Art. 7 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale
Fonti > Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale > Titolo I - Disposizioni di coordinamento
I reati per i quali la legge stabilisce soltanto la «pena pecuniaria», senza indicazione della specie, si considerano contravvenzioni se la pena non supera le lire duemila, e si considerano delitti se la pena supera le lire duemila.
Non si tiene conto degli aumenti di pena derivanti dal concorso di circostanze aggravanti.
I reati per i quali la legge stabilisce soltanto una pena pecuniaria proporzionale, senza indicazione della specie, si considerano contravvenzioni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Non è presente nessuna massima.