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Art. 354 — Tutela affidata a enti di assistenza

Art. 354 — Tutela affidata a enti di assistenza

La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l’ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare [ disp. att. 43 ] ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore [ 43 ] o all’ospizio in cui questi è ricoverato. L’amministrazione dell’ente o dell’ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela [ 355, 402 ].

È tuttavia in facoltà del giudice tutelare [ 344 ] di nominare un tutore al minore quando la natura o l’entità dei beni o altre circostanze lo richiedano.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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