10 Gen Art. 107 — Forma della celebrazione
Nel giorno indicato dalle parti l’ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni [ 137 ], anche se parenti [ 74 ], dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente [ 111 ], l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.
L’atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione [ 109, 130, 138 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 3456/1971
La celebrazione del matrimonio non esige per la sua esistenza che i nubendi siano esattamente identificati, onde il vizio, causale, colposo, o doloso (cioè a seguito di dichiarazione di nome falso) nell’identificazione non incide sull’elemento intrinseco dell’accertamento, da parte dell’ufficiale dello Stato Civile, del consenso delle persone che fisicamente si sono a lui presentate per la celebrazione, ma su un elemento meramente estrinseco, qual è quello della formazione del documento destinato a provare l’avvenuta celebrazione che ha funzione esclusivamente probatoria. Per tale sua caratteristica detto vizio non è neppure previsto dalla legge come motivo di nullità o di annullabilità del matrimonio e può essere sempre sanato, nella forma e nella sede opportuna, dimostrando la reale identità dei nubendi ed ottenendo la rettifica conseguenziale dell’atto di matrimonio.
Cass. civ. n. 2634/1969
L’inosservanza della norma relativa alla presenza dei testimoni al matrimonio civile non produce la nullità del matrimonio, ma solo la sanzione dell’ammenda a carico dell’ufficiale di stato civile celebrante. La questione della necessità dei testimoni e della ritualità dell’assistenza del testimone impubere al matrimonio religioso non può essere sollevata dinanzi al giudice ordinario, che non ha giurisdizione in materia ecclesiastica.
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