16 Mar Art. 648 ter — Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto , è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da cinquemila euro a venticinquemila euro.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 648.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 3026/2017
In tema di delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante relativa alla professionalità dell’attività svolta, prevista dall’art. 648-ter, comma secondo, cod. pen., non rilevano esclusivamente le attività per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione ad un particolare albo o una speciale abilitazione, ma qualunque attività economica o finanziaria diretta a creare nuovi beni e servizi o allo scambio e distribuzione di beni nel mercato del consumo.
Cass. pen. n. 33076/2016
Ai fini della configurabilità del delitto di impiego di denaro, beni ed altre utilità di provenienza illecita, di cui all’art. 648-ter cod. pen., la nozione di attività economica o finanziaria è desumibile dagli artt. 2082, 2135 e 2195 cod. civ. e fa riferimento non solo all’attività produttiva in senso stretto, ossia a quella diretta a creare nuovi beni o servizi, ma anche a quella di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, nonché ad ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle menzionate norme del codice civile. (Fattispecie in cui la Corte, annullando con rinvio l’ordinanza impugnata, ha ritenuto che può rientrare nella nozione di attività economica, quella di agevolazione della distribuzione di prodotti commercializzati da una società, oggetto di intestazione fittizia ex art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, convertito in l. n. 356 del 1992, trattandosi di attività d’incremento dei profitti di un’impresa che opera illecitamente).
Cass. pen. n. 9026/2014
Per la configurabilità del reato di cui all’art. 648 ter cod. pen., non occorre che il reimpiego del danaro o degli altri beni provenienti da delitto avvenga in attività lecite, né che tali attività siano svolte professionalmente; non è altresì necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie, volte ad ostacolare l’individuazione o l’accertamento della provenienza illecita dei beni.
Cass. pen. n. 47218/2013
Il delitto di cui all’art. 648 ter cod. pen. è configurabile anche se per il reato presupposto, commesso all’estero, sia stata disposta dall’autorità giudiziaria straniera l’archiviazione per ragioni esclusivamente processuali che non escludono la sussistenza del reato. (Fattispecie relativa a procedimento per i reati di malversazione e spoliazione fraudolenta, commessi in Germania, per i quali il pubblico ministero, ai sensi del codice di procedura penale tedesco, aveva ritenuto di non esercitare temporaneamente l’azione penale per la mancanza di un interesse pubblico).
Cass. pen. n. 2737/2011
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto del reato di cui all’art. 648 ter c.p., può riguardare una intera società e il relativo compendio aziendale quando sia riscontrabile un inquinamento dell’intera attività della stessa, così da rendere impossibile distinguere tra la parte lecita dei capitali e quella illecita. (Nella concreta fattispecie, si trattava di una società che aveva utilizzato capitali di provenienza illecita, riconducibili al gestore del patrimonio di un sodalizio di stampo mafioso, per coprire crisi di liquidità, onorare gli impegni assunti con le banche e i fornitori, ed incrementare l’attività aziendale).
Cass. pen. n. 25828/2007
Tra l’art. 648 ter c.p. e l’art. 648 c.p. esiste rapporto di specialità, in quanto tutti gli elementi generali di cui al delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) sono previsti anche nel reato di impiego di denaro di provenienza delittuosa (art. 648 ter), il quale contiene in sé un elemento specializzante costituito da un’attività ulteriore rispetto alla ricezione del denaro o di altra utilità e, cioé, dal relativo impiego in attività economiche o finanziarie. (Mass. redaz.).
Cass. pen. n. 2885/1996
Il testo del D.L. n. 285 del 1996 ha sostituito il primo comma ultimo periodo dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994, prevedendo la sospensione del procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli artt. 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione e stabilendo che qualsiasi richiedente il condono deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all’art. 2 della legge n. 15 del 1968, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti su indicati, sicché il termine di un anno, stabilito per il formarsi della concessione in sanatoria con il silenzio-assenso, deve ritenersi riaperto per consentire agli istanti di integrare la documentazione, giacché il delitto di cui all’art. 648 ter c.p. non era contemplato nei precedenti decreti legge non convertiti né nell’art. 39 della legge n. 724 del 1994, onde la dichiarazione sostitutiva dovrà concernere pure detto reato.
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