14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5248 del 27 agosto 1986
Testo massima n. 1
In tema di prestazione d’opera intellettuale, la facoltà per il professionista di servirsi, ai sensi dell’ari. 2232 c.c., della collaborazione di sostituti od ausiliari non comporta mai che costoro diventino parti del rapporto di clientela, restando invece la loro attività giuridicamente assorbita da quella del prestatore d’opera che ha concluso il contratto con il cliente. Il sostituto, pertanto, non è legittimato ad agire contro il cliente medesimo per la corresponsione del compenso, il cui obbligo resta a carico del professionista che si sia avvalso della sua collaborazione.
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