dell’attività esercitata. Ne consegue che il mancato raggiungimento del risultato può soltanto costituire danno consequenziale alla non diligente prestazione o alla colpevole omissione dell’attività sanitaria.
Cass. civ. n. 20832/2006
In caso di intervento sanitario chirurgico (anche solo relativamente) urgente, il consenso consapevole in ordine ai rischi che esso comporta prestato dal paziente che l’ha richiesto si considera implicitamente esteso anche alle operazioni «complementari» (qual è quella di sostegno, durante l’intervento, delle risorse ematiche del paziente) assolutamente necessarie, non sostituibili con tecniche più sicure.
Cass. civ. n. 17306/2006
In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione intellettuale, grava sul professionista la dimostrazione dell’adempimento o dell’esatto adempimento della prestazione, sia sotto il profilo dell’obbligo di diligenza e perizia, sia della conformità quantitativa o qualitativa dei risultati che ne sono derivati, mentre sono a carico del committente l’onere di allegazione dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento e la dimostrazione del pregiudizio subito ed il nesso causale tra tale pregiudizio e l’attività del professionista. (Nella specie, relativa a una richiesta di compenso per prestazione odontoiatrica, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nell’accogliere la domanda del medico, aveva posto a carico del cliente soccombente la omessa dimostrazione dell’esistenza di ineliminabili vizi e difformità della protesi oggetto della prestazione e in particolare la mancata constatazione dei vizi mediante un accertamento peritale, considerando irrilevanti le testimonianze addotte per dimostrare le ulcerazioni e i gonfiori alle gengive causati al paziente dall’impianto della protesi).
Cass. civ. n. 12362/2006
Il ricovero di un paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria avviene sulla base di un contratto tra il paziente stesso ed il soggetto gestore della struttura, e l’adempimento di tale contratto, con riguardo alle prestazioni di natura sanitaria, è regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell’ambito del contratto di prestazione d’opera professionale, con la conseguenza che il detto gestore risponde dei danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme di cui agli artt. 1176 e 2236 c.c. Il positivo accertamento della responsabilità dell’istituto postula, pertanto, (pur trattandosi di responsabilità contrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di onere della prova, che grava, per l’effetto, sull’istituto stesso e non sul paziente), pur sempre la colpa del medico esecutore dell’attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di tale colpa (fatta salva l’operatività di presunzioni legali in ordine al suo concreto accertamento), poiché sia l’art. 1228 che il successivo art. 2049 c.c. presuppongono, comunque, un illecito colpevole dell’autore immediato del danno, cosicché, in assenza di tale colpa, non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale del committente per il fatto illecito dei suoi preposti.
Cass. civ. n. 6967/2006
La responsabilità professionale dell’avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, c.c., da commisurare alla natura dell’attività esercitata. Inoltre, non potendo il professionista garantire l’esito comunque favorevole auspicato dal cliente (nella specie, del giudizio di appello), il danno derivante da eventuali sue omissioni (nella specie, redazione e notifica di un atto d’appello privo dell’indispensabile indicazione della data di udienza di comparizione) in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell’omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un’indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici.
Cass. civ. n. 5868/2006
Nel caso in cui un notaio sia stato richiesto della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare privata autenticata, qualora vi sia stato espresso esonero del notaio, per concorde volontà delle parti, con una clausola inserita nella scrittura, dallo svolgimento delle attività accessorie e successive, necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti e, in particolare, dal compimento delle cosiddette «visure catastali» e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, deve escludersi l’esistenza della responsabilità professionale del notaio, in quanto tale clausola non può essere considerata meramente di stile essendo stata parte integrante del negozio e sempre che appaia giustificata da esigenze concrete delle parti, come, nella specie, ragioni di urgenza di stipula dell’atto da esse addotto, né in tal caso rileva il c.d. «dovere di consiglio» relativo alla portata giuridica della clausola stessa, giacché detta clausola, implicando l’esonero da responsabilità del notaio, esclude la rilevanza di ogni spiegazione da parte del professionista.
Cass. civ. n. 5444/2006
L’obbligo del consenso informato insiste sul sanitario che, una volta richiesto dal paziente dell’esecuzione di un determinato trattamento, decide in piena autonomia secondo la lex artis di accogliere la richiesta e di darvi corso, a nulla rilevando che la richiesta del paziente discenda da una prescrizione di altro sanitario. La responsabilità del sanitario (e di riflesso della struttura per cui egli agisce) per violazione dell’obbligo del consenso informato discende dalla tenuta della condotta omissiva di adempimento dell’obbligo di informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente venga sottoposto e dalla successiva verificazione in conseguenza dell’esecuzione del trattamento stesso, e, quindi, in forza di un nesso di causalità con essa di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, mentre, ai fini della configurazione di siffatta responsabilità è del tutto indifferente se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno, svolgendo rilievo la correttezza dell’esecuzione agli effetti della configurazione di una responsabilità sotto un profilo diverso, cioè riconducibile, ancorché nel quadro dell’unitario «rapporto» in forza del quale il trattamento è avvenuto, direttamente alla parte della prestazione del sanitario (e di riflesso della struttura ospedaliera per cui egli agisce) concretatesi nello svolgimento dell’attività di esecuzione del trattamento. La correttezza o meno del trattamento, infatti, non assume alcun rilievo ai fini della sussistenza dell’illecito per violazione del consenso informato, in quanto è del tutto indifferente ai fini della configurazione della condotta omissiva dannosa e dell’ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit di informazione non è stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni e che, quindi, tale trattamento non può dirsi avvenuto previa prestazione di un valido consenso ed appare eseguito in violazione tanto dell’art. 32 comma secondo della Costituzione, (a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), quanto dell’art. 13 della Costituzione, (che garantisce l’inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica), e dall’art. 33 della legge 23 d’accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità; ex art. 54 c.p.), donde la lesione della situazione giuridica del paziente inerente alla salute ed all’integrità fisica. Mentre, sul piano del danno-conseguenza, venendo in considerazione il peggioramento della salute e dell’integrità fisica del paziente, rimane del tutto indifferente che la verificazione di tale peggioramento sia dovuta ad un’esecuzione del trattamento corretta o scorretta.
Cass. civ. n. 264/2006
Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall’incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell’oggetto della prestazione d’opera professionale, poiché l’opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell’atto giuridico da rogarsi ed in particolare la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell’atto. Conseguentemente, l’inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità ex contractu per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità.
Cass. civ. n. 22894/2005
Con riguardo alla sussistenza del nesso di causalità fra lesione personale e condotta del medico, al fine dell’accertamento di eventuali responsabilità risarcitorie di quest’ultimo, ove il ricorso alle nozioni di patologia medica e medicina legale non possa fornire un grado di certezza assoluta, la ricorrenza del suddetto rapporto di causalità non può essere esclusa in base al mero rilievo di margini di relatività, a fronte di un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, specie qualora manchi la prova della preesistenza, concomitanza o sopravvenienza di altri fattori determinanti. Ne consegue che la probabilità scientifica deve essere «qualificata» da ulteriori elementi idonei a tradurre in certezze giuridiche le conclusioni astratte svolte in termini probabilistici. (Nella specie la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva respinto la domanda risarcitoria nei confronti dell’ente ospedaliero in relazione al danno asseritamente subito da un neonato per il ritardo del trasferimento nel reparto di pediatria, sul rilievo che il collegio peritale si era espresso in termini di mera possibilità).
Cass. civ. n. 16846/2005
L’avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave. Pertanto, l’inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell’attività esercitata, ragion per cui l’affermazione della sua responsabilità implica l’indagine positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l’onere di fornire circa il sicuro e chiaro fondamento dell’azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo.
Cass. civ. n. 16164/2005
Non può qualificarsi inadempimento delle obbligazioni nascenti da un determinato rapporto giuridico (e neppure fatto illecito extracontrattuale) la comunicazione alla controparte di avere l’intenzione di interpretare ed applicare in un certo modo, il vincolo nascente dal rapporto stesso, poiché si tratta dell’esercizio di facoltà rientranti nell’ambito del generale e fondamentale diritto di difesa (art. 24 Cost.), restando giuridicamente irrilevante che ciò possa indurre a comportamenti dai quali consegua la perdita di facoltà o diritti. Tale principio è applicabile anche alle motivazioni offerte dalll’INPS a sostegno del rifiuto di una motivazione da parte dello stesso istituto attraverso il sistema dei ricorsi amministrativi, esperiti i quali, anche se l’inadempimento si consolidasse in esito alla conclusione negativa dei ricorsi, esso non potrebbe produrre conseguenze diverse da quelle previste dall’art. 1224 c.c., e cioè il risarcimento dei danni ad esso immediatamente e direttamente conseguenti. (La S.C., nell’applicare il principio di cui in massima, ha riformato la decisione di merito che aveva ritenuto che il rigetto della domanda di prestazione non concretasse mero inadempimento dell’obbligo di pagare la pensione di vecchiaia, ma anche violazione di un dovere specifico di esatta interpretazione della legge e che aveva applicato alla fattispecie il principio di diritto secondo il quale rientrava nei compiti istituzionali dell’istituto la corretta informazione inerente ai dati relativi alla posizione contributiva, ricorrendo, invece, nella specie, secondo i giudici di legittimità, la diversa ipotesi della comunicazione di una valutazione, di un giudizio tecnico sulla regula iuris applicabile sicché il comportamento tenuto dal lavoratore, che aveva lasciato il posto di lavoro quale unico mezzo per conseguire subito il pagamento della pensione di vecchiaia, non era suscettibile di essere imputato ad inadempimento dell’INPS, neppure essendo configurabile il danno in discussione come conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento dell’istituto).
