10 Gen Art. 154 — Riconciliazione
La riconciliazione tra i coniugi comporta l’abbandono della domanda di separazione personale già proposta [ 157 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 19535/2014
Nel giudizio di separazione dei coniugi, l’intervenuta riconciliazione integra una eccezione in senso lato poiché riguarda, in relazione al regime previsto dagli artt. 154 e 157 cod. civ., non un fatto impeditivo ma la sopravvenienza di una nuova condizione, il cui accertamento può avvenire anche d’ufficio da parte del giudice, ancorchè sulla base di deduzioni ed allegazioni delle parti, mentre nel procedimento di divorzio l’interruzione della separazione deve essere eccepita – ai sensi dell’art. 3, Quarto comma, lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall’art. 5 della legge 6 marzo 1987, n. 74 – dal convenuto, assumendo rilievo quale fatto impeditivo della realizzazione della condizione temporale stabilita nella medesima disposizione. Ne consegue che solo in tale ipotesi la formulazione, per la prima volta, in appello dell’eccezione predetta è improponibile.
Cass. civ. n. 414/1976
L’idoneità della riconciliazione ad estinguere il diritto di chiedere la separazione personale per fatti anteriori sussiste solo se è costituita, oltre che dal perdono delle colpe precedenti, anche dal completo ripristino della convivenza coniugale mediante la ripresa di quei rapporti materiali e spirituali che devono caratterizzare il vincolo matrimoniale. Il fatto che un coniuge si riunisca all’altro unicamente allo scopo di sperimentare per un tempo determinato se il consorte si sia ravveduto, non integra una piena riconciliazione, mancandone l’elemento psicologico.
Cass. civ. n. 70/1974
L’avvenuta riconciliazione dei coniugi, come causa estintiva del diritto di chiedere la separazione, concreta un’eccezione in senso proprio, la quale deve essere formulata mediante una specifica deduzione, non essendo all’uopo sufficiente la generica istanza di rigetto della domanda proposta dall’altra parte.
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