Art. 402 – Codice civile – Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza
L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro [343 ss.], fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore [346], e in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito [330, 384]. Resta salva la facoltà del giudice tutelare [43 e 45] di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio [354], ovvero di nominare un tutore a norma dell'articolo 354.
Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio [332, 406].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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