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Art. 150 — Separazione personale

Art. 150 — Separazione personale

È ammessa la separazione personale dei coniugi [ 155, 156, 156 bis, 191, 297, 548, 585; 70, 706 ss. c.p.c. ].

La separazione può essere giudiziale [ 151 ] o consensuale [ 158 ] [ 232, 234; 708 c.p.c. ].

Il diritto di chiedere la separazione giudiziale [ 706 c.p.c. ] o la omologazione di quella consensuale [ 711 c.p.c. ] spetta esclusivamente ai coniugi.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2944/1997

La morte di uno dei coniugi determina, ai sensi dell’art. 149 c.c., lo scioglimento del matrimonio e, pertanto, la cessazione della materia del contendere del giudizio di separazione personale, anche se sopravvenuta in pendenza del procedimento di cassazione e comporta la cassazione senza rinvio delle sentenze di primo e secondo grado.

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Cass. civ. n. 364/1996

Nel giudizio di separazione, che ha ad oggetto l’accertamento della sussistenza dei presupposti dell’autorizzazione a cessare la convivenza coniugale e la determinazione degli effetti che da tale cessazione derivano nei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e con i figli, la qualità di parte spetta esclusivamente ai coniugi e non può essere riconosciuta ai parenti di questi, neppure al limitato fine di meglio tutelare gli interessi dei figli minori; ai parenti, infatti, la legge espressamente riconosce soltanto la legittimazione a sollecitare, in diversa sede, il controllo giudiziario sull’esercizio della potestà dei genitori (art. 336 c.c.) al fine di conseguire la tutela degli oggettivi interessi dei minori.

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