Cass. civ. n. 21110/2004
In tema di prestazione di opera intellettuale, il professionista, dovendo adempiere l’incarico con la diligenza del buon padre di famiglia, risponde anche per colpa lieve, qualora non assolva l’onere probatorio della necessità della soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (in tale ipotesi risponde solo per dolo o colpa grave); d’altra parte, nel caso in cui l’opera non sia stata eseguita a regola d’arte e in conformità ai patti, l’accettazione da parte del cliente senza rilevarne le manchevolezze non elide né riduce la responsabilità del professionista, che deve sempre rapportarsi ad errori determinati da ignoranza di cognizioni tecniche o da inesperienza professionale sia quando il medesimo risponde per dolo o colpa grave, essendo necessaria la soluzione di problemi di particolari difficoltà, sia quando risponde anche per colpa lieve.
Cass. civ. n. 20869/2004
La responsabilità professionale dell’avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, c.c.; tale violazione, ove consista nell’adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è né esclusa né ridotta per la circostanza che l’adozione di tali mezzi sia stata sollecitata dal cliente stesso, essendo compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell’attività professionale. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva accertato la responsabilità professionale dell’avvocato per avere questi proposto una domanda di risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., dinanzi ad un giudice diverso da quello che aveva deciso la causa di merito, cosa esponendo il cliente alla soccombenza nelle spese).
Cass. civ. n. 18376/2004
In caso di omessa verifica, da parte di un notaio rogante una
compravendita, in ordine all’eventuale sussistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, e di omessa segnalazione all’acquirente di un vincolo ipotecario gravante sull’immobile, la sola esistenza in sé del vincolo non costituisce un concreto pregiudizio atto a sorreggere da solo la domanda risarcitoria per l’acquirente dell’immobile.
Cass. civ. n. 14597/2004
Nell’adempimento dell’incarico professionale conferitogli, l’obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, secondo comma, e 2236 c.c. impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole. A al fine incombe su di lui l’onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all’esercizio dello jus postulandi, stante la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l’assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull’opportunità o meno d’iniziare un processo o intervenire in giudizio.
Cass. civ. n. 13825/2004
Rientra tra gli obblighi del notaio, che sia richiesto della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare, lo svolgimento delle attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti e, in particolare, il compimento delle cosiddette «visure» catastali e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, salvo espresso esonero del notaio da tale attività per concorde volontà delle parti, dettata da motivi di urgenza o da altre ragioni. Tale obbligo, che trova fonte (anche) nell’art. 4 (in base al quale alle domande di voltura debbono essere acquisiti i certificati catastali) e 14 (che fa obbligo al notaio di chiedere la voltura) D.P.R. n. 640 del 1972, si sostanzia nell’attività di verifica catastale ed ipotecaria volta ad accertare la condizione giuridica ed il valore di un immobile e richiede che il notaio acceda ai registri pubblici per esaminarne tutti i dati relativi, attività la quale deve tenersi distinta dalla normale indagine giuridica occorrente per la stipulazione dell’atto. Né si rende possibile, al fine di escludere l’autonomo diritto al compenso per tale attività ricondurre quest’ultima nell’ambito di una mera attività, di «aggiornamento» dell’originaria acquisizione dei dati catastali e ipotecari, contemplando l’art. 30 D.M. 27 novembre 2001 (recante la tabella degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai), la letterale e specifica indicazione per la quale in tema di prestazioni professionali in materia civile, commerciale, amministrativa e tributaria spetta al notaio un compenso, ragguagliato al valore della pratica, per l’esame di «titoli, registri pubblici e documentazione particolarmente complessa» da cui si desume trattarsi di attività in aggiunta alla normale indagine giuridica.
Cass. civ. n. 12273/2004
In tema di responsabilità del medico dipendente di una struttura ospedaliera per i danni subiti da un paziente ricoverato d’urgenza presso il pronto soccorso, pure se la difficoltà dell’intervento e la diligenza del professionista vanno valutate in concreto, rapportandole al livello della sua specializzazione ed alle strutture tecniche a sua disposizione, egli deve valutare con prudenza e scrupolo i limiti della propria adeguatezza professionale, ricorrendo anche all’ausilio di un consulto se la situazione non è cosi urgente da sconsigliarlo; deve adottare inoltre, tutte le misure volte ad ovviare alle carenze strutturali ed organizzative incidenti sugli accertamenti diagnostici e sui risultati dell’intervento, ovvero, ove ciò non sia possibile, deve informare il paziente, consigliandogli, se manca l’urgenza di intervenire, il ricovero in una struttura più idonea. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte di merito che aveva escluso la responsabilità dei medici del pronto soccorso che avevano proceduto, eseguendola scorrettamente, alla suturazione del nervo ulnare di un ragazzo ricoverato per ferita da taglio al terzo inferiore del braccio destro con lesione muscolo – nervosa, senza interpellare il dirigente chirurgo, malgrado la loro inesperienza per tale tipo di intervento e la mancanza di strutture di ausilio per sopperire ad essa).
