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Art. 1734 — Revoca della commissione

Art. 1734 — Revoca della commissione

Il committente può revocare l’ordine di concludere l’affare fino a che il commissionario non l’abbia concluso. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell’opera prestata.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3169/1974

Al contratto di commissione si applicano le regole generali sul mandato senza rappresentanza, salvo le disposizioni speciali per esso stabilite. Pertanto, i diritti del commissionario, nel caso di revoca del contratto, sono fissati esclusivamente dall’art. 1734 c.c., specificamente dettato per il contratto di commissione, il quale riconosce al commissionario soltanto una parte della provvigione pattuita, da determinarsi tenendo conto delle spese sostenute e dell’opera prestata.

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