10 Gen Art. 2224 — Esecuzione dell’opera
Se il prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite [ 1622 ] dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d’opera deve conformarsi a tali condizioni [ 1454 ].
Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto [ 1373, 2227 ], salvo il diritto al risarcimento dei danni [ 1218 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 13351/2006
In tema di contratto d’opera, la norma di cui all’art. 2224 c.c. costituisce applicazione specifica dell’obbligo di diligenza previsto in via generale dall’art. 1176 c.c. che, facendo riferimento alla figura media del buon padre di famiglia, detta un criterio di carattere generale che sta ad indicare la misura in astratto dell’attenzione, della cura e dello sforzo psicologico che il debitore deve adoperare per attuare esattamente la prestazione pattuita. Pertanto, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che applichi d’ufficio il canone di cui all’art. 1176 c.c., atteso che in tal caso la decisione non si fonda su un titolo di responsabilità diverso da quello richiesto, né risultano mutati ilpetitum o la causa petendi, non essendo introdotti nel tema controverso nuovi elementi di fatto. (Nella specie, il committente aveva agito ai sensi dell’art. 2224 c.c. nei confronti dell’esecutore dei lavori di restaurazione di una imbarcazione, affondata a causa di infiltrazioni d’acqua verificatesi durante la navigazione; la sentenza impugnata, nell’affermare la responsabilità del prestatore d’opera, ha ritenuto la violazione dell’obbligo della diligenza media, applicando d’ufficio la norma di cui all’art. 1176 c.c.).
Cass. civ. n. 21421/2004
Il prestatore d’opera per adempiere esattamente l’obbligo assunto, deve eseguire l’
opus a regola d’arte e secondo gli accordi intervenuti, ma, salvo il caso di una pattuizione dettagliata e completa dell’attività da svolgere, egli deve anche compiere tutte quelle attività ed opere che secondo il principio di buonafede e l’ordinaria diligenza dell’
homo eiusdem condicionis ac professionis sono funzionali al raggiungimento del risultato voluto. Pertanto, se il contratto d’opera ha ad oggetto la riparazione di una macchina non funzionante, il prestatore è tenuto ad effettuare tutti quegli interventi imposti dalle conoscenze e capacità tecniche che egli deve possedere al fine di renderia funzionante non in modo precario; né a limitare l’oggetto delle sue prestazioni può valere la richiesta del committente di «voler risparmiare».
Cass. civ. n. 4747/1988
Il rimedio concesso al committente nel contratto d’opera dal primo comma dell’art. 2224 c.c. e nell’appalto dell’art. 1668 primo comma c.c. (entrambi riproducenti sostanzialmente il disposto dell’art. 1454 sulla diffida ad adempiere) di fissare un congruo termine rispettivamente al prestatore d’opera e all’appaltatore che non procedono all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni del contratto ed a regola d’arte, affinché si conformino a tali condizioni, ha carattere facoltativo, sicché, anche nel caso che non se ne sia avvalso, il committente, qualora sussista la colpa del prestatore d’opera o dell’appaltatore, può valersi delle norme generali sulla risoluzione e sull’inadempimento dei contratti, ivi compreso l’art. 1460 c.c.
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