Art. 8 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

Quando la legge stabilisce la pena della multa o dell'ammenda, senza determinarne l'ammontare, si applica rispettivamente la multa da lire cinquanta a duemila o l'ammenda da lire venti a trecento.

Quando la legge stabilisce la «pena pecuniaria», senza determinarne l'ammontare, si applica l'ammenda da lire venti a trecento.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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