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Art. 2232 — Esecuzione dell’opera

Art. 2232 — Esecuzione dell’opera

Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto [ 1176 ] . Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità [ 1228 ], di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione [ 1717 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 11922/2000

Nell’ipotesi di associazione tra professionisti il mandato rilasciato dal cliente ad uno di essi non può presumersi, atteso il carattere personale e fiduciario del rapporto, con esso instaurato, rilasciato impersonalmente e collettivamente a tutti i professionisti dello studio medesimo.

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Cass. civ. n. 3108/1995

La «collaborazione», di cui parla l’art. 2232 c.c. – là ove contempla la possibilità che il prestatore d’opera professionale si avvalga, nella esecuzione dell’incarico, «sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari» – dovendo avvenire e svolgersi sotto la direzione del professionista incaricato, non può riguardare la esecuzione di una prestazione professionale che ecceda l’abilitazione del professionista incaricato (il quale non può certamente dirigere l’esecuzione, da parte di altri, di una prestazione per la quale egli non sia abilitato) e richieda, invece, quella di un professionista più qualificato, come è nel caso dell’ingegnere rispetto al geometra.

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Cass. civ. n. 5248/1986

In tema di prestazione d’opera intellettuale, la facoltà per il professionista di servirsi, ai sensi dell’ari. 2232 c.c., della collaborazione di sostituti od ausiliari non comporta mai che costoro diventino parti del rapporto di clientela, restando invece la loro attività giuridicamente assorbita da quella del prestatore d’opera che ha concluso il contratto con il cliente. Il sostituto, pertanto, non è legittimato ad agire contro il cliente medesimo per la corresponsione del compenso, il cui obbligo resta a carico del professionista che si sia avvalso della sua collaborazione.

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Cass. civ. n. 2404/1983

Nel rapporto di prestazione d’opera intellettuale avente ad oggetto un progetto di costruzione o ristrutturazione edilizia, il professionista non può invocare una diminuzione della propria responsabilità verso il cliente per il solo fatto che quest’ultimo abbia accettato il progetto, senza rilevare i vizi da cui è oggetto: il committente, infatti, il quale ha diritto di pretendere dal professionista un lavoro eseguito a regola d’arte, non è tenuto a controllare se il lavoro stesso sia stato compiuto nel rispetto delle particolari norme tecniche che lo regolano, salvo che la violazione di tali norme ed i vizi che ne conseguono siano facilmente riconoscibili anche da parte di un profano.

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