10 Gen Art. 1735 — Commissionario contraente in proprio
Nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente che risulti nei modi indicati dal terzo comma dell’articolo 1515, se il committente non ha diversamente disposto, il commissionario può fornire al prezzo suddetto le cose che deve comprare, o può acquistare per sé le cose che deve vendere, salvo, in ogni caso, il suo diritto alla provvigione.
Anche quando il committente ha fissato il prezzo, il commissionario che acquista per sé non può praticare un prezzo inferiore a quello corrente nel giorno in cui compie l’operazione, se questo è superiore al prezzo fissato dal committente; e il commissionario che fornisce le cose che deve comprare non può praticare un prezzo superiore a quello corrente, se questo è inferiore al prezzo fissato dal committente.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 10365/1990
Nel caso di acquisto di titoli azionari da parte del cliente di una banca, ed al fine di stabilire se quest’ultima abbia assunto la veste di venditrice, ovvero di commissionaria del cliente medesimo, deve riconoscersi prevalenza ai patti orali, rispetto alle enunciazioni eventualmente difformi riportate sui «fissati bollati», dato che gli usi borsistici contemplano la redazione di detti documenti (al pari dei «foglietti provvisori») come adempimento meramente fiscale, e che la relativa previsione non si pone in contrasto con norme di legge, non essendo assoggettati a forma scritta (ad substantiam o ad probationem) né il contratto di borsa, quale compravendita perfezionantesi con effetti obbligatori indipendentemente dalla successiva consegna delle azioni e delle operazioni occorrenti per il «transfert
», né il mandato a concluderlo.
Cass. civ. n. 4820/1980
In materia di operazioni su titoli, quotati in borsa ed acquistati o riportati a prezzo corrente determinato, non è configurabile alcun conflitto di interessi nel contratto posto in essere da una società controllante della stessa commissionaria, mancando la possibilità di una divergenza tra il prezzo pattuito e quello di mercato.
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