Cass. civ. n. 10966/2004
La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell’attività del difensore, l’affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita.
Cass. civ. n. 4400/2004
L’ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario, risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un proprio dipendente; l’inadempimento del professionista in relazione alla propria obbligazione, che costituisce pur sempre obbligazione di mezzi e non di risultato, e la conseguente responsabilità dell’ente ove questi presti la propria opera deve essere valutato alla stregua del dovere di diligenza particolarmente qualificato inerente lo svolgimento della sua attività professionale; ne consegue che è configurabile un nesso causale tra il suo comportamento, anche omissivo, e il pregiudizio subito da un paziente, qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l’opera del professionista, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi.
Cass. civ. n. 4013/2004
In tema di responsabilità medico-chirurgica, la distribuzione dei compiti tra medico in posizione apicale e medico in posizione intermedia quale si desume dagli artt. 7 del D.P.R. n. 128 del 1969 e 63 del D.P.R. n. 761 del 1979 non esclude che il secondo sia tenuto ad un comportamento improntato a perizia e diligenza, sicché, di fronte a scelte del primario che debbono apparirgli improprie, egli è tenuto a manifestare le proprie diverse valutazioni e, se necessario, il proprio motivato dissenso.
Cass. civ. n. 1330/2004
Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, fa parte dell’oggetto della prestazione professionale la preventiva verifica, attraverso le visure, anche delle risultanze del registro generale, ove il registro particolare non sia aggiornato, salvo il caso che, per il numero elevato di formalità da consultare, ciò costituirebbe un’attività eccessivamente onerosa; nel qual caso, tuttavia, il notaio non può senz’altro ritenersi esentato dalla consultazione del registro generale, ma è tenuto ad avvertire il cliente che le visure effettuate non sono aggiornate, in adempimento dell’obbligo di correttezza che presiede all’esecuzione del contratto e che si traduce nell’obbligo di informazione del professionista nei confronti del cliente.
Cass. civ. n. 17871/2003
In materia di esercizio di attività professionale, il professionista è responsabile anche per colpa lieve (art. 1176, secondo comma, c.c.), salvo che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, in quanto in quest’ultimo caso egli è tenuto al risarcimento dei danni unicamente per dolo o per colpa grave (art. 2236, c.c.); inoltre, qualora il professionista abbia eseguito la propria prestazione, grava sul committente l’onere di provare l’erroneità o l’inadeguatezza della prestazione professionale ricevuta, il danno ed il nesso di causalità tra la prima ed il secondo, incombendo al professionista l’onere di dimostrare l’adeguatezza, ovvero che l’imperfetta esecuzione della prestazione è dovuta a caso fortuito o forza maggiore. (Nella specie, un imprenditore agricolo aveva chiesto il risarcimento dei danni derivanti da negligente svolgimento dell’attività professionale nei confronti di un veterinario che, nel quadro di un contratto di «monta», aveva accertato che una cavalla era gravida, escludendo tale stato dopo poche settimane; la S.C., in applicazione del succitato principio di diritto, ha ritenuto che, avendo il committente dimostrato la discordanza delle due diagnosi, incombeva sul professionista l’onere di dimostrare l’esattezza della prima e la sopravvenuta cessazione della gestazione).
Cass. civ. n. 11316/2003
In tema di responsabilità del medico dipendente di una struttura ospedaliera per i danni subiti da un neonato, partorito da donna della quale costui era medico di fiducia, per difetto di assistenza nelle varie fasi del parto, per quanto non possano essere a lui addebitate le carenze della struttura stessa, né la condotta colposa di altri dipendenti dell’ospedale, a lui incombe, tuttavia, l’obbligo, derivante dal rapporto privatistico che lo lega alla paziente, di informarla della eventuale, anche solo contingente, inadeguatezza della struttura, tanto più se la scelta della stessa sia effettuata proprio in ragione dell’inserimento di quel medico in quella struttura, nonché di prestare alla paziente ogni attenzione e cura che non siano assolutamente incompatibili con lo svolgimento delle proprie mansioni di pubblico dipendente. Ne consegue la persistenza del dovere del medico che abbia partecipato all’intervento in ragione di un rapporto professionale diretto con il paziente, di adoperarsi comunque per il raggiungimento del risultato al di là della sua estraneità alle insufficienze della struttura in cui abbia operato, ed anzi tenendone conto al fine di conformare la propria condotta al raggiungimento dell’obiettivo costituito dall’esito favorevole dell’intervento.
