14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 33076 del 28 luglio 2016
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del delitto di impiego di denaro, beni ed altre utilità di provenienza illecita, di cui all’art. 648-ter cod. pen., la nozione di attività economica o finanziaria è desumibile dagli artt. 2082, 2135 e 2195 cod. civ. e fa riferimento non solo all’attività produttiva in senso stretto, ossia a quella diretta a creare nuovi beni o servizi, ma anche a quella di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, nonché ad ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle menzionate norme del codice civile. [ Fattispecie in cui la Corte, annullando con rinvio l’ordinanza impugnata, ha ritenuto che può rientrare nella nozione di attività economica, quella di agevolazione della distribuzione di prodotti commercializzati da una società, oggetto di intestazione fittizia ex art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, convertito in l. n. 356 del 1992, trattandosi di attività d’incremento dei profitti di un’impresa che opera illecitamente ].
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Testo massima n. 1
Tra il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e quello di riciclaggio, nonché tra quest’ultimo e quello di ricettazione vi è rapporto di specialità, che discende dal diverso elemento soggettivo richiesto dalle tre fattispecie incriminatrici – essendo comune l’elemento materiale della disponibilità di denaro o altra utilità di provenienza illecita: il delitto di cui all’art. 648 cod. pen. richiede una generica finalità di profitto, quello di cui all’art. 648 bis cod. pen. lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell’origine illecita, quello, infine, di cui all’art. 648 ter cod. pen. che tale scopo sia perseguito mediante l’impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.
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