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Art. 2227 — Recesso unilaterale dal contratto

Art. 2227 — Recesso unilaterale dal contratto

Il committente può recedere dal contratto [ 1373, 2224 ], ancorché sia iniziata l’esecuzione dell’opera, tenendo indenne il prestatore d’opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno [ 1372, 1671, 1734, 2237 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2912/1975

In caso di recesso del committente dal contratto d’opera, il prestatore d’opera ha diritto al compenso per «mancato guadagno», rappresentato dall’utile netto che egli avrebbe tratto dai lavori previsti e non eseguiti.

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