Cass. civ. n. 7261/2003
Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, fa parte dell’oggetto della prestazione professionale la preventiva verifica, attraverso le visure, anche delle risultanze del registro immobiliare generale, in caso di mancato aggiornamento del registro particolare, purché tale mancato aggiornamento riguardi un periodo di tempo limitato. Inoltre, la indagine cui è tenuto il notaio non va estesa oltre l’esame del registro particolare, attraverso il riferimento alla tavola alfabetica ed indagine nominativa, che consentono solo di reperire formalità già inserite nello stesso registro.
Cass. civ. n. 1228/2003
Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio dell’attività di notaio, il professionista è tenuto ad una prestazione che, pur rivestendo i caratteri dell’obbligazione di mezzi e non di risultato, non può ritenersi circoscritta al compito di mero accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell’atto, estendendosi, per converso, a tutte quelle ulteriori attività, preparatorie e successive, funzionali ad assicurare la serietà e la certezza del rogito e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico (non meno che del risultato pratico) del negozio divisato dalle parti, con la conseguenza che l’inosservanza di tali obblighi accessori dà luogo a responsabilità ex contractu per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale, peculiare forma di responsabilità. Incorre, pertanto, nella predetta responsabilità professionale il notaio che, con riferimento alla procura speciale presentatagli dal sedicente rappresentante della parte venditrice, non ne accerti con cura l’autenticità, senza che, in relazione a tale omissione, egli possa legittimamente invocare la limitazione di responsabilità di cui all’art. 2236 c.c., non essendo il suo comportamento riconducibile alla fattispecie dell’imperizia, bensì a negligenza ed imprudenza, alla violazione, cioè, del dovere di normale diligenza professionale, rispetto alla quale (Corte cost. n. 166 del 1973) rileva anche la colpa lieve, ai sensi del secondo comma dell’art. 1176 stesso codice (nell’affermare il principio di diritto che precede, la Suprema Corte ha così confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ravvisato gli estremi della colpa professionale a carico di un notaio che, nel ricevere una procura speciale dell’apparente rappresentante della parte venditrice di un immobile, non ne aveva rilevato le numerose ed evidenti alterazioni lettere e parole scritte con macchina da scrivere diversa ed al di sotto del rigo; mancanza di spazi tra le parole; interpolazioni e correzioni o ricalcature a penna o con diverso mezzo meccanico di lettere e numeri; cancellature neanche menzionate in postilla, considerato, oltretutto, la circostanza per la quale, dallo stesso soggetto, il professionista aveva precedentemente rifiutato di ricevere altra procura ritenendola manifestamente irregolare).
Cass. civ. n. 309/2003
La funzione del notaio non si esaurisce nella mera registrazione delle dichiarazioni delle parti, ma si estende all’attività di consulenza, anche fiscale, nei limiti delle conoscenze che devono far parte del normale bagaglio di un professionista che svolge la sua attività principale nel campo della contrattazione immobiliare. Ne consegue che si rende responsabile della violazione dell’obbligo di cui all’art. 1176, secondo comma c.c. il notaio che non svolga una adeguata ricerca legislativa (ed una successiva consulenza) al fine di far conseguire alle parti il regime fiscale più favorevole. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della Corte di Appello che aveva ritenuto la responsabilità professionale del notaio che, per negligenza, non aveva consentito alla parte alienante, coltivatore diretto, la richiesta di esenzione fiscale dall’INVIM contestuale alla stipula dell’atto di donazione).
Cass. civ. n. 14934/2002
La responsabilità professionale del notaio nei confronti del cliente per inadempimento della prestazione professionale è di natura contrattuale, sicché legittimato a farla valere è esclusivamente la parte che ha richiesto detta prestazione, concludendo il contratto d’opera professionale. (Nel fare applicazione del suindicato principio, la S.U. ha escluso la configurabilità della responsabilità del notaio, avendo il giudice del merito rilevato, nell’impugnata sentenza, che in sede di stipula di contratto di permuta immobiliare l’incarico al notaio di provvedere alla cancellazione delle ipoteche era stato conferito da soggetti diversi dai ricorrenti per cassazione, ritenuti pertanto privi della legittimazione attiva a far valere la responsabilità contrattuale del notaio. La S.C. ha altresì escluso la possibilità di considerare nel caso comunque configurabile a carico del notaio una responsabilità da “contatto sociale” nei confronti dei detti ricorrenti per cassazione, tale tipo di responsabilità presupponendo l’effettuazione di una prestazione inesatta da parte dell’esercente la professione “protetta” che, nel caso, alla stregua di quanto sopra esposto, era risultato viceversa non essere stata prestata in loro favore, bensì di coloro gli originari attori che erano divenuti proprietari del bene ipotecato).
