10 Gen Art. 2223 — Prestazione della materia
Posted at 20:43h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo III – Del lavoro autonomo > Capo I – Disposizioni generali
Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d’opera, purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita [ 1470, 1658 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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