Art. 9 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale
Fonti > Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale > Titolo I - Disposizioni di coordinamento
Quando per il concorso di una o più circostanze la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria stabilita per il reato, per determinare se si tratta di delitto ovvero di contravvenzione non si ha riguardo alla pene ordinaria, ma a quella di specie diversa.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Non è presente nessuna massima.