Cass. civ. n. 11382/2002
Compete all’esercente l’attività professionale della cui prestazione lo stesso sia richiesto, apprezzare il rischio del servizio domandatogli, informarne il committente ed eseguire la prestazione che questi comunque richieda con l’adozione delle cautele necessarie, la cui adeguatezza va valutata alla stregua del criterio della diligenza qualificata posto dall’art. 1176, secondo comma, c.c., costituente regola di valutazione del comportamento del debitore e, dunque, di apprezzamento dell’esattezza della prestazione dovuta ai fini di cui all’art. 1218 c.c. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza d’appello confermativa di quella pretorile che aveva escluso la responsabilità della titolare di una stazione di servizio per l’incendio nel vano motore di un’autovettura sviluppatosi a seguito di un’operazione di lavaggio eseguita nella predetta stazione).
Cass. civ. n. 9556/2002
Il complesso ed atipico rapporto che si instaura tra la casa di cura e il paziente (nella specie: una partoriente), anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo scelga al di fuori della struttura sanitaria di medico curante, non si esaurisce nella mera fornitura di prestazioni di natura alberghiera (somministrazione di vitto e alloggio), ma consiste nella messa a disposizione del personale medico ausiliario e di quello paramedico nonché nell’apprestamento dei medicinali e di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicanze; è perciò configurabile una responsabilità autonoma e diretta della casa di cura ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile ad una inadempienza alle obbligazioni ad essa facenti carico, a nulla rilevando che l’eventuale responsabilità concorrente del medico di fiducia del paziente medesimo sia ancora sub iudice in altro separato processo. (Nella specie l’inadempienza della casa di cura era consistita nell’insufficienza delle apparecchiature e disposizione per affrontare l’emergenza – sindrome asfittica del neonato – e nel ritardo, ad opera del personale ausiliario, nel trasferimento del neonato in un centro ospedaliero attrezzato).
Cass. civ. n. 5928/2002
II professionista, nella prestazione dell’attività professionale, sia questa configurabile come adempimento di un’obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell’art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve (salvo che nel caso in cui, a norma dell’art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà), e, in applicazione del principio di cui all’art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva accertato la responsabilità professionale di un difensore nella gestione di una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, per avere omesso di indicare la data dell’udienza di comparizione nella copia notificata dell’atto di opposizione e per avere omesso di citare un testo in una prova delegata, e aveva conseguentemente escluso che al professionista spettasse il compenso per la propria prestazione professionale).
Cass. civ. n. 3492/2002
In tema di risarcimento del danno, il medico chirurgo, nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali inerenti alla propria attività professionale, è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia ex art. 1176, primo comma, c.c., ma è quella specifica del debitore qualificato, come prescritto all’art. 1176, secondo comma, cod. cit., la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica, ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato anche nella fase postoperatoria.
Cass. civ. n. 2836/2002
Le obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne deriva che l’inadempimento del professionista (nella specie: avvocato) alla propria obbligazione non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell’attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall’art. 1176, secondo comma, c.c. parametro da commisurarsi alla natura dell’attività esercitata, sicché, non potendo il professionista garantire l’esito comunque favorevole auspicato dal cliente (nella specie, del giudizio di appello), il danno derivante da eventuali sue omissioni (nella specie, tardiva proposizione dell’impugnazione) intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri (necessariamente) probabilistici, si accerti che, senza quell’omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (nella specie, il gravame, se tempestivamente proposto, sarebbe stato giudicato fondato), secondo un’indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici.
Cass. civ. n. 12198/2001
Il contratto di prestazione professionale avente ad oggetto la prestazione medica (nel caso di specie assistenza al parto) impone al sanitario dipendente della struttura ospedaliera gli obblighi di diagnosi, cura e assistenza e gli altri obblighi di protezione proprie della prestazione medica e non anche quantomeno nella sua configurazione tipica l’obbligo ad una generica tutela della relazione tra la madre e la figlia (sulla base di questo principio la Corte ha escluso che potesse qualificarsi come contrattuale la prospettata responsabilità dell’ente ospedaliero nei confronti di una bambina nata sana per le lesioni subite dalla madre in occasione del parto; che avrebbero determinato una lesione della tutela relazionale madre-figlia).
