Avvocato.it

Art. 2231 — Mancanza d’iscrizione

Art. 2231 — Mancanza d’iscrizione

Quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione [ 1418, 2033, 2034, 2042, 2126, 2399 ].

La cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in corso [ 2399 ], salvo il diritto del prestatore d’opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all’utilità del lavoro compiuto [ 1464, 1672, 2228, 2237 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 13342/2018

La nullità prevista dall’art. 2231 c.c. ricorre soltanto quando la prestazione espletata dal professionista rientri tra quelle riservate in via esclusiva ad una determinata categoria professionale, il cui esercizio sia subordinato per legge all’iscrizione in apposito albo o ad abilitazione. Al di fuori di tali attività, vige, infatti, il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non siano riservate dalla legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali e non rientrino tra quelle per il cui svolgimento sia necessaria l’iscrizione ad apposito albo o una specifica abilitazione).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 14085/2010

L’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con la conseguenza che il professionista non iscritto all’albo o che non sia munito nemmeno della prescritta qualifica professionale per appartenere a categoria del tutto differente, non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa, sempreché la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l’esercizio della professione subordinato per legge all’iscrizione in apposito albo o ad abilitazione. Al di fuori di tali attività vige, infatti, il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione, salvi gli oneri amministrativi o tributari.(Nella specie la S.C., in applicazione del riportato principio, ha cassato la sentenza della corte di merito che aveva escluso il diritto al compenso chiesto da un consulente del lavoro, affermando che le attività professionali svolte – tenuta delle scritture contabili dell’impresa, redazione dei modelli NA o per la dichiarazione dei redditi, effettuazione di conteggi ai fini dell’IRAP o ai fini dell’ICI, richiesta di certificati o presentazione di domande presso la Camera di Commercio – non rientravano in quelle riservate solo a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 8543/2009

In tema di prestazione d’opera professionale, l’iscrizione nell’albo, cui l’art. 2231 c.c. subordina l’azione del prestatore d’opera per il pagamento del compenso, deve corrispondere a quella adeguata e conferente alle caratteristiche oggettive dell’opera commissionata, non assumendo alcun rilievo l’eventuale appartenenza del prestatore ad una categoria professionale diversa, facendo la norma implicito riferimento alle particolari disposizioni che condizionano, secondo le rispettive normative di settore, l’esercizio delle professioni per le quali è richiesta l’iscrizione negli albi professionali.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 21495/2007

Nel caso di prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge, il fatto che l’attività svolta non integri eventualmente una fattispecie di rilevanza penale — come, nella specie, la gestione contabile e fiscale di un’azienda commerciale da parte di un consulente del lavoro —, tuttavia non può comportare la validità del relativo contratto di prestazione d’opera intellettuale, con conseguente diritto al compenso, stante l’evidente violazione di norme imperative, attinenti all’ordine pubblico, quali appunto sono quelle concernenti le materie che le singole figure professionali possono trattare.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 10937/1999

A norma dell’art. 2231 c.c., quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita, da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento del compenso, onde, in tali ipotesi, non può ritenersi esperibile neppure l’azione generale di arricchimento di cui all’art. 2041 c.c.; i suddetti principi devono ritenersi applicabili anche quando la prestazione resa sia riferibile ad una società di capitali, per essersi essa assunta contrattualmente tale impegno, a nulla rilevando che la società si sia servita, per l’espletamento di detta attività, di tecnici iscritti ai relativi albi.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 11947/1993

Per il disposto dell’art. 2231 c.c. l’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge, dà luogo a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, rilevabile anche d’ufficio e privando il contratto di qualsiasi effetto, non attribuisce al professionista azione per il pagamento della retribuzione. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva ritenuto che l’attività consistita nell’approntare la documentazione necessaria per un affidamento bancario, redigendo una relazione sulla gestione di un’azienda ed un’analisi della situazione patrimoniale, con studio e presentazione del bilancio, rientrasse tra le attività professionali esclusivamente riservate agli iscritti nell’albo dei ragionieri ai sensi dell’art. 1 lett. b) e c) del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068).

[adrotate group=”8″]

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze