Art. 156 bis – Codice civile – Cognome della moglie
Il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito [143 bis], quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 20034/2024
In tema di separazione consensuale, gli accordi dei coniugi hanno un contenuto essenziale, volto ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione, cui può aggiungersi uno eventuale, finalizzato a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere in vita; solo le pattuizioni essenziali possono essere revocate e modificate ex art. 710 c.p.c. (poi sostituito dall'art. 473-bis.29 c.p.c.) e sono destinate ad essere superate dalla pronuncia di divorzio, mentre quelle eventuali seguono la disciplina propria dei negozi giuridici e non sono revocabili o modificabili.
Cass. civ. n. 4715/2024
In tema di assegno di mantenimento dovuto al coniuge separato, la rinuncia al predetto contributo economico, effettuata nel giudizio d'appello dalla beneficiaria, non preclude, di per sè, la domanda di accertamento negativo della debenza dell'assegno medesimo, formulata dal coniuge obbligato per il periodo pregresso.
Cass. civ. n. 2784/1980
Il potere del giudice di vietare alla moglie l'uso del cognome del marito, ai sensi e nei casi di cui all'art. 156-bis c.c., postula una richiesta del marito stesso, la quale, pur non abbisognando di formule sacramentali, deve essere contenuta inequivocamente nello atto introduttivo, integrando una domanda autonoma rispetto a quella di separazione. Ne consegue che, qualora la richiesta di tale inibitoria venga avanzata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, il predetto giudice può provvedere in proposito solo in caso di accettazione del contraddittorio sulla nuova domanda.