Cass. civ. n. 6822/2001
Il primario ospedaliero, ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 27 marzo 1969 n. 128, ha la responsabilità dei malati della divisione, per i quali ha l’obbligo di definire i criteri diagnostici e terapeutici che gli aiuti e gli assistenti devono seguire e di vigilare, com’è desumibile anche dall’art. 63 D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, sull’esatta esecuzione da parte dei medesimi. Pertanto sussiste la negligenza del primario del reparto che omette, violando gli schemi della normale pratica ostetrica, di impostare un programma di monitoraggio assiduo del travaglio di una partoriente per venti minuti all’inizio del medesimo, poi ogni trenta minuti per una durata di cinque minuti, e nell’ultimo periodo del travaglio ogni cinque minuti al fine di poter intervenire tempestivamente, con un taglio cesareo, all’insorgere di sofferenza fetale; di impartire direttive precise di controllo cardiotocografico al suo assistente in caso di sua assenza dal reparto; di vigilare sull’esatta esecuzione delle medesime ed è, quindi, colpevole per i danni riportati da un neonato in seguito a sofferenza anossica cerebrale, evitabile con un tempestivo parto cesareo.
Cass. civ. n. 5158/2001
L’opera professionale di cui è richiesto il notaio non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell’atto, ma si estende alle attività preparatorie e successive perché sia assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto e del risultato pratico perseguito dalle parti; pertanto, il notaio che abbia la conoscenza o anche il solo sospetto di un’iscrizione pregiudizievole gravante sull’immobile oggetto della compravendita deve informarne le parti, quando anche egli sia stato esonerato dalle visure, essendo tenuto comunque all’esecuzione del contratto di prestazione d’opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all’art. 1176, secondo comma, c.c. e della buona fede.
Cass. civ. n. 4609/2001
Nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità del medico chirurgo per non aver eseguito un intervento operatorio (nella specie, tracheotomia o laringofissurazione senza intubazione di un neonato affetto da gravissime difficoltà respiratorie) ed avere, in ipotesi, cosa causato il decesso del paziente, al giudice di merito è demandato il compito di operare una rigorosa e motivata comparazione, ai fini della valutazione della condotta del medico stesso, tra le due possibili ipotesi da formulare da parte di quest’ultimo, della certezza di un esito inevitabile in assenza dell’intervento di emergenza e della possibilità che l’evento letale comunque si verifichi a causa dell’intervento, posto che in tal caso l’intervento di emergenza, anche se ad altissimo rischio, è pur tuttavia doveroso.
Cass. civ. n. 499/2001
In tema di responsabilità professionale la relazione tra gli artt. 1176 e 2236 c.c. è di integrazione per complementarietà e non già per specialità, cosicché vale come regola generale quella della diligenza del buon professionista (art. 1176, comma secondo) con riguardo alla natura dell’attività prestata, mentre quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà opera la successiva norma dell’art. 2236 c.c., delimitando la responsabilità professionale al dolo o alla colpa grave.
Cass. civ. n. 9877/2000
In tema di responsabilità professionale, la valutazione dell’inadempimento del professionista (tenuto all’adempimento di obbligazioni di mezzi e non di risultato) va fatta esclusivamente con riferimento alla violazione dei doveri inerenti all’esercizio della professione svolta ed in particolare, ove gli si imputi una condotta omissiva, del dovere di diligenza ex art. 1176, secondo comma, c.c., cioè della diligenza che un professionista di preparazione ed attenzione media pone nell’esercizio della propria attività; ne consegue che l’affermazione di responsabilità professionale presuppone la preliminare individuazione degli specifici obblighi che la legge o il contratto pongono a carico del professionista. La legge regionale campana n. 9 del 1983 attribuisce al collaudatore in corso d’opera una specifica responsabilità per l’inosservanza delle norme sismiche di cui alla legge n. 64 del 1974, distinguendo i compiti di sua spettanza da quelli del direttore dei lavori, ed istituendo, attraverso l’attribuzione di specifici doveri di controllo e vigilanza «in concomitanza al processo costruttivo delle opere, una figura professionale di collaudatore, in parte diversa da quella di cui alla legge n. 1086 del 1971.
Cass. civ. n. 6514/2000
Il notaio, in occasione della stipula del contratto «definitivo», ha l’obbligo, ai sensi degli artt. 1176 e 1375 c.c., di informare gli acquirenti ove questi ultimi non ne siano già a conoscenza aliunde della eventuale circostanza per cui, trattandosi di compravendita di appartamento condominiale, lo stato giuridico di una cosa comune (nella specie il cortile dell’edificio di cui faccia parte l’appartamento oggetto della compravendita), sia mutato e la cosa in difformità rispetto a quanto originariamente previsto nel contratto «preliminare», ed in deroga rispetto all’art. 1117 c.c. sia divenuta, in forza di un altro suo rogito, di proprietà esclusiva di un singolo soggetto (nella specie, la società venditrice). Sotto un tal profilo, i riflessi di responsabilità conseguenti all’inadempimento di un tale obbligo non vengono superati dalla semplice circostanza per cui, in sede di contratto «definitivo», gli acquirenti dichiarino di accettare le tabelle millesimali allegate al predetto altro rogito in questione.
