14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 19535 del 17 settembre 2014
Testo massima n. 1
Nel giudizio di separazione dei coniugi, l’intervenuta riconciliazione integra una eccezione in senso lato poiché riguarda, in relazione al regime previsto dagli artt. 154 e 157 cod. civ., non un fatto impeditivo ma la sopravvenienza di una nuova condizione, il cui accertamento può avvenire anche d’ufficio da parte del giudice, ancorchè sulla base di deduzioni ed allegazioni delle parti, mentre nel procedimento di divorzio l’interruzione della separazione deve essere eccepita – ai sensi dell’art. 3, quarto comma, lett. b ], della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall’art. 5 della legge 6 marzo 1987, n. 74 – dal convenuto, assumendo rilievo quale fatto impeditivo della realizzazione della condizione temporale stabilita nella medesima disposizione. Ne consegue che solo in tale ipotesi la formulazione, per la prima volta, in appello dell’eccezione predetta è improponibile.
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