Cass. civ. n. 6318/2000
In tema di responsabilità del primario ospedaliero per i danni derivanti a neonato da difettosa assistenza nelle varie fasi del parti, se è vero che costui non può essere chiamato a rispondere di ogni evento dannoso che si verifichi in sua assenza nel reparto affidato alla sua responsabilità, non essendo esigibile un controllo continuo ed analitico di tutte le attività terapeutiche che vi si compiono, tuttavia, la «responsabilità del malato» che gli attribuisce l’art. 7 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, e, in particolare, la pratica sui degenti, prevista dalla stessa norma, degli «interventi diagnostici e terapeutici che ritenga di non affidare ai suoi collaboratori» gli impongono la puntuale conoscenza delle situazioni cliniche che riguardano i degenti, a prescindere dalle modalità della acquisizione di tale conoscenza (con visita diretta o interpello degli altri medici ed operatori sanitari), e la «vigilanza sull’attività del personale sanitario» implica quantomeno che il primario si procuri informazioni precise sulle iniziative intraprese dagli altri medici (o che questi intendono intraprendere) cui il paziente sia stato affidato, ed indipendentemente dalla responsabilità degli stessi, con riguardo a possibili, e non del tutto imprevedibili, eventi che possono intervenire durante la degenza del paziente in relazione alle sue condizioni, allo scopo di adottare i provvedimenti richiesti da eventuali esigenze terapeutiche. In tale quadro, anche la contingente mancanza di un’apparecchiatura necessaria, per quanto non imputabile al primario, non lo esime dal dovere di adottare, o controllare che siano adottati, i possibili accorgimenti sostitutivi, e di informare la paziente del maggior rischio connesso ad un parto che si svolga senza l’ausilio di detto strumento, e ciò anche in assenza, nella legislazione nazionale, di uno standard di riferimento degli strumenti di cui una struttura sanitaria pubblica deve necessariamente disporre. (Nella specie, i giudici di merito, con valutazione ritenuta corretta dalla S.C., avevano posto a carico di un primario della divisione di ostetricia di un ospedale le irreversibili menomazioni a carico del sistema nervoso centrale cagionate ad un neonato a seguito di grave asfissia al momento della nascita, addebitandogli la carenza di controlli, ed in particolare di un monitoraggio continuo dovuta anche alla indisponibilità di un cardiotografo durante il ricovero della partoriente e durante le varie fasi del parto, colposamente non accelerate in relazione alle particolarità del caso, determinate dalla immaturità del feto ed alla rottura anticipata della membrana).
Cass. civ. n. 5232/2000
Qualora le parti si rivolgano ad un notaio per ottenere la sua consulenza quale tecnico del diritto in relazione ad un contratto preliminare da redigere a cura del professionista, mirano ad assicurarsi che il contratto stesso sia non solo formalmente perfetto, ma anche idoneo a produrre il risultato pratico perseguito. Pertanto, versa in colpa professionale il notaio che non prospetti all’acquirente l’opportunità di effettuare le visure ipotecarie al fine di accertare la libertà dell’immobile oggetto della promessa di trasferimento da trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, ovvero non prospetti la necessità di compiere nuove visure per accertare l’esistenza di altre ipoteche oltre quella dichiarata dal promittente-venditore.
Cass. civ. n. 566/2000
L’azione di responsabilità contrattuale nei confronti del notaio che abbia violato i propri obblighi professionali ovvero tenuto una condotta negligente (eseguendo con ritardo le iscrizioni ipotecarie) in relazione agli incarichi direttamente ricevuti dai clienti (di effettuare l’iscrizione il più presto possibile) presuppone la produzione del danno. Ai fini dell’accertamento di tale danno è necessario valutare se i clienti avrebbero potuto con ragionevole certezza conseguire una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione. Qualora per esplicita richiesta delle parti ovvero per legge, il notaio che ha ricevuto un atto soggetto ad iscrizione o a trascrizione debba procurare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile ovvero immediatamente, spetta al prudente apprezzamento del giudice del merito e alla sua libera valutazione, tenendo conto delle determinanti del caso concreto attinenti sia ai tempi e ai mezzi di normale impiego per l’esecuzione dell’iscrizione, sia alle evenienze non imputabili al notaio, individuare di volta in volta il termine nel quale quell’adempimento deve essere eseguito e stabilire se l’indugio frapposto dal professionista giustifichi l’affermazione della sua responsabilità verso il cliente, tenendo presente che tale responsabilità ha natura contrattuale e che il notaio è tenuto ad espletare l’incarico che le parti gli affidano con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato e avveduto, secondo quanto dispone l’art. 1176 secondo comma c.c.
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